Messaggio numero 2309 del 25-01-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 1° gennaio 2007 si applica la disciplina comunitaria di sicurezza sociale ai lavoratori italiani, rumeni e bulgari distaccati tra Italia, Romania e Bulgaria. Fuori dall’ipotesi di distacco con modello E101, si applicano le regole ordinarie di territorialità e, per gli italiani in Romania/Bulgaria, non trova più applicazione la legge n. 398/1987.
Ingresso di Romania e Bulgaria nell’UE e riflessi previdenziali
Ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea e conseguenze previdenziali
Il documento chiarisce gli effetti previdenziali derivanti dall’ingresso della Romania e della Bulgaria nell’Unione Europea, con decorrenza 1° gennaio 2007. In tale data diventa applicabile la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale ai lavoratori italiani, rumeni e bulgari coinvolti in trasferimenti o distacchi tra Italia e i due nuovi Stati membri.
Quadro normativo di riferimento
L’INPS richiama come base normativa la legge n. 16 del 9 gennaio 2006, che ha ratificato il trattato di adesione di Bulgaria e Romania all’Unione Europea, efficace dal 1° gennaio 2007. Viene inoltre evidenziato che, per la qualificazione e determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali, resta rilevante l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, relativo all’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
Lavoratori italiani distaccati in Romania e Bulgaria
Per i lavoratori italiani distaccati in Romania e Bulgaria, a decorrere dal 1° gennaio 2007 non può più applicarsi la legge n. 398/1987, poiché essa disciplinava l’obbligo assicurativo del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.
I lavoratori italiani possono continuare a essere assicurati in Italia solo se è attivata la procedura di distacco secondo la normativa comunitaria, mediante richiesta del formulario E101.
In tale ipotesi:
- i datori di lavoro devono continuare a versare in Italia i contributi previdenziali;
- i versamenti devono riguardare le stesse forme assicurative, tipologie e aliquote previste per il lavoro svolto sul territorio nazionale.
Al di fuori del distacco, per questi lavoratori non devono essere effettuati adempimenti contributivi in Italia.
Lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia
Per i lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia, dal 1° gennaio 2007 continua ad applicarsi la disciplina comunitaria se viene attivata la procedura di distacco tramite modello E101 richiesto all’Autorità competente del Paese di provenienza. In questo caso i lavoratori restano assicurati nel Paese di origine.
Se invece:
- non viene attivata la procedura di distacco, oppure
- viene superato il periodo di distacco autorizzato,
allora i lavoratori devono essere assicurati secondo la legislazione italiana, in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo e secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani.
Applicazione ai lavoratori già presenti in Italia al 1° gennaio 2007
La disciplina si applica anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio 2007 si trovavano già in Italia. Anche in questi casi, se l’impiego in Italia deriva da una situazione di distacco, il datore di lavoro rumeno deve produrre il formulario E101.
Se non sussiste una situazione di distacco, l’obbligo assicurativo deve continuare a essere assolto in Italia secondo le regole generali già applicate, con richiamo alla circolare n. 122/2003.
Sintesi operativa
Il messaggio individua quindi due regimi:
- regime comunitario di distacco: applicabile con E101, con permanenza della copertura assicurativa nel Paese di origine e mantenimento dei versamenti nel Paese di provenienza del lavoratore;
- regime ordinario di territorialità: applicabile quando non vi è distacco, con obbligo assicurativo e contributivo nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il criterio decisivo è la presenza della procedura di distacco e della relativa certificazione E101.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 26 gen 2007Messaggio numero 2433 del 26-01-2007
- Messaggio · 26 gen 2007Messaggio numero 2428 del 26-01-2007
- Messaggio · 22 gen 2007Messaggio numero 1997 del 22-01-2007
- Messaggio · 19 gen 2007Messaggio numero 1888 del 19-01-2007
- Messaggio · 31 gen 2007Messaggio numero 2647 del 31-01-2007
- Messaggio · 16 gen 2007Messaggio numero 1500 del 16-01-2007
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →