DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recepiva la direttiva 2006/66/CE su immissione sul mercato, raccolta, trattamento e smaltimento di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti, con abrogazione di precedenti fonti nazionali. Risulta oggi quasi integralmente abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, salvo l’art. 29 e alcune disposizioni transitorie indicate nel testo.
Disciplina sulle pile e accumulatori e sui rifiuti di pile e accumulatori
Disciplina su pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori
Il provvedimento recepiva nell’ordinamento italiano la direttiva 2006/66/CE in materia di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti. Il testo fornito contiene soprattutto l’intestazione e un quadro di abrogazioni successive, con il mantenimento solo di specifiche disposizioni residue e transitorie.
Stato di vigenza e abrogazioni successive
Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 risulta oggi quasi interamente abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
In particolare:
- l’abrogazione generale riguarda il decreto, con eccezione dell’articolo 29;
- restano salve alcune previsioni transitorie richiamate dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29;
- l’articolo 29 continua a essere richiamato come disposizione non abrogata dal nuovo intervento.
Disposizioni che continuano ad applicarsi temporaneamente
Dal testo fornito emerge che alcune norme del decreto del 2008 continuano ad applicarsi solo fino al completamento o fino alle date indicate dalla nuova disciplina del 2026:
- l’articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall’articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento richiamato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29;
- gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall’articolo 95, comma 2, lettera b), del medesimo Regolamento;
- l’articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall’articolo 95, comma 2, lettera c), del medesimo Regolamento;
- gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l’allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all’articolo 20 del d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Centro di coordinamento e Registro dei produttori
Il testo aggiornato del 2026 segnala due elementi rilevanti:
- il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell’articolo 16 del decreto del 2008, è ridenominato «Centro di coordinamento batterie»;
- tale soggetto rappresenta il soggetto terzo indipendente previsto dal Regolamento richiamato;
- il Registro dei produttori di batterie sostituisce il precedente Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
Abrogazioni di norme previgenti
L’articolo 29 del decreto del 2008 abrogava, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, una serie di fonti anteriori, tra cui:
- il decreto del Ministro della sanità 20 marzo 1997;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003, n. 194;
- l’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
- l’articolo 9-quinquies del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla l. 9 novembre 1988, n. 475;
- il decreto ministeriale 18 ottobre 2005 sul sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo;
- l’articolo 235 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i decreti ministeriali 2 febbraio 2004 e 23 novembre 2007 relativi allo statuto del COBAT.
Valutazione pratica di obsolescenza
La disciplina è oggi sostanzialmente obsoleta ai fini applicativi autonomi, perché quasi integralmente sostituita dalla normativa successiva del 2026. Permane un interesse solo per le disposizioni espressamente conservate o per i profili transitori ancora richiamati.
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