L.R. Toscana 23/2000
Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana il SIART e l’anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA, disciplina l’accesso ai dati e introduce varie semplificazioni amministrative in materia agricola. Regola inoltre piante officinali, trebbiatura, abbattimento di olivi e DOP/IGP, con norme transitorie per l’agriturismo. Molte disposizioni attuative e modifiche richiamano atti successivi o sono oggi superate.
Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e semplificazione dei procedimenti in agricoltura
Istituzione del sistema informativo agricolo e dell’anagrafe regionale
La legge disciplina un sistema informativo regionale per l’agricoltura della Toscana, finalizzato a razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti amministrativi del settore. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana (SIART)
Il SIART è istituito come infrastruttura regionale per integrare le informazioni e offrire strumenti e servizi agli operatori e agli utenti del settore agricolo. Opera nell’ambito della Rete Telematica della Regione Toscana ed è connesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale; può inoltre integrarsi con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni tramite la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
Il sistema:
- garantisce sicurezza e rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- utilizza la rete telematica regionale come base per la gestione dei servizi comuni;
- prevede che i flussi informativi tra gli operatori avvengano principalmente per via telematica;
- impone ai soggetti partecipanti di predisporre e aggiornare i dati secondo le determinazioni della Giunta regionale.
Anagrafe regionale delle aziende agricole
Presso ARTEA è istituita l’anagrafe regionale delle aziende agricole, indicata come nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale.
L’organizzazione dell’anagrafe e i dati in essa contenuti sono demandati a regolamento della Giunta regionale. Tra le informazioni previste figurano:
- generalità del titolare o legale rappresentante;
- qualifiche dei soggetti che operano in azienda, con registrazione separata della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
- consistenza fisica dei beni immobili disponibili;
- attività agricole praticate, principali e connesse;
- richieste e concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
L’anagrafe comprende anche una rubrica informativa consultabile da chiunque, contenente informazioni sulle procedure di finanziamento e indicazioni utili a individuare rapidamente i procedimenti amministrativi rispondenti alle esigenze aziendali.
Accesso ai dati e rapporti tra amministrazioni
L’accesso all’anagrafe è consentito:
- alle pubbliche amministrazioni;
- ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), limitatamente alle posizioni da essi trattate;
- all’imprenditore agricolo, o al suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.
ARTEA stipula protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie sugli imprenditori e sulle aziende agricole, al fine di acquisire tali informazioni nell’anagrafe e regolare la reciproca comunicazione dei dati.
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura
La legge interviene anche su varie discipline settoriali per semplificare i procedimenti amministrativi in agricoltura, agriturismo, apicoltura, tassidermia e imbalsamazione, nonché elettrificazione rurale. Il testo consolidato rinvia alle modifiche apportate alle leggi regionali richiamate, senza riportarne integralmente il contenuto.
Piante officinali
Chi intenda raccogliere o coltivare piante officinali deve presentare al SUAP una SCIA.
Per l’esercizio delle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è richiesto il diploma di erborista. Chi svolge una o più di tali attività deve presentare al SUAP una SCIA, indicando gli estremi del diploma.
Il Comune verifica il rispetto della disciplina entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA.
Trebbiatura e sgranatura meccanica
Per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose non è richiesta alcuna licenza.
Abbattimento degli alberi di olivo
Nei casi in cui non esistano vincoli paesaggistici o idrogeologici, è consentito il taglio e l’estirpazione degli alberi di olivo, salvo gli impegni eventualmente assunti in relazione a contributi pubblici.
L’intervento deve essere comunicato al Comune almeno 30 giorni prima, affinché l’ente verifichi la conformità con gli strumenti urbanistici.
Registrazione delle DOP e IGP
Le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), corredate della documentazione, sono inviate alla Giunta regionale.
La Giunta esprime il parere sulle domande con propria deliberazione e le trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Abrogazioni
La legge abroga alcune previgenti leggi regionali in materia di denominazione di origine dei vini, agevolazioni finanziarie agricole, ricerca e divulgazione tecnica in agricoltura e foreste, assistenza agli utenti di motori agricoli e cooperazione agro-forestale.
Disposizioni transitorie sull’agriturismo
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve:
- presentare al Consiglio regionale una proposta di modifica del Piano di indirizzo per l’agriturismo;
- modificare la modulistica approvata, se necessario per adeguarla alla nuova disciplina.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni devono trasmettere alla Giunta regionale l’elenco riepilogativo delle autorizzazioni già rilasciate in materia di agriturismo.
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