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Legge

L.R. Sicilia 23/2006

Accelerazione delle procedure di gara per l'appalto di lavori pubblici. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione

Normativa regionaleL.R. Sicilia 23/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana interviene sulla disciplina dell’Ufficio regionale per le gare di lavori pubblici: consente una seconda commissione di gara nelle sezioni provinciali in caso di urgenza, modifica la composizione della commissione centrale, impone la continuità del procedimento e consente l’affidamento della gara ad altra sezione provinciale. Estende inoltre al 1° gennaio 2004 il riferimento per la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione.

Accelerazione delle gare per lavori pubblici e variazione prezzi materiali da costruzione

Accelerazione delle procedure di gara per lavori pubblici e revisione prezzi

La legge interviene sulla disciplina regionale siciliana delle gare per l’appalto di lavori pubblici, modificando l’articolazione e il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare. Introduce misure organizzative per accelerare le procedure, disciplina la composizione delle commissioni e aggiorna il riferimento temporale per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione.

Seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali

Presso ciascuna sezione provinciale, il presidente può costituire una seconda commissione di gara quando ricorrano indifferibile necessità e urgenza di espletare gare in relazione alle richieste pervenute. La composizione della seconda commissione deve essere pubblicata sul sito internet dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Quando è costituita la seconda commissione, le due commissioni operano con una composizione predeterminata:

  • la prima è presieduta dal componente indicato dalla disciplina vigente, include un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale e il componente previsto dalla lettera c) del comma 9;
  • la seconda è presieduta dall’altro componente indicato dalla disciplina vigente, include un diverso dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale e il componente previsto dalla lettera c) del comma 9.

Per la partecipazione alla seconda commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Commissione di gara della sezione centrale

La commissione di gara della sezione centrale dell’Ufficio regionale è composta dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l’appalto oggetto della gara ed è formata da almeno tre componenti, compreso il presidente di turno.

Se il presidente di turno coincide con il presidente di una sezione territorialmente interessata, la presidenza del seggio è assunta da un altro presidente di sezione provinciale, individuato secondo l’ordine previsto dal regolamento regionale sul funzionamento dell’Ufficio regionale per le gare.

Svolgimento del procedimento di gara

Il procedimento di gara deve svolgersi senza soluzione di continuità, salvo le interruzioni previste dal regolamento richiamato dalla legge. La gara viene espletata nella seduta ordinaria successiva al decorso di due giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Affidamento della gara ad altra sezione provinciale

Su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, il presidente di turno della sezione centrale può disporre che l’attività di espletamento della gara di competenza di quella sezione sia affidata a un’altra sezione provinciale.

Questa facoltà deve essere esercitata all’inizio della procedura e deve essere pubblicata sul sito internet dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione

Ai fini della disciplina regionale sulla variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, il riferimento temporale per i lavori eseguiti e contabilizzati è anticipato dall’1 gennaio 2005 all’1 gennaio 2004.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Testo integrale

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