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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01487/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa da una società cessionaria del credito nei confronti di un soggetto esecutato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione interveniva nel processo esecutivo. L’esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., contestando la legittimità dell’intervento dell’Agenzia e chiedendone l’estromissione, oltre a domandare l’annullamento dell’intervento e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il giudice dell’esecuzione, dapprima, dichiarava il non luogo a provvedere sulla sospensiva e l’estinzione del subprocedimento, assegnando termine per introdurre il giudizio di merito; poi, preso atto del deposito del ricorso di merito, dichiarava inammissibile l’opposizione e la propria incompetenza funzionale sul merito. Con il ricorso per cassazione l’opponente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. per avere il giudice dichiarato l’estinzione e poi l’inammissibilità dell’opposizione, sostenendo che l’opposizione, proposta in un’esecuzione già pendente, fosse stata ritualmente introdotta davanti al giudice competente; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell’intervento e sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero meri provvedimenti ordinatori adottati nella fase sommaria dell’opposizione esecutiva, privi di natura decisoria definitiva e quindi non impugnabili direttamente con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Ha inoltre evidenziato gravi lacune del ricorso nella esposizione dei fatti e dei motivi, in violazione dell’art. 366 c.p.c. Ha comunque aggiunto che il ricorrente pretendeva erroneamente una decisione immediata di merito da parte del giudice dell’esecuzione, mentre le opposizioni esecutive seguono struttura necessariamente bifasica: chiusa la fase sommaria, il giudizio di merito va introdotto nel termine assegnato, e solo in tale sede possono essere fatte valere le doglianze sulla regolarità della fase sommaria. Conseguentemente, il ricorso diretto contro i provvedimenti che definivano la fase sommaria era improponibile. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Le opposizioni relative a un’esecuzione già iniziata vanno proposte davanti al giudice dell’esecuzione; tuttavia la tutela resta inserita nella struttura bifasica dell’opposizione esecutiva e, chiusa la fase sommaria, il merito va coltivato nel giudizio di cognizione piena.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi nell’esecuzione pendente si introduce davanti al giudice dell’esecuzione, ma i provvedimenti della fase sommaria non sono direttamente ricorribili se privi di definitività.

  • art. 111 Cost.

    I provvedimenti ordinatori privi di carattere decisorio definitivo non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile anche per carenze nell’esposizione dei fatti e nella specificazione dei motivi, quando non consenta una chiara ricostruzione della vicenda processuale e dei provvedimenti impugnati.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata proposta ma non ha superato il vaglio di ammissibilità del ricorso; la questione, se del caso, andava fatta valere nella sede di merito dell’opposizione.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata era stata proposta nell’opposizione, ma la sua trattazione non poteva essere veicolata mediante ricorso diretto contro i provvedimenti sommari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I provvedimenti emessi nella fase sommaria dell’opposizione esecutiva, se meramente ordinatori e privi di definitività, non sono direttamente ricorribili in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
  • L’opposizione esecutiva ha struttura necessariamente bifasica: la fase sommaria può chiudersi con un provvedimento non decisorio, ma il vaglio di merito richiede l’instaurazione tempestiva del giudizio di cognizione piena nel termine assegnato.
  • Le doglianze sulla regolarità o sulla legittimità della fase sommaria dell’opposizione non possono essere fatte valere con ricorso diretto contro il provvedimento che la conclude, ma devono essere prospettate nel successivo giudizio di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti e dei motivi; la mancanza di tale autosufficienza determina inammissibilità.
  • La qualificazione del provvedimento impugnato dipende dalla sua natura sostanziale: un atto meramente ordinatorio non diventa decisorio solo perché incide sullo svolgimento del subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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