Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 73 del 28/02/2022

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici. L'omologazione del dispositivo denominato "EnVES EVO 1812" prodotto dalla Società EngiNE srl è estesa alla versione con la funzione di riconoscimento automatico delle targhe di motoveicoli e ciclomotori alla velocità di 168 km/h.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti73

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto estende l’omologazione già rilasciata al sistema "EnVES EVO 1812" della società EngiNe S.r.l., autorizzandone l’impiego anche nella versione con riconoscimento automatico delle targhe di motoveicoli e ciclomotori fino alla velocità di 168 km/h. L’atto richiama la disciplina del Codice della strada, il regolamento di esecuzione e la norma UNI 10772:2016, confermando altresì validi i precedenti decreti di omologazione del 2019 e del 2020. Vengono ribadite le condizioni di installazione, le modalità di esercizio, i vincoli produttivi e commerciali, nonché l’obbligo di riportare sugli esemplari gli estremi dei provvedimenti autorizzativi.

Estensione dell’omologazione del sistema "EnVES EVO 1812" per il riconoscimento automatico delle targhe di motoveicoli e ciclomotori fino a 168 km/h

Estensione dell’omologazione del sistema "EnVES EVO 1812"

Il decreto della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto estende l’omologazione già rilasciata al sistema "EnVES EVO 1812" prodotto da EngiNe S.r.l. L’atto consente l’impiego della versione del dispositivo con funzione di riconoscimento automatico delle targhe di motoveicoli e ciclomotori fino alla velocità di 168 km/h, sulla base della documentazione tecnica presentata e delle prove eseguite secondo la norma UNI 10772:2016.

Base normativa e presupposti

Il provvedimento richiama come fondamento:

  • l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni;
  • l’art. 192 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, sulle procedure di approvazione e omologazione;
  • l’art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il DPR 22 giugno 1999, n. 250, relativi agli impianti per la rilevazione degli accessi a centri storici e ZTL;
  • l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della strada, che collega l’assenza di contestazione immediata all’utilizzo di dispositivi omologati secondo apposito regolamento.

Il decreto richiama inoltre la disciplina previgente applicabile nelle more dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 201, comma 1-bis, lettera g), e la norma UNI 10772:2016, entrata in vigore il 4 aprile 2016, come standard tecnico di riferimento per i sistemi di riconoscimento targhe.

Pregresse omologazioni e istruttoria

Il dispositivo era già stato omologato con decreto dirigenziale n. 270 del 26 luglio 2019. Successivamente, con decreto dirigenziale n. 371 dell’8 ottobre 2020, l’omologazione era stata estesa alla versione con telecamera di contesto a colori integrata nella custodia dell’unità di rilevamento, in alternativa alla telecamera esterna "Vista EnVES06".

Con istanza del 12 gennaio 2022 la società EngiNe S.r.l. ha chiesto una nuova estensione dell’omologazione, motivata dal superamento, in classe A, della prova estesa prevista dalla UNI 10772:2016 per velocità superiori alla prova base. Con nota dell’11 febbraio 2022 è stata poi trasmessa la documentazione tecnica integrativa, riferita all’esito positivo delle prove estese eseguite anche in pista fino a 168 km/h. Il decreto precisa che non è stata apportata alcuna modifica alle componenti hardware e software del dispositivo.

Esito dell’estensione e classi prestazionali

L’articolo 1 dispone che l’omologazione del sistema "EnVES EVO 1812" è estesa alla versione con funzione di riconoscimento automatico delle targhe di motoveicoli e ciclomotori alla velocità di 168 km/h.

L’articolo 2 precisa che:

  • il dispositivo ha superato le prove estese della norma UNI 10772:2016 fino a 110 km/h in classe A;
  • ha superato la prova estesa anche in pista fino a 168 km/h, sempre in classe A;
  • restano valide le classi prestazionali e i limiti funzionali previsti dall’art. 3 del decreto n. 270/2019, ad eccezione del comma 1, lettera c), come espressamente richiamato dal provvedimento.

Installazione ed esercizio

L’articolo 3 stabilisce che le condizioni di installazione devono rispettare i limiti fissati dall’art. 3, comma 4, del decreto n. 270/2019 e quanto previsto nel manuale di installazione degli apparati EnVES EVO1812 del 24 settembre 2019, versione ManEVEVO20180420-P01-R01.

L’obiettivo è evitare qualsiasi modifica che possa compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata. L’utilizzo operativo deve avvenire secondo le indicazioni del medesimo manuale.

Produzione, commercializzazione e obblighi di etichettatura

L’articolo 4 disciplina la fase produttiva e commerciale. I dispositivi immessi sul mercato dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero il 27 novembre 2019.

Ogni esemplare dovrà riportare indelebilmente:

  • gli estremi del decreto n. 270 del 26 luglio 2019;
  • gli estremi del decreto n. 371 dell’8 ottobre 2020;
  • gli estremi del presente decreto;
  • il nome del produttore.

È inoltre vietato apportare modifiche al dispositivo, all’unità di rilevamento e al server centrale, salvo specifiche modifiche introdotte con successivo provvedimento. La commercializzazione deve includere il "Manuale di installazione apparati EnVES EVO1812" del 24 settembre 2019, versione ManEVEVO20180420-P01-R01, e il "Manuale operatore Server EnVES" del 31 maggio 2018, versione ManEVSRV20180420-P02-R00, applicabili nei limiti e alle condizioni compatibili con il decreto.

Punti principali

Oggetto dell’estensione di omologazione

L’omologazione del dispositivo "EnVES EVO 1812", già concessa con decreto dirigenziale n. 270 del 26 luglio 2019 e già estesa con decreto dirigenziale n. 371 dell’8 ottobre 2020, viene ulteriormente estesa alla versione in grado di riconoscere automaticamente le targhe di motoveicoli e ciclomotori fino alla velocità di 168 km/h.

Base normativa e tecnica

Il decreto si fonda sull’art. 45 e sull’art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della strada, sull’art. 192 del regolamento di esecuzione, sul DPR n. 250/1999 per i sistemi di rilevazione degli accessi in ZTL e sulla norma UNI 10772:2016, richiamata quale standard tecnico per la valutazione dei sistemi di riconoscimento targhe.

Esiti delle prove e classi prestazionali

La società ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa relativa al superamento delle prove estese previste dalla UNI 10772:2016. Il dispositivo risulta in classe A sia alla velocità di 110 km/h sia, in prova estesa anche in pista, alla velocità di 168 km/h per il riconoscimento delle targhe di motoveicoli e ciclomotori. Restano ferme le ulteriori classi prestazionali e i limiti funzionali già previsti dal decreto n. 270/2019, salvo il comma 1, lettera c), dell’art. 3 richiamato.

Condizioni di installazione ed esercizio

Le installazioni devono rispettare i limiti indicati dall’art. 3, comma 4, del decreto n. 270/2019 e quanto previsto nel manuale di installazione degli apparati EnVES EVO1812 del 24 settembre 2019, versione ManEVEVO20180420-P01-R01, al fine di non alterare la funzionalità del sistema nella configurazione omologata. L’esercizio deve avvenire secondo lo stesso manuale.

Produzione, commercializzazione e divieti di modifica

I dispositivi prodotti e commercializzati devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero il 27 novembre 2019. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile gli estremi del decreto n. 270/2019, del decreto n. 371/2020 e del presente decreto, oltre al nome del produttore. È vietata ogni modifica del dispositivo, dell’unità di rilevamento e del server centrale, salvo specifica modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente ai manuali di installazione e operatore indicati nel provvedimento.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneapparecchiature di controllo e omologazioneautotrasporto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.