Cassazione Penale, Sentenza n. 37886/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Morelli impugna l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto l'applicazione dell'isolamento diurno per quindici mesi, lamentando: (1) omissione nella considerazione della posizione complessiva e del presofferto, ossia del periodo di isolamento gia' scontato a seguito di precedenti cumuli, che avrebbe dovuto essere computato nella determinazione complessiva; (2) insufficiente motivazione circa la quantificazione della sanzione dell'isolamento, fissata in misura prossima al massimo ed oltre il minimo edittale, senza applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo, rilevando che tutti i reati erano stati commessi prima dell'inizio della detenzione (perciò opera il limite moderatore del primo comma dell'art. 72 c.p.) e che il ricorrente non ha indicato l'interesse concreto pregiudicato dalla mancata formazione di un titolo unico. Ha invece accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata non ha motivato la quantificazione dell'isolamento tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. Ne e' conseguito l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla determinazione della durata dell'isolamento diurno e il rinvio alla Corte di assise di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per rideterminare la durata applicando e motivando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
L'isolamento diurno e' qualificato come sanzione aggiuntiva all'ergastolo; il primo comma fissa un limite moderatore che opera per reati commessi anteriormente all'inizio della detenzione. Il superamento concreto del limite e' possibile solo per condanne sopravvenute per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione; in caso di pene concorrenti si procede al cumulo fra il residuo precedente e la nuova pena, e su tale cumulo operano i criteri moderatori.
I criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio previsti dall'art. 133 c.p. (circostanze, personalita', finalita rieducative, proporzionalita', ecc.) devono essere applicati anche nella quantificazione della durata dell'isolamento diurno; il giudice e in particolare il giudice dell'esecuzione e' tenuto a fornire una motivazione adeguata rispetto a questi parametri.
Massime di principio
- L'isolamento diurno e' una sanzione penale complementare all'ergastolo e va quantificato applicando i criteri generali di quantificazione della pena (art. 133 c.p.); il giudice deve motivare espressamente la scelta della durata in relazione a quei criteri.
- Il limite massimo previsto dall'art. 72 c.p. opera come criterio moderatore per reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione: per superare concretamente tale limite e' necessaria una condanna sopravvenuta per reati commessi dopo l'inizio della detenzione.
- Nel cumulo di pene concorrenti occorre considerare il residuo da espiare per le precedenti condanne e la nuova pena; tuttavia, la mera mancata formazione di un titolo unico non e' automaticamente fonte di pregiudizio: il ricorrente deve indicare l'interesse concreto leso.
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo potere di determinare la durata dell'isolamento, non puo' limitarsi a una determinazione numerica: la decisione deve essere motivata rispetto ai parametri di quantificazione e, se necessario, tener conto del presofferto.
- In un ricorso contro la determinazione dell'isolamento diurno e' possibile ottenere l'annullamento limitato alla sola determinazione della durata quando la motivazione sia carente; il giudice di rinvio dovra' rideterminare la sanzione conformemente ai principi indicati.
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