Messaggio numero 322 del 24-01-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per effetto dell'art. 25-ter introdotto dalla legge n. 136/2018, la mobilità in deroga si applica anche a chi ha cessato o cessa la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, per una durata massima di 12 mesi senza il limite finale del 31 dicembre 2018. Fornisce inoltre istruzioni operative per il controllo dei requisiti e richiama la copertura finanziaria prevista dall'art. 1, comma 143, della legge n. 205/2017, con le relative assegnazioni regionali e la possibile rimodulazione delle risorse.
Estensione della mobilità in deroga e indicazioni operative
Estensione della mobilità in deroga e istruzioni operative
Il documento integra la circolare n. 90 del 1 agosto 2018 a seguito dell'introduzione dell'art. 25-ter nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha convertito il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. La nuova disposizione amplia l'ambito di applicazione della mobilità in deroga e modifica i criteri temporali già indicati dall'Istituto.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 25-ter, comma 1, stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto per dodici mesi anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel periodo compreso tra il 22 novembre 2017 e il 31 dicembre 2018.
Il documento evidenzia che tale norma amplia significativamente la platea dei beneficiari e supera le indicazioni contenute nella circolare n. 90/2018 nella parte in cui limitavano l'accesso a chi avesse cessato la mobilità in un semestre specifico del 2018 e collegavano la prestazione al termine del 31 dicembre 2018.
Effetti sulle indicazioni della circolare n. 90/2018
Le istruzioni fornite con la circolare n. 90/2018 risultano superate limitatamente a due profili:
- la data entro la quale i beneficiari devono aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga, ora individuata nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018;
- il periodo di concessione, che resta pari a un massimo di dodici mesi ma non è più vincolato al termine ultimo del 31 dicembre 2018.
Controlli operativi per le Strutture territoriali
Nel liquidare la prestazione, gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare due condizioni essenziali:
- che il lavoratore abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018;
- che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
Se anche una sola di tali condizioni non è rispettata, il pagamento non può essere effettuato. In tal caso, la Struttura interessata deve darne comunicazione alla Direzione regionale competente, che informerà la Regione per i successivi adempimenti.
Copertura finanziaria
Il comma 2 dell'art. 25-ter dispone che l'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è coperto con le risorse previste dall'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il documento ricorda che il comma 143 ha stanziato 34 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per finanziare:
- un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria;
- il trattamento di mobilità in deroga, alle condizioni previste dalla norma;
- per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017.
Aree di crisi industriale complessa richiamate
Nel periodo considerato sono state riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico due aree di crisi industriale complessa:
- Venezia-Porto Marghera, con D.M. 8 marzo 2017;
- Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata, con D.M. 22 novembre 2017.
Assegnazione delle risorse e successive rimodulazioni
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisita la quantificazione del fabbisogno dalle Regioni Veneto e Campania, ha assegnato le risorse pari a 34 milioni alla Regione Campania con i decreti ministeriali n. 18020 del 20 febbraio 2018 e n. 18113 del 17 settembre 2018.
Poiché l'intervento normativo in commento amplia sia la platea dei beneficiari sia la durata della prestazione, il Ministero ha richiesto alle Regioni Veneto e Campania di confermare il fabbisogno già indicato oppure di trasmettere eventuali ulteriori richieste, sempre a valere sullo stanziamento di cui al comma 143.
Il documento precisa infine che, poiché i 34 milioni risultano già assegnati integralmente alla Regione Campania, qualora dovessero pervenire nuove richieste il Ministero provvederà a rimodulare le assegnazioni effettuate e ad emanare un nuovo decreto sostitutivo dei precedenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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