Ordinanza del 04/08/2020 n. 16635 - Corte di Cassazione
Accertamento - Indebita detrazione di IVA - Articolo 26, II comma, DPR 633/1972 - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente ha detratto l'IVA sugli acconti versati per lavori di ristrutturazione; l'appaltatrice originaria, non potendo eseguire, cedette il contratto e emise una nota di credito che la contribuente non ha contabilizzato, imputando gli acconti alla nuova appaltatrice. L'Agenzia ha contestato l'indebita detrazione sostenendo operazioni inesistenti e interposizione, ma la CTR e la Corte di Cassazione hanno ritenuto che non vi fosse prova della risoluzione del contratto né della restituzione degli acconti e hanno applicato l'art.26, comma 2 DPR 633/1972 riconoscendo il diritto alla detrazione dell'IVA; i ricorsi dell'Agenzia sono stati respinti e le spese liquidate a suo carico.
Accertamento - Indebita detrazione di IVA - Articolo 26, II comma, DPR 633/1972 - Applicabilità
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