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Circolare

Circolare INAIL n. 8 del 22 gennaio 2004

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 36/2003).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL aggiorna, in integrazione alla circolare n. 36/2003, le tabelle delle retribuzioni e dei compensi convenzionali a seguito della rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2003. Vengono fissati il minimale di rendita a 12.106,50 euro e il massimale di rendita a 22.483,50 euro, con conseguente aggiornamento degli importi per diverse categorie di lavoratori e per gli alunni e studenti delle scuole non statali. Sono inoltre richiamati gli allegati riepilogativi delle retribuzioni convenzionali per gli anni precedenti.

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2003

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2003

La circolare INAIL n. 8 del 22 gennaio 2004 integra la circolare n. 36/2003 e aggiorna le tabelle delle retribuzioni convenzionali e dei compensi effettivi in conseguenza della rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto con decorrenza 1° luglio 2003. Il provvedimento ha rilievo operativo per la determinazione di basi di calcolo, premi e regolazioni riferite a diverse categorie di assicurati.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama:

  • l'articolo 116, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di minimale e massimale di rendita;
  • l'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sulla rivalutazione delle rendite;
  • il decreto interministeriale 31 luglio 2003, pubblicato in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2003, che rivaluta le prestazioni economiche INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2003 e fissa i nuovi limiti di rendita.

La circolare si colloca in continuità con i precedenti aggiornamenti annuali richiamando le circolari n. 67/2000, n. 80/2001, n. 5/2003 e, in particolare, la n. 36/2003, che conteneva i valori validi fino al 30 giugno 2003.

Nuovi importi del minimale e del massimale di rendita

Dal 1° luglio 2003 i valori di riferimento sono i seguenti:

  • minimale di rendita: 12.106,50 euro;
  • massimale di rendita: 22.483,50 euro.

Su tali basi vengono aggiornate le tabelle delle retribuzioni convenzionali e degli altri importi richiamati dalla circolare.

Aggiornamento delle categorie di lavoratori

La circolare riporta i nuovi valori da applicare alle principali categorie già disciplinate nella circolare n. 36/2003.

Categorie con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Per le categorie rientranti in tale criterio, la retribuzione convenzionale passa:

  • da 39,41 euro a 40,36 euro giornalieri;
  • da 985,25 euro a 1.008,88 euro mensili.

Il valore è indicato con arrotondamento di 40,355 euro.

Familiari partecipanti all'impresa familiare

Per i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. la retribuzione convenzionale è aggiornata:

  • da 39,42 euro a 40,37 euro giornalieri;
  • da 985,50 euro a 1.009,13 euro mensili.

L'aggiornamento deriva dall'arrotondamento del valore di 40,365 euro.

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali

Per i lavoratori delle società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994, la retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giornate mensili passa da 878,28 euro a 899,40 euro.

Area dirigenziale senza contratto part-time

Per i lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time la retribuzione convenzionale passa:

  • da 73,18 euro a 74,95 euro giornalieri;
  • da 1.829,50 euro a 1.873,63 euro mensili.

Il dato è riferito all'arrotondamento del valore di 74,945 euro.

Area dirigenziale con contratto part-time

Per i dirigenti con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria passa:

  • da 9,15 euro a 9,37 euro.

Anche in questo caso è richiamato l'arrotondamento del valore di 9,368 euro, pari a 74,95 diviso 8.

Retribuzione di ragguaglio e compensi dei parasubordinati

La retribuzione di ragguaglio viene aggiornata ai medesimi valori delle categorie con retribuzione pari al minimale di rendita:

  • 40,36 euro giornalieri;
  • 1.008,88 euro mensili.

Per i lavoratori parasubordinati, i compensi effettivi minimi e massimi mensili passano da 985,25-1.829,50 euro a 1.008,88-1.873,63 euro.

Sportivi professionisti dipendenti

Per gli sportivi professionisti dipendenti la retribuzione effettiva annua minima e massima viene aggiornata:

  • da 11.823,00-21.957,00 euro;
  • a 12.106,50-22.483,50 euro.

Alunni e studenti delle scuole non statali

Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare precisa che dal 1° luglio 2003:

  • il premio annuale a persona sale a 1,94 euro;
  • per la regolazione dell'anno scolastico 2002/2003 l'importo dovuto è pari a 1,91 euro.

Il calcolo della regolazione è effettuato sommando 8/12 di 1,89 euro e 4/12 di 1,94 euro. Inoltre, per il periodo luglio-ottobre 2003 va applicata una integrazione di 0,02 euro rispetto al premio di 1,89 euro già richiesto, da considerare nella regolazione dei premi.

Tabelle riepilogative e allegati

La circolare conclude richiamando tre allegati riepilogativi:

  • allegato 1: retribuzioni convenzionali, per gli anni 1994-2003, stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale e da variare secondo la rivalutazione delle rendite;
  • allegato 2: altre retribuzioni convenzionali, per gli anni 1993-2003, stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale;
  • allegato 3: retribuzioni convenzionali, per gli anni 1995-2003, stabilite con legge.

Questi allegati servono come riferimento operativo per l'applicazione degli importi rivalutati nei diversi ambiti assicurativi disciplinati dall'INAIL.

Punti principali

Base normativa e finalità della circolare

La circolare richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare l'articolo 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965 e l'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2000, oltre al decreto interministeriale 31 luglio 2003 che dispone la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL per il settore industria con decorrenza 1° luglio 2003. La circolare ha la funzione di integrare la circolare n. 36/2003 aggiornando le tabelle riassuntive sulla base dei nuovi valori di minimale e massimale di rendita.

Nuovi valori di minimale e massimale di rendita

Dal 1° luglio 2003 il minimale di rendita è pari a 12.106,50 euro e il massimale di rendita è pari a 22.483,50 euro. Tali importi costituiscono il parametro per la revisione delle retribuzioni convenzionali e degli altri valori riportati nelle tabelle.

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali e dei compensi

La circolare aggiorna gli importi per varie categorie: lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, familiari partecipanti all'impresa familiare, lavoratori delle società ex compagnie e gruppi portuali, dirigenti con e senza part-time, retribuzione di ragguaglio e compensi dei lavoratori parasubordinati. Per gli sportivi professionisti dipendenti viene aggiornato anche il limite annuo di retribuzione effettiva. Gli importi dal 1° luglio 2003 sono allineati ai nuovi valori rivalutati.

Alunni e studenti di scuole non statali

Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, dal 1° luglio 2003 il premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 1,94 euro. Per la regolazione relativa all'anno scolastico 2002/2003 l'importo dovuto è pari a 1,91 euro, determinato sommando 8/12 di 1,89 euro e 4/12 di 1,94 euro. Per il periodo luglio-ottobre 2003 è prevista un'integrazione di 0,02 euro rispetto al premio di 1,89 euro già richiesto, da considerare nella regolazione dei premi.

Allegati riepilogativi

La circolare segnala tre allegati riepilogativi: l'allegato 1 con il riepilogo per gli anni 1994-2003 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite; l'allegato 2 con il riepilogo per gli anni 1993-2003 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale; l'allegato 3 con il riepilogo per gli anni 1995-2003 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.

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