Provvedimento del 04/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi derivanti dalla deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP, definendo modalità telematiche, termini di presentazione, reperibilità del modello e casi particolari (consolidato, trasparenza, operazioni straordinarie). In allegato sono riportate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Approvazione del modello per l’istanza di rimborso ex art. 6 D.L. 185/2008
Approvazione del modello di istanza di rimborso per deduzione IRAP
Il documento approva il modello da utilizzare per l’istanza di rimborso prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il modello serve a richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione, nei periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2008, della quota forfetaria del 10% dell’IRAP deducibile.
Contenuto del modello
Il modello approvato è composto da due parti principali:
- il frontespizio, con l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati del contribuente e dell’eventuale rappresentante, la firma e l’impegno alla trasmissione telematica;
- il quadro RI, destinato alla determinazione dell’importo rimborsabile per ciascun periodo d’imposta e all’indicazione dell’importo totale da rimborsare.
Ambito della deduzione e soggetti interessati
La deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e quindi in particolare a:
- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone e imprese individuali;
- banche e altri enti e società finanziari;
- imprese di assicurazione;
- persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati esercenti arti e professioni.
La deduzione spetta anche ad altri soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo l’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997 per opzione o per regime naturale, tra cui imprenditori agricoli, pubbliche amministrazioni per attività commerciale ed enti privati non commerciali limitatamente all’attività commerciale.
Presupposti per la deducibilità
La deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata è riconosciuta solo se, nel periodo d’imposta interessato, alla formazione della base imponibile IRAP hanno concorso costi per:
- lavoro dipendente e assimilato, oppure
- interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP.
Il documento precisa che la deduzione compete indipendentemente dall’ammontare complessivo di tali costi, purché vi abbiano concorso.
Rimborso per periodi d’imposta precedenti al 2008
La deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tali casi spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate, o della maggiore eccedenza a credito, per effetto della mancata deduzione dell’IRAP nella misura ammessa.
Sono previste due ipotesi:
- se alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 era già stata presentata un’istanza di rimborso nei termini dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, l’istanza va comunque ripresentata con il modello approvato, compilando il quadro RI;
- se non era stata presentata alcuna istanza, il rimborso si richiede con esclusiva modalità telematica tramite il presente modello, purché alla data del 29 novembre 2008 fosse ancora pendente il termine di 48 mesi dal versamento previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
In pratica, è consentito ottenere il rimborso delle imposte versate non prima del 29 novembre 2004.
Termini di presentazione
L’istanza va presentata:
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, se il termine di 48 mesi di cui all’art. 38 D.P.R. n. 602/1973 cade entro il 60° giorno successivo a tale attivazione;
- entro la scadenza ordinaria del termine di 48 mesi, se questo cade dopo il 60° giorno dall’attivazione della procedura telematica.
Per le istanze già presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 185/2008, il modello deve essere trasmesso entro 60 giorni dall’attivazione della procedura telematica, così da consentire l’esame prioritario.
Modalità di presentazione e trasmissione telematica
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica:
- direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate;
- tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.
La trasmissione può avvenire con il prodotto informatico gratuito “RimborsodaIrap”, reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate a partire dal 12 giugno 2009, dalle ore 12:00 del medesimo giorno.
Gli intermediari devono rilasciare al contribuente:
- un esemplare cartaceo dell’istanza;
- copia della comunicazione dell’Agenzia che attesta l’avvenuto ricevimento e costituisce prova della presentazione.
L’istanza sottoscritta deve essere conservata dal contribuente.
Reperibilità e riproduzione del modello
Il modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. Può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che:
- sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato;
- rechi l’indirizzo del sito da cui è stato prelevato;
- riporti gli estremi del provvedimento.
È consentita la stampa monocromatica in nero, con stampanti laser o equivalenti, purché il modello resti chiaro e leggibile nel tempo.
Regole di compilazione del quadro RI
Il quadro RI è destinato alla determinazione dell’importo rimborsabile. La sezione I raccoglie i dati per ciascun periodo d’imposta, mentre la sezione II riporta il totale complessivo da chiedere a rimborso.
In particolare:
- il rigo RI1 indica la data di inizio e fine del periodo d’imposta;
- il rigo RI2 è riservato ai casi di consolidato nazionale e trasparenza fiscale;
- il rigo RI3 determina la quota di IRAP deducibile, pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo di riferimento;
- i righi RI4, RI5 e RI6 servono a rideterminare rispettivamente il reddito imponibile, le perdite d’impresa e le perdite di lavoro autonomo;
- i righi RI7, RI8 e RI9 riguardano rispettivamente imposta sul reddito, addizionale regionale e addizionale comunale;
- il rigo RI10 gestisce alcuni crediti d’imposta residui;
- il rigo RI11 quantifica il rimborso del singolo periodo d’imposta;
- il rigo RI12 riassume il totale complessivo richiesto a rimborso.
Determinazione della quota IRAP deducibile
La quota di IRAP deducibile è pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta di cui al rigo RI1, considerando:
- il saldo versato nel periodo;
- gli acconti relativi al periodo precedente, se versati tardivamente nel periodo di riferimento;
- gli acconti versati nel periodo d’imposta indicato nel rigo RI1;
- eventuali versamenti eseguiti con ravvedimento operoso, iscrizione a ruolo, riliquidazione o accertamento.
La deduzione va calcolata solo nei limiti dell’IRAP effettivamente dovuta, senza includere eventuali eccedenze di versamento a saldo o di acconto che non costituiscano imposta dovuta.
Reddito imponibile, perdite e altri effetti della rideterminazione
Se la deduzione dell’IRAP comporta un minor reddito imponibile, il rigo RI4 va compilato per indicare il reddito rideterminato. Se la rideterminazione deriva anche da maggiori perdite pregresse, va barrata la casella relativa.
Sono previsti anche casi particolari:
- redditi assoggettati a imposta sostitutiva;
- redditi soggetti a tassazione separata;
- società di comodo con reddito minimo;
- perdite d’impresa e perdite di lavoro autonomo da riportare nei periodi successivi.
Per le perdite rideterminate è possibile:
- evidenziare la maggiore perdita utilizzata;
- indicare la maggiore perdita rideterminata;
- riportare la maggiore perdita ancora riportabile;
- evidenziare la quota non utilizzata fino al periodo d’imposta anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Imposta sul reddito, addizionali e crediti d’imposta
Il rigo RI7 richiede la rideterminazione dell’imposta sui redditi, distinguendo tra importi a debito e a credito originari e rideterminati, tenendo conto anche del credito per redditi prodotti all’estero ex art. 165 TUIR.
Il rigo RI8 riguarda l’addizionale regionale all’IRPEF, mentre il rigo RI9 riguarda l’addizionale comunale. In entrambi i casi occorre indicare il codice regione o il codice comune e i valori originari e rideterminati.
Il rigo RI10 riguarda i crediti d’imposta per:
- riacquisto della prima casa e incremento dell’occupazione;
- crediti da quadro RU;
- redditi prodotti all’estero.
Il rigo RI11 espone l’importo chiesto a rimborso per il singolo periodo d’imposta, come risultato delle somme algebriche previste per imposta, addizionali e crediti.
Importo totale da rimborsare e modalità di erogazione
Il rigo RI12 contiene l’importo complessivo da chiedere a rimborso, dato dalla somma dei risultati dei righi RI10 e RI11, se positiva.
Il documento prevede le seguenti modalità di erogazione:
- per importi inferiori a 1.549,37 euro, rimborso messo a disposizione presso gli uffici postali mediante modulo inviato al contribuente;
- per importi superiori a 1.549,37 euro, accredito sul conto corrente intestato al contribuente se già comunicato;
- in assenza di coordinate bancarie, rimborso mediante vaglia cambiario della Banca d’Italia, previo completamento degli adempimenti del D.M. 29 dicembre 2000.
È possibile comunicare i dati del conto corrente anche via internet tramite il sito dell’Agenzia delle entrate o presso un ufficio dell’Agenzia.
Casi particolari: consolidato nazionale
Per i soggetti che nel periodo d’imposta avevano partecipato al consolidato nazionale, la legittimata alla presentazione dell’istanza di rimborso è la consolidante, sulla base degli imponibili IRES dei partecipanti rideterminati.
Le società consolidate devono comunque presentare il modello anche se non vi è un importo da rimborsare.
In sintesi:
- la consolidante presenta un’istanza per sé, riportando il proprio codice fiscale nel rigo RI2;
- la consolidante presenta inoltre un’istanza relativa al consolidato, barrando la casella “Consolidato”;
- le società consolidate presentano un’istanza indicando nel rigo RI2 il codice fiscale della consolidante;
- i righi da RI7 a RI11 non si compilano nelle istanze riferite ai soggetti del consolidato, salvo ipotesi di annualità non soggette a tassazione di gruppo.
Se una maggiore perdita è riattribuita a seguito di interruzione o mancato rinnovo del consolidato, la quota riattribuita e non utilizzata fino al periodo d’imposta anteriore al 31 dicembre 2008 va indicata nel rigo RI5.
Casi particolari: trasparenza fiscale
Per società di persone, associazioni ex art. 5 TUIR e soggetti che hanno optato per la trasparenza ex artt. 115 e 116 TUIR, la deduzione del 10% dell’IRAP è effettuata dal soggetto trasparente in sede di determinazione della base imponibile da imputare ai soci o associati.
In tale ipotesi:
- il soggetto trasparente presenta il modello per rideterminare il proprio reddito, anche se non emerge un importo da rimborsare;
- comunica ai soci o partecipanti la quota spettante;
- i soci o partecipanti presentano a loro volta l’istanza di rimborso, se ne ricorrono i presupposti.
Il soggetto partecipante compila il rigo RI2 indicando il codice fiscale del soggetto partecipato e il codice della tipologia di trasparenza, secondo la tabella A:
- 1 impresa familiare;
- 2 azienda coniugale;
- 3 società di persone e equiparate;
- 4 società in trasparenza ex artt. 115 o 116 TUIR;
- 5 trust trasparente;
- 6 trust misto.
Casi particolari: operazioni straordinarie
Il documento disciplina anche le ipotesi di scissione e altri eventi straordinari:
- in caso di scissione totale con attribuzione di maggiori perdite alle beneficiarie, ciascuna beneficiaria presenta un’istanza per conto della società estinta;
- nel frontespizio vanno indicati i dati della società scissa e, come rappresentante, il codice fiscale della beneficiaria che presenta l’istanza;
- nel rigo RI5 va riportato l’intero importo della maggiore perdita rideterminata della scissa;
- nella colonna 4 del rigo RI5 va indicata la quota non utilizzata dalla beneficiaria fino al periodo d’imposta precedente al 31 dicembre 2008.
In caso di scissione parziale, l’istanza è presentata dalla società scissa, con indicazione dell’intera maggiore perdita rideterminata e della quota non utilizzata di propria spettanza.
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’informativa allegata richiama il D.Lgs. n. 196/2003 e specifica che i dati raccolti nel modello sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari abilitati, al fine di verificare i presupposti per la deduzione e l’erogazione dei rimborsi.
Sono indicati:
- finalità del trattamento;
- natura obbligatoria di molti dati;
- modalità prevalentemente informatizzate;
- titolari e responsabili del trattamento;
- diritti dell’interessato;
- assenza di necessità del consenso da parte dei soggetti pubblici e degli intermediari, in quanto il conferimento è obbligatorio per legge.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
L’allegato 1 stabilisce le specifiche tecniche per l’invio telematico dell’istanza. I file devono essere controllati con il software dell’Agenzia delle entrate/Sogei prima dell’invio.
Le principali regole sono:
- ogni fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri;
- sono previsti record di tipo A, B, C e Z;
- il record A è di testa, il record B contiene il frontespizio, il record C contiene il quadro RI, il record Z è il record di coda;
- i record A, B e Z hanno struttura posizionale fissa;
- il record C ha struttura mista, con parte posizionale e parte a tabella per i dati del quadro.
Sono disciplinati anche:
- le regole di allineamento e formattazione dei campi;
- i controlli sui codici fiscali, che devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria;
- l’obbligo di indicare sempre il codice fiscale della persona fisica che effettua l’invio telematico;
- i controlli di coerenza tra i dati del modello e quelli trasmessi.
Dati e controlli nei record telematici
Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio i campi dei record A, B, C e Z, inclusi:
- identificativi della fornitura e del soggetto inviante;
- codice fiscale del contribuente;
- progressivo modulo;
- dati del frontespizio e dell’eventuale correttiva nei termini;
- dati anagrafici del contribuente o del soggetto diverso da persona fisica;
- dati del rappresentante firmatario;
- recapiti;
- firma;
- impegno alla presentazione telematica;
- quadro RI con tutti i campi relativi a IRAP deducibile, redditi rideterminati, perdite, imposte, addizionali e rimborsi.
Il record di coda Z contiene il numero dei record di tipo B e C e gli altri dati riepilogativi della fornitura.
Pubblicazione e riferimenti finali
Il provvedimento indica che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
Il documento è firmato a Roma il 4 giugno 2009 dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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