Cassazione Civile, Ordinanza n. 01477/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La debitrice esecutata aveva chiesto la conversione del pignoramento di un immobile adibito ad abitazione principale, ma l'istanza era stata depositata dopo l'ordinanza di autorizzazione alla vendita emessa dal giudice dell'esecuzione. Il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza per tardività; la debitrice aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi sia contro l'ordinanza di inammissibilità sia contro il successivo decreto di trasferimento del bene all'aggiudicataria. Il tribunale aveva rigettato le opposizioni. In cassazione la ricorrente denunciava violazione dell'art. 495, comma 1, c.p.c. e delle norme costituzionali e sovranazionali indicate, sostenendo che l'istanza dovesse essere ritenuta tempestiva perché proposta prima della vendita all'asta, che la disciplina fosse irragionevole in quanto non proteggerebbe adeguatamente il debitore che voglia adempiere per conservare l'abitazione familiare, e che fosse necessaria la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nell'espropriazione immobiliare, il termine finale per proporre l'istanza di conversione coincide con l'ordinanza che dispone la vendita ex art. 569 c.p.c.; una volta emessa tale ordinanza, l'istanza è tardiva e va dichiarata inammissibile. La censura di incostituzionalità è stata reputata manifestamente infondata, perché il termine previsto dall'art. 495 c.p.c. realizza un bilanciamento ragionevole tra il diritto del debitore all'abitazione e il diritto del creditore alla tutela esecutiva del credito. Il ricorso è stato dunque rigettato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato e senza provvedere sulle spese per mancata costituzione delle intimate.
Norme richiamate
art. 495 c.p.c.
L'istanza di conversione può essere proposta solo prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione; dopo l'ordinanza di autorizzazione alla vendita è tardiva e inammissibile nell'espropriazione immobiliare.
art. 569 c.p.c.
L'ordinanza che autorizza la vendita segna, per l'espropriazione immobiliare, il momento preclusivo per proporre l'istanza di conversione del pignoramento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla conversione del pignoramento; la Corte ha ritenuto la questione infondata.
art. 117, primo comma, Cost.
Invocato in relazione alle norme sovranazionali richiamate dalla ricorrente; la Corte ha escluso l'illegittimità della disciplina interna.
art. 25 Dichiarazione dei diritti dell'Uomo
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela del diritto all'abitazione.
art. 11 PIDESC
Richiamato dalla ricorrente come parametro sovranazionale a tutela dell'abitazione e del tenore di vita adeguato.
art. 13 Carta Sociale Europea
Richiamato dalla ricorrente come parametro sovranazionale; la Corte ha ritenuto non idoneo a superare il bilanciamento compiuto dall'art. 495 c.p.c.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato dalla Corte per affermare la tutela del diritto di credito come diritto fondamentale patrimoniale rilevante nel bilanciamento con il diritto all'abitazione.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla Corte quale ulteriore fondamento della tutela del diritto di credito e della proprietà.
art. 2740 c.c.
È indicato come principio generale per cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; le limitazioni all'azione esecutiva sono eccezionali.
art. 624-bis c.p.c.
Richiamato solo per evidenziare che anche altri istituti processuali prevedono limiti temporali o condizioni espressione del bilanciamento tra interessi contrapposti.
art. 161-bis disp. att. c.p.c.
Richiamato solo per analogia nel ragionamento sul bilanciamento tra facoltà del debitore ed esigenze della procedura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'espropriazione immobiliare, l'istanza di conversione del pignoramento deve essere proposta prima dell'ordinanza che dispone la vendita o l'assegnazione; una domanda depositata dopo tale provvedimento è tardiva e inammissibile.
- Il termine finale per la conversione del pignoramento è individuato, per la vendita immobiliare, nel provvedimento autorizzativo alla vendita e non nella data dell'asta o dell'effettivo esperimento della vendita.
- La disciplina dell'art. 495 c.p.c. è espressione di un bilanciamento ragionevole tra l'interesse del debitore a conservare il bene e adempiere e l'interesse del creditore alla soddisfazione coattiva del credito.
- Il diritto all'abitazione, pur meritevole di speciale protezione, non prevale in modo assoluto sul diritto del creditore all'esecuzione forzata; eventuali limitazioni all'azione esecutiva sono ammissibili solo se eccezionali e temporalmente circoscritte.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale non è fondata quando la norma impugnata consente al debitore un termine ragionevole per attivarsi prima dell'ingresso del bene nella fase di mercato della procedura esecutiva.
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