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Legge

L.R. Campania 2/2021

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 2/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica tre testi regionali campani: rafforza il potere sostitutivo contro l’inerzia amministrativa e gli obblighi di monitoraggio, aggiorna la durata delle vendite di fine stagione nel commercio, e disciplina uffici di diretta collaborazione e relativo trattamento economico nel Consiglio regionale. Non prevede nuovi o maggiori oneri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (9 marzo 2021).

Modifiche alla disciplina regionale su semplificazione amministrativa, commercio e personale del Consiglio regionale

Modifiche normative regionali in Campania

La legge regionale Campania 4 marzo 2021, n. 2 interviene su tre distinti ambiti: semplificazione amministrativa, disciplina del commercio e organizzazione del personale di supporto agli organi politici del Consiglio regionale. Le modifiche hanno efficacia nel territorio della Regione Campania e, per la parte finale, incidono anche sull’organizzazione interna del Consiglio regionale.

Potere sostitutivo e responsabilità per ritardi amministrativi

La disciplina sostitutiva in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi viene riscritta. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, i Direttori Generali nominati secondo il regolamento regionale sull’ordinamento amministrativo della Giunta regionale devono attribuire a sé stessi oppure a un altro dirigente della propria direzione l’esercizio del potere sostitutivo.

L’istante, se il procedimento non è concluso nei termini, deve attivarsi entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione, a pena di decadenza, chiedendo al titolare del potere sostitutivo l’emanazione del provvedimento. Il termine assegnato per provvedere è pari alla metà di quello originariamente previsto.

Per ciascun procedimento individuato dalla normativa regionale, sul sito istituzionale deve essere pubblicato in formato tabellare, con collegamento ben visibile in homepage, il nominativo del soggetto titolare del potere sostitutivo.

Il titolare del potere sostitutivo deve inoltre comunicare alla Giunta regionale, entro il 30 gennaio di ogni anno, i procedimenti della direzione generale di riferimento nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione, distinti per tipologia e per strutture amministrative competenti.

La mancata adozione del provvedimento o il mancato rispetto del termine, se dovuti a negligenza o colpa del soggetto incaricato, oppure a inerzia o colpa del dirigente responsabile dell’ufficio, rilevano ai fini:

  • della valutazione della performance individuale;
  • dell’attribuzione dell’indennità di risultato;
  • della responsabilità dirigenziale;
  • della responsabilità disciplinare;
  • della responsabilità amministrativo-contabile.

Dei provvedimenti adottati ai sensi di questa disciplina deve essere data comunicazione all’Organismo Indipendente di Valutazione. Le stesse disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche ai Direttori Generali del Consiglio regionale.

Vendite di fine stagione

Nel Testo unico sul commercio viene sostituita la disposizione sulle vendite di fine stagione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua ogni anno:

  • le date di inizio;
  • la durata delle vendite.

La durata non può superare 60 giorni.

Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale e trattamento economico

Per gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza deve individuare, senza nuovi o maggiori oneri, il contingente massimo di personale, la composizione e l’organizzazione degli uffici stessi, nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 165/2001.

Per il personale assegnato a tali uffici, il trattamento economico accessorio viene sostituito da un unico emolumento omnicomprensivo mensile, parametrato alle attività effettivamente assegnate. L’emolumento sostituisce tutte le voci accessorie previste dai contratti collettivi, inclusi:

  • compensi per la produttività collettiva;
  • compensi per la qualità della prestazione individuale;
  • indennità connesse a particolari funzioni;
  • compenso per lavoro straordinario.

L’indennità remunera anche la disponibilità a orari disagevoli e le ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. L’Ufficio di Presidenza determina i criteri per quantificare l’emolumento e le modalità di erogazione, tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio previsto dalla contrattazione integrativa per il personale di ruolo del Consiglio regionale.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi dal 9 marzo 2021.

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