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Legge

L.R. Toscana 20/2000

Integrazioni e modifiche della L.R. 23 febbraio 1999, n. 8 . Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: Autorizzazione e procedura di accreditamento

Normativa regionaleL.R. Toscana 20/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra e modifica la L.R. 23 febbraio 1999, n. 8 in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie, autorizzazione e accreditamento. È però oggi abrogata dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R, ai sensi dell’art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51.

Integrazioni e modifiche alla disciplina regionale su requisiti, autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

Integrazioni e modifiche alla disciplina su requisiti, autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

La legge regionale interviene sulla L.R. 23 febbraio 1999, n. 8, che disciplina i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie, nonché i procedimenti di autorizzazione e accreditamento. Il testo fornito non dettaglia le singole modifiche, ma indica chiaramente che l’intervento è volto ad aggiornare quella disciplina regionale per il territorio della Toscana.

Ambito e contenuto dell’intervento

L’atto opera come testo integrativo e modificativo della normativa regionale già vigente in materia sanitaria, incidendo sul sistema dei requisiti e delle procedure per le strutture sanitarie. In assenza del dettaglio articolato delle disposizioni modificate, il contenuto utile si riassume nell’aggiornamento del quadro normativo relativo a:

  • requisiti strutturali delle strutture sanitarie;
  • requisiti tecnologici;
  • requisiti organizzativi;
  • autorizzazione all’esercizio;
  • procedura di accreditamento.

Effetti pratici

La legge aveva funzione di coordinamento e integrazione della disciplina regionale esistente, con impatto sui soggetti che gestivano o intendevano attivare strutture sanitarie soggette al regime autorizzatorio e di accreditamento regionale. Non risultano dal testo fornito ulteriori disposizioni su finanziamenti, sanzioni o regimi transitori.

Stato di vigenza

L’atto è espressamente abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R, in base all’art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51. Pertanto non ha più utilità applicativa attuale ed è da considerarsi obsoleto.

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