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Legge

L.R. Toscana 23/2000

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

Normativa regionaleL.R. Toscana 23/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Toscana il SIART e l’anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA, disciplina l’accesso ai dati e introduce varie semplificazioni amministrative in materia agricola. Regola inoltre piante officinali, trebbiatura, abbattimento di olivi e DOP/IGP, con norme transitorie per l’agriturismo. Molte disposizioni attuative e modifiche richiamano atti successivi o sono oggi superate.

Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e semplificazione dei procedimenti in agricoltura

Istituzione del sistema informativo agricolo e dell’anagrafe regionale

La legge disciplina un sistema informativo regionale per l’agricoltura della Toscana, finalizzato a razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti amministrativi del settore. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana (SIART)

Il SIART è istituito come infrastruttura regionale per integrare le informazioni e offrire strumenti e servizi agli operatori e agli utenti del settore agricolo. Opera nell’ambito della Rete Telematica della Regione Toscana ed è connesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale; può inoltre integrarsi con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni tramite la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema:

  • garantisce sicurezza e rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
  • utilizza la rete telematica regionale come base per la gestione dei servizi comuni;
  • prevede che i flussi informativi tra gli operatori avvengano principalmente per via telematica;
  • impone ai soggetti partecipanti di predisporre e aggiornare i dati secondo le determinazioni della Giunta regionale.

Anagrafe regionale delle aziende agricole

Presso ARTEA è istituita l’anagrafe regionale delle aziende agricole, indicata come nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale.

L’organizzazione dell’anagrafe e i dati in essa contenuti sono demandati a regolamento della Giunta regionale. Tra le informazioni previste figurano:

  • generalità del titolare o legale rappresentante;
  • qualifiche dei soggetti che operano in azienda, con registrazione separata della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
  • titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
  • consistenza fisica dei beni immobili disponibili;
  • attività agricole praticate, principali e connesse;
  • richieste e concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

L’anagrafe comprende anche una rubrica informativa consultabile da chiunque, contenente informazioni sulle procedure di finanziamento e indicazioni utili a individuare rapidamente i procedimenti amministrativi rispondenti alle esigenze aziendali.

Accesso ai dati e rapporti tra amministrazioni

L’accesso all’anagrafe è consentito:

  • alle pubbliche amministrazioni;
  • ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), limitatamente alle posizioni da essi trattate;
  • all’imprenditore agricolo, o al suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.

ARTEA stipula protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie sugli imprenditori e sulle aziende agricole, al fine di acquisire tali informazioni nell’anagrafe e regolare la reciproca comunicazione dei dati.

Semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura

La legge interviene anche su varie discipline settoriali per semplificare i procedimenti amministrativi in agricoltura, agriturismo, apicoltura, tassidermia e imbalsamazione, nonché elettrificazione rurale. Il testo consolidato rinvia alle modifiche apportate alle leggi regionali richiamate, senza riportarne integralmente il contenuto.

Piante officinali

Chi intenda raccogliere o coltivare piante officinali deve presentare al SUAP una SCIA.

Per l’esercizio delle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è richiesto il diploma di erborista. Chi svolge una o più di tali attività deve presentare al SUAP una SCIA, indicando gli estremi del diploma.

Il Comune verifica il rispetto della disciplina entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA.

Trebbiatura e sgranatura meccanica

Per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose non è richiesta alcuna licenza.

Abbattimento degli alberi di olivo

Nei casi in cui non esistano vincoli paesaggistici o idrogeologici, è consentito il taglio e l’estirpazione degli alberi di olivo, salvo gli impegni eventualmente assunti in relazione a contributi pubblici.

L’intervento deve essere comunicato al Comune almeno 30 giorni prima, affinché l’ente verifichi la conformità con gli strumenti urbanistici.

Registrazione delle DOP e IGP

Le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), corredate della documentazione, sono inviate alla Giunta regionale.

La Giunta esprime il parere sulle domande con propria deliberazione e le trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Abrogazioni

La legge abroga alcune previgenti leggi regionali in materia di denominazione di origine dei vini, agevolazioni finanziarie agricole, ricerca e divulgazione tecnica in agricoltura e foreste, assistenza agli utenti di motori agricoli e cooperazione agro-forestale.

Disposizioni transitorie sull’agriturismo

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve:

  • presentare al Consiglio regionale una proposta di modifica del Piano di indirizzo per l’agriturismo;
  • modificare la modulistica approvata, se necessario per adeguarla alla nuova disciplina.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i Comuni devono trasmettere alla Giunta regionale l’elenco riepilogativo delle autorizzazioni già rilasciate in materia di agriturismo.

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