Ordinanza ingiunzione o revoca n. 697 del 14/11/2024
Provvedimento del 14 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Torre Annunziata non aveva comunicato all’Autorità i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, pur avendoli pubblicati sul proprio sito istituzionale. La violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR è stata ritenuta accertata all’esito di controlli d’ufficio; il Comune ha poi regolarizzato la comunicazione dopo l’avvio del procedimento. In considerazione della condotta colposa, dell’assenza di precedenti e dell’attivazione successiva per rimediare, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di Torre Annunziata: sanzione per omessa comunicazione dei dati di contatto del RPD al Garante
Comune di Torre Annunziata - omessa comunicazione dei dati di contatto del RPD al Garante
Il provvedimento riguarda il Comune di Torre Annunziata ed è conseguente a controlli d’ufficio del Garante. L’Autorità ha accertato la mancata comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati all’Autorità di controllo, nonostante la pubblicazione di tali dati sul sito istituzionale dell’ente.
Fatti e avvio del procedimento
Nel corso di una verifica effettuata in data non indicata nel testo, il Garante ha riscontrato che il Comune non aveva assolto all’obbligo previsto dall’art. 37, par. 7, GDPR, ossia la comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del RPD tramite l’apposito canale online dedicato. La contestuale verifica sul sito web del Comune ha invece mostrato che i dati di contatto del RPD erano stati pubblicati, come pure richiesto dalla medesima disposizione.
Con nota di avvio del procedimento, adottata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, l’Ufficio ha contestato la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR e ha avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, GDPR.
Difese del Comune e sanatoria successiva
Il Comune ha presentato scritti difensivi nei quali ha ammesso l’omissione, spiegando il contesto in cui si era verificata. Ha inoltre dichiarato di aver successivamente adempiuto all’obbligo di comunicazione del RPD attraverso il canale istituito dal Garante, anche se dopo l’avvio del procedimento. Il provvedimento dà atto che tale comunicazione è stata poi effettivamente eseguita in data successiva.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato:
- l’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR, che impone la designazione del RPD per i trattamenti effettuati da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- l’art. 37, par. 7, GDPR, che impone la pubblicazione dei dati di contatto del RPD e la loro comunicazione all’autorità di controllo;
- le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017, in particolare il par. 2.6, che sottolinea la finalità di rendere agevole il contatto con il RPD per interessati e autorità;
- il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021, provvedimento n. 186, che precisa che per gli enti pubblici il canale online https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/ costituisce l’unico strumento per la comunicazione, la variazione e la revoca del nominativo del RPD.
Valutazione dell’Autorità
Il Garante ha ritenuto accertata la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR in ragione della mancata comunicazione dei dati di contatto del RPD all’Autorità. Ha osservato che le dichiarazioni del Comune, pur meritevoli di considerazione, non erano idonee a superare i rilievi contenuti nell’atto di avvio del procedimento e non consentivano l’archiviazione. Il provvedimento esclude altresì la ricorrenza dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Poiché il Comune aveva comunque provveduto alla comunicazione dopo l’avvio del procedimento, il Garante ha escluso l’adozione di misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, ritenendo però sussistente la condotta illecita da sanzionare.
Sanzione amministrativa pecuniaria
L’Autorità ha fatto applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 GDPR, nonché dell’art. 166 del Codice privacy. La violazione è stata ricondotta all’art. 83, par. 4, GDPR.
Nella quantificazione della sanzione il Garante ha considerato, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:
- l’incidenza negativa della mancata comunicazione sulla possibilità dell’Autorità di contattare il RPD in modo facile e diretto;
- l’attivazione del Comune per rimediare alla violazione;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR;
- il carattere colposo della condotta.
Sulla base di tali elementi la sanzione è stata determinata in euro 2.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1, GDPR.
Misure accessorie, pubblicazione e rimedi
Il Garante ha disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web dell’Autorità, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del regolamento n. 1/2019;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.
È stato inoltre richiamato il diritto del trasgressore di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice e dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 150/2011. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Accertamento della violazione
Nel corso di controlli d’ufficio il Garante ha verificato che il Comune di Torre Annunziata non aveva effettuato la comunicazione dei dati di contatto del RPD all’Autorità tramite il canale dedicato. Contestualmente è stata invece riscontrata la pubblicazione dei dati di contatto del RPD sul sito istituzionale del Comune. La condotta è stata qualificata come violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR.
Difese del Comune e regolarizzazione successiva
Il Comune ha depositato scritti difensivi ammettendo l’omissione e descrivendo il contesto in cui essa era maturata. Ha inoltre dichiarato di aver provveduto, anche dopo l’avvio del procedimento, ad adempiere all’obbligo di comunicazione del RPD attraverso il canale istituito dal Garante; la comunicazione è stata poi effettivamente eseguita.
Valutazioni del Garante e qualificazione giuridica
L’Autorità ha richiamato l’art. 37, par. 7, GDPR, le Linee guida del Gruppo di lavoro ex art. 29 sui RPD e il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021, che indicano il canale online come unico mezzo per la comunicazione, variazione e revoca del nominativo del RPD in ambito pubblico. Ha ritenuto non superati i rilievi iniziali e non sussistenti i presupposti per l’archiviazione o per misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, poiché la violazione risultava ormai accertata.
Sanzione e criteri di quantificazione
La violazione è stata sanzionata ai sensi dell’art. 83, par. 4, GDPR e dell’art. 166 del Codice privacy. Nella quantificazione sono stati considerati: l’incidenza negativa sulla possibilità di contattare facilmente e direttamente il RPD, l’attivazione del Comune per porre rimedio, l’assenza di precedenti violazioni o provvedimenti pertinenti e il carattere colposo della condotta. La sanzione è stata determinata in euro 2.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Misure accessorie e impugnazione
Il Garante ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del regolamento n. 1/2019, e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È stato inoltre ricordato che il trasgressore può definire la controversia mediante il pagamento di metà della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 14 nov 2024Provvedimenti del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 704 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Provvedimenti n. 709 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 760 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Deliberazione n. 715 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 710 del 14/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →