Decreto dirigenziale n. 40 del 26/02/2022
Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina in dettaglio il ruolo degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati per le revisioni dei veicoli, in attuazione del D.M. 15 novembre 2021, n. 446 e delle norme su revisione e formazione già vigenti. Regola percorso formativo, requisiti di accesso, esami, iscrizione nel Registro unico degli ispettori (RUI), compensi, funzioni operative e regime sanzionatorio, distinguendo tra veicoli leggeri e pesanti. Prevede inoltre modalità di vigilanza, ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e limiti economici per l’attività svolta dagli ispettori e dalle commissioni d’esame.
Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, requisiti e regime sanzionatorio
Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati
Il decreto dirigenziale disciplina, in attuazione del D.M. 15 novembre 2021, n. 446, il percorso di abilitazione, iscrizione, esercizio e vigilanza degli ispettori dei centri di controllo privati per le revisioni dei veicoli. Esso integra la disciplina operativa già tracciata dal codice della strada, dal D.M. 214/2017 e dall’Accordo del 17 aprile 2019, con particolare riferimento ai veicoli leggeri e pesanti.
Base normativa e finalità
Il provvedimento si fonda sulle direttive 2014/45/UE e 2014/47/UE, sul codice della strada, sul regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 495/1992, sul D.M. 214/2017, sul D.M. 215/2017 e sul D.M. 211/2018, nonché sugli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni del 2002 e del 2019. La finalità è integrare la disciplina del D.M. 446/2021 in relazione ai seguenti profili:
- percorso formativo obbligatorio e aggiornamento degli ispettori autorizzati;
- corrispettivi per l’attività svolta dagli ispettori presso i centri privati;
- vigilanza sulla formazione;
- procedura di esame abilitante;
- corrispettivi dei componenti delle commissioni;
- contenuti del Registro Unico degli Ispettori (RUI);
- funzioni dell’ispettore autorizzato;
- disciplina sanzionatoria e responsabilità.
Regime giuridico degli ispettori autorizzati
L’ispettore, concluso il percorso formativo previsto dall’Accordo del 17 aprile 2019, può esercitare la funzione solo al ricorrere di due condizioni: superamento dell’esame presso l’organismo di supervisione o l’Autorità a statuto speciale competente e iscrizione nel RUI presso la DGMOT. È inoltre riconosciuta una posizione di ispettore autorizzato "ope legis" al responsabile tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31 agosto 2018, limitatamente al centro di controllo di dipendenza.
L’ispettore deve operare in modo continuativo presso la sede operativa dell’impresa o del consorzio autorizzato, senza poter prestare attività presso più sedi o più consorzi. Il rapporto di lavoro può essere subordinato o autonomo, ma con limiti specifici:
- con rapporto subordinato può operare solo presso centri dedicati ai veicoli leggeri;
- per i centri dedicati ai veicoli pesanti può operare solo come lavoratore autonomo;
- l’ispettore dipendente di un centro per veicoli leggeri, se abilitato anche ai pesanti, può essere incaricato per i veicoli pesanti solo presso altri centri autorizzati;
- gli ispettori che operano sui pesanti devono comunicare bimestralmente disponibilità e area geografica di riferimento, mentre i centri per pesanti trasmettono il calendario di offerta, che viene pubblicato sull’applicazione telematica dedicata alle prenotazioni.
Per gli ispettori dei veicoli pesanti è prevista una copertura assicurativa professionale con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro, estesa anche a danni a persone e cose e agli infortuni sul lavoro occorsi durante le prove.
Corrispettivi e numero massimo di veicoli revisionabili
Per i controlli tecnici effettuati dall’ispettore è fissata una tariffa forfettaria giornaliera di Euro 350,00 oltre IVA. Si aggiunge un’indennità forfettaria onnicomprensiva di Euro 150,00 oltre IVA, a ristoro dei costi generali di trasferta, ove applicabile.
Il numero massimo di veicoli revisionabili è stabilito in 24 veicoli al giorno per ciascun ispettore.
Organismi di formazione e docenti
Gli organismi di formazione sono quelli autorizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a erogare i corsi teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati, in conformità all’art. 13 del D.M. 214/2017 e all’Allegato IV. Le Regioni e Province autonome comunicano all’organismo di supervisione o all’Autorità a statuto speciale l’elenco degli organismi accreditati.
I docenti devono possedere i requisiti previsti dall’art. 3, comma 9, dell’Accordo del 17 aprile 2019 per i moduli A, B e C; tali requisiti si estendono anche ai corsi di aggiornamento.
Requisiti di accesso alla formazione iniziale
L’organismo di formazione verifica in via preliminare il possesso dei requisiti professionali e di idoneità richiesti dall’Accordo del 17 aprile 2019, dall’art. 15 del D.M. 446/2021 e dall’art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada. La verifica viene comunque compiuta in sede di ammissione all’esame dalla commissione.
Per i requisiti di esperienza, Università e Istituti tecnici superiori possono certificare il periodo curriculare di preparazione al titolo di studio ai fini del computo dell’esperienza richiesta.
Svolgimento dei corsi di formazione
Gli organismi di formazione devono comunicare lo svolgimento dei corsi con almeno 3 giorni di anticipo, escludendo dal computo il giorno della comunicazione, quello di inizio, il sabato e le festività. Devono indicare date, partecipanti e docenti, e ogni variazione deve essere comunicata prima dell’avvio del corso.
I corsi teorico-pratici si articolano nei moduli previsti dall’Accordo del 17 aprile 2019. In via derogatoria, la formazione a distanza è ammessa per il periodo dell’emergenza sanitaria da SARS-Covid 19 e per i 90 giorni successivi.
Al termine del corso, in caso di valutazione positiva, l’organismo rilascia l’attestato di frequenza con profitto. Gli ispettori già iscritti nel RUI come responsabili tecnici abilitati o autorizzati al 31 agosto 2018 sono esentati dai moduli A e B e possono accedere direttamente al modulo C, salvo l’obbligo di aggiornamento di cui all’art. 9.
Fascicolo del candidato e dell’ispettore
Al termine del corso, l’organismo di formazione rilascia il fascicolo del candidato, anche in formato digitale. Il fascicolo comprende:
- titolo di studio;
- dichiarazioni e documentazioni sull’esperienza maturata;
- attestato di frequenza con profitto dei moduli formativi.
Il fascicolo, unitamente all’istanza e alle attestazioni dei versamenti previsti, va presentato all’organismo di supervisione o all’Autorità a statuto speciale presso cui si intende sostenere l’esame. Fino al 31 dicembre 2022 l’istanza poteva essere presentata solo presso la sede territorialmente competente in base alla sede dell’organismo di formazione o alla residenza del candidato.
Il fascicolo, integrato con le abilitazioni e gli attestati di aggiornamento, costituisce il fascicolo dell’ispettore da conservare in formato digitale nel RUI. Per i corsi già espletati alla data di pubblicazione del decreto, l’organismo di formazione trasmette il fascicolo all’autorità competente, con dichiarazione del candidato resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 sulla conformità del corso alle norme vigenti.
Formazione di aggiornamento
La formazione di aggiornamento ha durata di 30 ore. Il programma è dedicato alle innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli e comprende, tra l’altro:
- aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal D.M. 214/2017: 5 ore;
- valutazione delle carenze, reportistica e certificato di revisione: 3 ore;
- ispezioni visive sui veicoli: 3 ore;
- sistemi di gestione della qualità: 3 ore;
- metrologia applicata e metrologia delle attrezzature: 3 ore;
- misure elettriche e macchine elettriche: 3 ore;
- requisiti aggiuntivi per veicoli ibridi/elettrici: 3 ore;
- componenti elettronici dei veicoli: 3 ore;
- sistemi IT di bordo: 4 ore.
Gli ispettori che intendano sostenere l’esame per il modulo C e siano già iscritti nel RUI come responsabili tecnici al 31 agosto 2018 devono aver prima frequentato con profitto tale corso di aggiornamento.
Vigilanza sulla formazione e ammissione all’esame
La vigilanza sulla formazione è affidata all’organismo di supervisione o all’Autorità a statuto speciale e può svolgersi sia mediante controlli documentali sia tramite controlli a campione in situ.
L’ammissione all’esame avviene all’esito della valutazione positiva della completezza del fascicolo. I requisiti per sostenere l’esame sono quelli previsti dall’art. 13 del D.M. 214/2017, dall’art. 240 del regolamento di esecuzione e dall’Accordo del 17 aprile 2019, e comprendono:
- maggiore età;
- assenza di misure restrittive personali o di prevenzione;
- assenza di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- cittadinanza italiana, UE o di Stato terzo in regime di reciprocità;
- assenza di condanne o procedimenti penali rilevanti;
- possesso del titolo di studio richiesto;
- superamento del corso di formazione.
I controlli vengono effettuati anche a campione ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000.
Domanda di esame, aggiornamento e rilascio del certificato
L’istanza può riguardare l’accesso all’esame, l’aggiornamento della formazione o il rilascio del certificato professionale. Deve essere firmata digitalmente o corredata da documento di identità e trasmessa esclusivamente via PEC all’organismo di supervisione o all’Autorità a statuto speciale competente.
All’istanza vanno allegati il fascicolo del candidato, l’imposta di bollo da Euro 16,00 per la specifica domanda e, per l’esame, la prova del pagamento dei diritti di ammissione:
- Euro 123,95 per candidati privi di certificato relativo a moduli previsti dall’Accordo (Tariffa A1);
- Euro 103,29 per integrazione da parte di candidati già in possesso di certificato (Tariffa A2);
- Euro 5,16 per il rilascio del certificato (Tariffa A3).
I pagamenti possono essere eseguiti presso la Banca d’Italia o tramite conto corrente postale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con causali predeterminate. Le Autorità a statuto speciale disciplinano autonomamente le modalità di versamento. Le quietanze devono riportare il nominativo del candidato e, se non telematiche, essere prodotte in originale; il versamento per il certificato non è cumulabile con quello per l’ammissione all’esame.
Commissioni d’esame e calendario delle sessioni
Sono istituite almeno quattro commissioni d’esame, di cui almeno una presso ciascuna sede degli organismi di supervisione. Le Autorità a statuto speciale possono istituire proprie commissioni o utilizzare quelle già esistenti mediante accordi o convenzioni.
I Direttori Generali Territoriali e le Autorità a statuto speciale possono istituire ulteriori commissioni, anche decentrate, in relazione alle esigenze del territorio e degli organismi di formazione. Il Presidente e i componenti restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte; la commissione è assistita da un segretario dell’Area II – F3 o equivalente.
L’organismo di supervisione o l’Autorità a statuto speciale, sentiti i Presidenti delle commissioni, approvano un calendario annuale con almeno due sedute, una a maggio e una a novembre. Se in un ambito territoriale sono presentate almeno 40 domande, possono essere indette sessioni straordinarie. Le domande vanno presentate entro 20 giorni solari prima della prova; l’ammissione o la non ammissione è comunicata almeno 10 giorni prima via PEC. Le domande tardive, se astrattamente ammissibili, sono rinviate alla sessione successiva salvo rinuncia.
Sono previste dichiarazioni preventive di assenza di incompatibilità e conflitto di interessi, nonché la predisposizione cartacea dei quiz fino all’informatizzazione delle prove.
Modalità dell’esame
L’esame si compone di una prova scritta a quiz e di una prova pratica su un veicolo coerente con la tipologia di abilitazione richiesta.
Per i quiz:
- per i veicoli leggeri: 60 domande vero/falso, 40 minuti, superamento con non più di 4 errori;
- per i veicoli pesanti: 30 domande vero/falso, 20 minuti, superamento con non più di 2 errori.
In caso di esito negativo, il candidato può ripresentare domanda e sostenere un nuovo esame dopo almeno un mese. I quiz sono estratti da una banca dati approvata dall’autorità competente e pubblicata sul portale dell’automobilista e sui siti istituzionali competenti. La prova pratica si svolge su linea di revisione dell’ufficio sede d’esame, con veicolo fornito dall’ufficio per i moduli A e B e dall’organismo di formazione per il modulo C.
Registro unico degli ispettori di revisione (RUI)
L’Autorità competente ha istituito il RUI come elenco centrale informatico degli ispettori dei centri di controllo. Il registro contiene dati anagrafici, dati formativi, estremi dell’esame, tipologie di abilitazione, organismo di supervisione e dati relativi alla formazione di aggiornamento. Sono annotate anche sospensioni, date di riattivazione e revoche.
Per gli ispettori che lavorano in subordinazione presso centri dedicati ai veicoli leggeri sono registrati anche il codice del centro di controllo e la data di inizio e fine del rapporto di lavoro. I dati sono inseriti e aggiornati:
- dalla DGMOT per gli ispettori abilitati;
- dall’organismo di supervisione o dall’Autorità a statuto speciale per gli ispettori autorizzati e per i responsabili tecnici non dipendenti;
- dalle Amministrazioni provinciali per gli ispettori provenienti dal ruolo di responsabili tecnici già registrati al 31 agosto 2018.
Nel RUI sono indicate le categorie di veicoli abilitate. L’ispettore non può operare senza iscrizione o conferma della stessa. I responsabili tecnici non in attività alla data del decreto e intendenti iscriversi al RUI devono presentare istanza in bollo all’autorità competente territorialmente. Gli ispettori ausiliari sono inseriti in una sezione del registro con funzione di elenco.
Compensi dei componenti delle commissioni
I compensi dei componenti delle commissioni d’esame sono determinati in coerenza con la disciplina richiamata dal D.L. 18/2020 e dal D.P.C.M. 24 aprile 2020, secondo criteri analogici rispetto alle commissioni concorsuali pubbliche.
Sono previsti:
- compenso base di Euro 1.800,00 per ciascun componente, aumentato del 10% per il Presidente e ridotto del 10% per il segretario;
- compenso proporzionale per supplenti e componenti cessati;
- compenso integrativo di Euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato, anch’esso maggiorato o ridotto del 10% secondo il ruolo;
- tetto massimo complessivo di Euro 8.000,00 per sessione, aumentato del 10% per il Presidente e ridotto del 20% per segretario e membri aggiunti.
Competenze operative dell’ispettore
L’ispettore, nell’esercizio delle sue funzioni, deve attenersi al quadro normativo di riferimento e rispettare regole etiche, giuridiche, tecniche e amministrative. Le principali competenze richiamate sono:
- assenza di conflitti di interesse;
- aggiornamento continuo;
- informazione all’utente sulle carenze riscontrate;
- impossibilità di alterare i risultati del controllo salvo casi consentiti;
- esecuzione delle revisioni secondo le prescrizioni vigenti;
- verifica della funzionalità della linea e delle attrezzature;
- controllo della gestione dei flussi di veicoli;
- verifica della taratura delle attrezzature;
- rispetto delle prenotazioni della linea;
- controlli preliminari di identificazione del veicolo;
- verifica dei dati tecnici sulla carta di circolazione;
- controllo del pagamento dei diritti di motorizzazione;
- esecuzione di controlli strumentali e visivi;
- vigilanza sulle operazioni di smontaggio;
- certificazione dell’esito della revisione sullo stato effettivo del veicolo;
- trasmissione dell’esito al CED;
- stampa dell’etichetta antifalsificazione e della certificazione di revisione;
- conservazione completa degli atti e dei referti.
Responsabilità, sanzioni e rimedi
Il regime sanzionatorio si applica a tutti gli ispettori, sia per veicoli leggeri sia per veicoli pesanti. La sospensione e la revoca del certificato sono adottate dall’organismo di supervisione o dall’Autorità a statuto speciale quando l’ispettore non possieda più i requisiti, abbia effettuato revisioni difformi o abbia violato gli obblighi in materia di conflitto di interessi, informazione all’utente o modifica indebita degli esiti.
La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta la cancellazione dal RUI. Gli atti sanzionatori sono adottati secondo le risultanze di vigilanza occasionale o programmata e trasmessi all’Autorità competente per l’omogeneizzazione dei criteri sanzionatori.
Contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso:
- ricorso gerarchico alla DGMOT entro 30 giorni;
- ricorso al TAR entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
È previsto, prima della sanzione, un meccanismo di "sollecitazione ad adempiere" e, in caso di non conformità, i provvedimenti disciplinari di diffida, sospensione e revoca. La sospensione dura in via ordinaria da 30 a 90 giorni; in presenza di pericolo per la circolazione o danno per l’ambiente, è raddoppiata fino a 180 giorni. La revoca e la cancellazione dal RUI possono conseguire a tre diffide in 24 mesi o a due sospensioni nello stesso periodo.
Responsabilità del titolare del centro e dell’ispettore
La responsabilità primaria in capo al titolare dell’impresa, del consorzio o della società consortile riguarda la gestione complessiva dell’azienda e il mantenimento dei requisiti autorizzativi. Sul piano amministrativo sono previste sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto dei termini e delle modalità di emissione dell’esito, del certificato e dell’attestato di revisione, nonché sospensione o revoca dell’autorizzazione in caso di perdita delle attrezzature, dei requisiti o di inadempienze.
Per l’ispettore, la responsabilità amministrativa sussiste solo per violazioni a lui esclusivamente imputabili o per corresponsabilità nei casi di omessa conservazione o consegna documentale, mancata compilazione del registro informatico, carenze o incompletezze della documentazione, emissione di certificazione errata o mancata emissione dell’attestazione di revisione.
Sul piano penale, l’ispettore risponde dei reati contro la pubblica amministrazione in quanto incaricato di pubblico servizio, anche in concorso con il titolare, secondo il Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.
Misura della sospensione e proporzionalità
Le sanzioni devono essere applicate secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’infrazione. La sospensione è di regola compresa tra 30 e 90 giorni; in presenza di situazioni di pericolo per la circolazione o di danno per l’ambiente, con riferimento alle carenze pericolose dell’Allegato I, parte 3, del D.M. 214/2017, la durata è raddoppiata fino al limite di 180 giorni. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti e sanzioni previsti dall’art. 80, comma 16, del codice della strada.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto attua le previsioni del D.M. 15 novembre 2021, n. 446, in particolare gli articoli 2, comma 2, lettere e), g) e h), e 17, disciplinando il regime degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati. Si colloca nel quadro del codice della strada, del D.M. 214/2017, dell’Accordo Stato-regioni-enti locali del 17 aprile 2019 e delle modifiche introdotte dal D.L. 121/2021 e dalla legge 145/2018.
Formazione, esami e accesso alla professione
Sono regolati i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento, i requisiti dei docenti, il fascicolo del candidato, la presentazione dell’istanza d’esame via PEC, la documentazione da allegare e le tariffe da versare. Il decreto disciplina inoltre la composizione delle commissioni, il calendario annuale delle sessioni, le modalità di svolgimento delle prove scritte e pratiche, i punteggi/errori ammessi e i casi di rinvio o esclusione.
Registro unico ispettori, funzioni e regime operativo
Viene dettagliata l’iscrizione nel RUI, il contenuto dei dati registrati, l’aggiornamento delle posizioni, le sospensioni e le revoche. Sono inoltre definite le funzioni operative dell’ispettore, le incompatibilità, i limiti sul rapporto di lavoro, l’obbligo di assicurazione per chi opera sui veicoli pesanti e i corrispettivi giornalieri per l’attività svolta.
Vigilanza e sanzioni
Il decreto disciplina la vigilanza sulla formazione e sull’attività degli ispettori, i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca, i casi che comportano la cancellazione dal RUI e le conseguenze amministrative e penali per ispettore e titolare del centro. Sono previsti ricorsi gerarchici, giurisdizionali e straordinari, nonché criteri di proporzionalità e aggravamento delle sospensioni in presenza di pericolo per la circolazione o per l’ambiente.
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