Provvedimento del 12/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica il precedente modello per la richiesta di rimborso IRAP, spostando dal 12 giugno al 14 settembre 2009 la data dalla quale è possibile trasmettere telematicamente le istanze. Vengono inoltre chiariti i termini di presentazione per le richieste di rimborso soggette all'art. 38 del DPR 602/1973.
Rinvio al 14 settembre 2009 dell'apertura del canale telematico per l'istanza di rimborso IRAP
Rinvio della trasmissione telematica delle istanze di rimborso IRAP
Il provvedimento modifica il precedente atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 86440/2009 del 4 giugno 2009, relativo al modello per l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'intervento riguarda esclusivamente la data di avvio della trasmissione telematica delle domande.
Oggetto della modifica
Il punto 2.5 del provvedimento del 4 giugno 2009 è sostituito nel senso che la trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche di cui al punto 2.2 o mediante il prodotto informatico di cui al punto 2.3, può essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 14 settembre 2009.
Presupposto normativo del rimborso
L'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi IRPEF e IRES.
I commi 2 e 3 del medesimo articolo consentono di far valere la deduzione forfetaria anche per periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tali ipotesi, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell'IRAP nella misura ammessa dalla norma.
Effetti sui termini di presentazione delle istanze
Il rinvio dell'apertura del canale telematico incide sui termini per la presentazione delle richieste di rimborso collegati all'articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
In particolare:
- per le richieste il cui termine ex art. 38 cade nel periodo compreso tra il 29 novembre 2008 e il sessantesimo giorno successivo al 14 settembre 2009, le istanze possono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di apertura del canale telematico;
- per le altre richieste, per le quali il termine ex art. 38 cade dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, continua ad applicarsi l'ordinario termine previsto dal medesimo articolo 38.
Motivazione del rinvio
La proroga è disposta in considerazione delle numerose richieste pervenute da Ordini professionali e Associazioni di categoria, che avevano sollecitato il differimento dell'apertura del canale telematico per l'invio delle istanze di rimborso.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- statuto e regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 86440/2009 del 4 giugno 2009.
Pubblicazione
È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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