Circolare INAIL n. 7 del 22 gennaio 2004
Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione dell’Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, con particolare riguardo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Vengono richiamati i regolamenti comunitari applicabili, i soggetti e i territori interessati, gli effetti sui precedenti accordi bilaterali italo-svizzeri, nonché le regole su legislazione applicabile, distacco, autorità competenti e formulari da utilizzare in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone e coordinamento della sicurezza sociale
Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Comunità europea e Confederazione svizzera
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’Accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone, con specifico riferimento al coordinamento della sicurezza sociale e ai riflessi sui rapporti assicurativi gestiti dall’INAIL. Il documento chiarisce l’ambito di applicazione, il rapporto con la normativa bilaterale preesistente, la legislazione applicabile nei casi transfrontalieri e le modalità operative per uffici e unità competenti.
Quadro dell’Accordo e obiettivi
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone rientra nel pacchetto dei sette accordi bilaterali firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999 tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, approvati dal Consiglio dell’Unione europea con decisione del 4 aprile 2002 ed entrati in vigore dopo la notifica dell’espletamento delle procedure necessarie.
L’obiettivo dell’Accordo, come richiamato dall’art. 1, è l’introduzione progressiva della libera circolazione delle persone e l’apertura graduale del mercato del lavoro in Svizzera e nell’Unione europea. La fase transitoria è indicata in sette anni, con attuazione a tappe nell’arco di dodici anni. Al termine di tale fase la Svizzera potrà decidere se prorogare o meno l’Accordo, con decisione soggetta a referendum facoltativo.
L’Accordo riguarda i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e anche le persone non attive economicamente, purché dispongano di mezzi finanziari sufficienti. Sin dall’entrata in vigore, i lavoratori dipendenti e autonomi possono far valere i diritti previsti se già autorizzati a svolgere l’attività sul territorio delle parti contraenti. In sostanza, cittadini dell’UE e svizzeri devono beneficiare delle medesime condizioni di vita, impiego e lavoro in Svizzera e nell’UE.
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
L’art. 8 dell’Accordo prevede il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per assicurare:
- parità di trattamento;
- determinazione della legislazione applicabile;
- totalizzazione dei periodi utili per acquisire, mantenere e calcolare le prestazioni;
- pagamento delle prestazioni alle persone residenti sul territorio delle parti contraenti;
- mutua assistenza e cooperazione amministrativa tra autorità e istituzioni.
A tal fine, l’allegato II dell’Accordo stabilisce l’applicazione obbligatoria, con alcuni adattamenti, dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, in particolare:
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- regolamento (CEE) n. 574/72;
- regolamenti di modifica e aggiornamento n. 118/97, 1290/97, 1223/98, 1606/98 e 307/1999.
L’Accordo richiama inoltre le direttive e raccomandazioni elencate nelle sezioni A e B dell’allegato II. La circolare precisa espressamente che non sono applicabili le modifiche ai regolamenti europei adottate successivamente al 21 giugno 1999, data di firma dell’Accordo.
Rapporti con i precedenti accordi bilaterali italo-svizzeri
La circolare chiarisce che, ai sensi dell’art. 20 dell’Accordo, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea, inclusi quelli italo-svizzeri, risultano sospesi e sostituiti dai regolamenti comunitari richiamati dall’Accordo stesso.
Di conseguenza, anche in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applica la normativa comunitaria e tutto ciò che vi è connesso, non potendo più essere applicate le disposizioni delle convenzioni bilaterali precedenti, salvo l’eccezione prevista dall’art. 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71, relativo alle "disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento".
Resta quindi in vigore, nell’allegato III del regolamento comunitario, l’art. 3, seconda frase, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, come modificata dagli accordi successivi del 1963, 1969, 1974 e 1980, limitatamente al pagamento di prestazioni in denaro a persone residenti in un paese terzo. In base a tale disposizione, le prestazioni dovute da una parte contraente a cittadini dell’altra parte residenti in un paese terzo sono corrisposte alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i propri cittadini residenti in quel medesimo paese.
Ambito di applicazione territoriale e personale
Sotto il profilo territoriale, l’Accordo si applica alla Svizzera e ai 15 Stati membri dell’UE che lo hanno sottoscritto e ai quali si applica il Trattato che istituisce la Comunità europea, come previsto dall’art. 24.
Quanto all’ambito personale, la disciplina coincide con quella dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e si applica:
- ai cittadini dei 15 Stati membri UE;
- ai cittadini della Confederazione svizzera;
- agli apolidi e ai profughi residenti in Svizzera, se hanno svolto attività lavorativa in Svizzera o in uno o più Stati membri e sono stati iscritti ai relativi regimi previdenziali.
Rientrano inoltre nel campo di applicazione personale:
- i familiari e i superstiti, indipendentemente dalla cittadinanza, di cittadini di uno dei 16 Stati considerati;
- i familiari e i superstiti, indipendentemente dalla cittadinanza, di apolidi o profughi residenti in uno di tali Stati;
- i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 16 Stati, se cittadini di uno di tali Stati oppure apolidi o profughi residenti sul loro territorio.
Legislazione applicabile e casi di distacco
Dal momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, nei rapporti con la Svizzera si applicano gli articoli da 13 a 17 del regolamento n. 1408/71. Per consentire l’applicazione dell’art. 14 quater, l’allegato VII viene integrato con la fattispecie dell’"esercizio di un’attività non salariata in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo".
La circolare evidenzia che, in base a tale previsione, il soggetto che svolge contemporaneamente un’attività autonoma in Svizzera e un’attività subordinata in Italia è soggetto sia alla legislazione svizzera sia a quella italiana.
In materia di distacco, nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone possono avvalersi delle disposizioni del regolamento 1408/71 soltanto i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera. I distacchi e le proroghe già richiesti sulla base dei precedenti accordi bilaterali italo-svizzeri restano validi fino alla rispettiva scadenza anche dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate secondo l’art. 17 della normativa comunitaria.
La circolare precisa inoltre che il periodo massimo di cinque anni di distacco totale, normalmente consentito in ambito europeo, deve comprendere anche gli eventuali periodi di distacco già effettuati in applicazione della precedente normativa convenzionale.
Autorità competenti e rapporti operativi con il SUVA
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento n. 574/72 sono stati integrati con l’indicazione delle autorità, istituzioni e organismi svizzeri competenti per l’attuazione dell’Accordo CH-UE.
Per la trattazione delle pratiche relative alle precedenti convenzioni e agli accordi bilaterali, le Unità operative dell’Istituto devono continuare a fare riferimento al SUVA, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, con sede a Lucerna.
Formulari e modulistica
La modulistica comunitaria è in fase di revisione per adeguarla all’entrata in vigore dell’Accordo CH-UE. Nel frattempo, per i casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali, le Unità operative devono continuare a utilizzare i formulari comunitari attualmente in uso.
Indicazioni conclusive di ordine operativo
La circolare, in sostanza, ribadisce che l’Accordo modifica il quadro applicabile ai rapporti assicurativi tra Italia e Svizzera sostituendo la disciplina bilaterale previgente con quella comunitaria coordinata, salvo le limitate eccezioni espressamente richiamate. Per gli operatori INAIL, il documento fornisce il perimetro delle regole da applicare in materia di sicurezza sociale, distacco, competenze amministrative e gestione della modulistica, nelle more dell’aggiornamento formale dei formulari e degli allegati tecnici.
Punti principali
Finalità dell’Accordo e quadro generale
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato il 21 giugno 1999 e approvato dal Consiglio dell’Unione europea con decisione del 4 aprile 2002, mira a introdurre progressivamente la libera circolazione tra UE e Svizzera. La sua attuazione avviene per tappe in un periodo transitorio di sette anni, con una prospettiva complessiva di dodici anni, e riguarda lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e persone economicamente non attive ma dotate di mezzi sufficienti.
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
L’art. 8 dell’Accordo stabilisce il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire parità di trattamento, determinazione della legislazione applicabile, totalizzazione dei periodi assicurativi, pagamento delle prestazioni anche ai residenti nei territori delle parti contraenti e cooperazione amministrativa. A tal fine, tramite l’allegato II, si applicano con adattamenti i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, come modificati dai regolamenti CE n. 118/97, 1290/97, 1223/98, 1606/98 e 307/1999, oltre a direttive e raccomandazioni elencate nell’allegato stesso; non sono invece applicabili le modifiche successive al 21 giugno 1999.
Rapporto con gli accordi bilaterali preesistenti
I precedenti accordi bilaterali tra Svizzera e Stati membri UE, compresi quelli italo-svizzeri, sono sospesi e sostituiti dalla disciplina comunitaria richiamata dall’Accordo, ai sensi dell’art. 20. Rimane tuttavia operativa, in forza dell’art. 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71 e dell’allegato III, la previsione della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, come modificata, limitatamente al pagamento di prestazioni in denaro a persone residenti in un paese terzo.
Ambito territoriale e personale
L’Accordo si applica al territorio della Svizzera e ai 15 Stati membri dell’UE che lo hanno sottoscritto. Sul piano soggettivo riguarda i cittadini di tali Stati, nonché apolidi e profughi residenti in Svizzera o negli Stati membri, purché abbiano svolto attività lavorativa in Svizzera o in uno di tali Stati e siano stati iscritti ai rispettivi regimi previdenziali. Sono inclusi anche familiari e superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, nonché specifiche categorie di superstiti di lavoratori non cittadini dei 16 Stati, se cittadini o residenti come apolidi/profughi negli stessi Stati.
Legislazione applicabile e distacco
Dal momento di entrata in vigore dell’Accordo si applicano anche nei rapporti con la Svizzera gli articoli 13-17 del regolamento n. 1408/71. Per l’art. 14 quater viene aggiunta nell’allegato VII la fattispecie dell’esercizio di attività non salariata in Svizzera e di attività salariata in altro Stato aderente. Ne consegue, ad esempio, la doppia soggezione alla legislazione svizzera e italiana per chi svolge simultaneamente attività autonoma in Svizzera e subordinata in Italia. In materia di distacco, solo cittadini UE o svizzeri possono avvalersi del regolamento 1408/71; i distacchi e le proroghe già concessi in base ai precedenti accordi restano validi fino alla loro scadenza. Le nuove autorizzazioni seguono l’art. 17 della normativa comunitaria e il limite massimo ordinario di cinque anni comprende anche i periodi già maturati sotto la normativa convenzionale precedente.
Autorità competenti e modulistica
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento n. 574/72 sono integrati con le autorità, istituzioni e organismi svizzeri competenti per l’attuazione dell’Accordo CH-UE. Per la gestione delle pratiche relative alle convenzioni e agli accordi bilaterali preesistenti, le Unità operative INAIL devono continuare a rivolgersi al SUVA di Lucerna. La modulistica comunitaria è in revisione per adeguarsi all’Accordo, ma nel frattempo, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, devono essere utilizzati i formulari comunitari attualmente in uso.
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