DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52
Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto fissa i principi fondamentali sulla riproduzione animale, i libri genealogici, gli enti selezionatori e i programmi genetici per bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, equidi e asinini, in attuazione del regolamento UE 2016/1012. Prevede regole su raccolta dati, inseminazione, importazioni e sanzioni. Abroga la legge n. 30/1991; talune norme transitorie operano per 18 mesi dall’entrata in vigore e una scadenza specifica è fissata al 31 dicembre 2020 per i bufalini in monta naturale.
Disciplina della riproduzione animale e dei programmi genetici
Disciplina della riproduzione animale e dei programmi genetici
Il decreto definisce il quadro nazionale per le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 2016/1012. L’obiettivo è garantire una gestione omogenea del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, nel rispetto delle competenze regionali e della separazione tra miglioramento genetico e consulenza aziendale.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda la riproduzione, la selezione, la ricostituzione, la creazione di nuove razze e la conservazione della biodiversità zootecnica. Il decreto stabilisce i principi fondamentali e regola il riconoscimento degli enti selezionatori, l’approvazione dei programmi genetici, la raccolta dei dati in allevamento e lo svolgimento dei programmi stessi.
Definizioni rilevanti
Ai fini del decreto, l’“Associazione di primo grado” è un’associazione nazionale di allevatori che associa direttamente gli allevatori, senza intermediazione di altre associazioni, salvo il caso delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dove possono aderire anche cooperative di allevatori. Per le ulteriori nozioni tecniche, il decreto rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 2016/1012, tra cui ente selezionatore, ente ibridatore, libro genealogico, programma genetico, razza e registro suini ibridi.
Enti selezionatori, enti ibridatori e programmi genetici
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è individuato come autorità competente. Esso riconosce gli enti selezionatori e gli enti ibridatori che possiedono i requisiti previsti dalla normativa europea e può ammetterne l’aggregazione per comparti produttivi.
Il Ministero approva i programmi genetici presentati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori, previo parere del Comitato nazionale zootecnico. I programmi devono riguardare animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dal regolamento europeo. L’iscrizione ai libri genealogici approvati costituisce elemento essenziale per identificare e certificare la razza. Il Ministero approva anche i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari.
Raccolta dei dati in allevamento e banca dati unica zootecnica
La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ai programmi genetici è svolta dagli enti selezionatori oppure, su loro delega, da soggetti terzi per favorire specializzazione e terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione.
I soggetti terzi devono possedere requisiti stringenti, tra cui certificazione ICAR per le specie diverse da equidi e suini, sede in Italia, struttura territoriale idonea, adeguate risorse tecniche e umane, sistema informativo capace di alimentare la Banca dati unica zootecnica, personalità giuridica senza fini di lucro, assenza della qualifica di ente selezionatore e riconoscimento ministeriale come autorità nazionale competente.
È prevista anche la possibilità che la raccolta dati sia svolta, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, da altri soggetti con sede in Italia che rispettino parte dei requisiti indicati e siano validati dal Comitato nazionale zootecnico.
Il Ministero istituisce entro tre mesi un Comitato nazionale zootecnico, con funzioni di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell’attività di raccolta dati. Il Comitato è composto da rappresentanti del Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti di regioni e Province autonome; non sono previsti compensi o rimborsi.
I dati sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole fissate dal Comitato nella Banca dati unica zootecnica nazionale, realizzata anche tramite cooperazione applicativa con la BDN dell’anagrafe zootecnica del Ministero della salute, con garanzia di interoperabilità, accessibilità ai soggetti riconosciuti per la consulenza aziendale e rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Entro sei mesi è inoltre adottato un decreto ministeriale che stabilisce modalità e tempi di accesso ai dati per i soggetti riconosciuti ai fini della consulenza aziendale che non partecipano alla raccolta dati.
Linee guida tecniche e allocazione della banca dati
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero adotta linee guida tecniche per la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici e individua il soggetto presso cui è allocata la Banca dati unica zootecnica.
Requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici
Gli enti selezionatori possono accedere ai contributi pubblici per i programmi genetici solo se:
- sono associazioni di primo grado senza fine di lucro;
- sono aggregati nei comparti produttivi previsti, con una disciplina particolare per i bovini a duplice attitudine, per i quali possono coesistere più enti selezionatori autonomi se presentano un programma genetico concordato per singola razza;
- non hanno rappresentanti legali o componenti dei consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori dell’organizzazione delegata alla raccolta dei dati;
- se il programma prevede raccolta dati, garantiscono specializzazione delle attività e terzietà delegando la raccolta a soggetti aventi i requisiti richiesti.
Gli statuti degli enti selezionatori sono sottoposti a parere preventivo del Ministero. Gli enti possono anche autofinanziarsi tramite servizi ai soci e marchi collettivi, destinando i proventi ad attività e investimenti per conservazione e miglioramento genetico. Le attività degli enti senza scopo di lucro, comprese quelle delegate per la raccolta dati, sono qualificate come attività non commerciali.
Regole di accesso alla riproduzione animale
Per la monta naturale, i maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina e asinina devono essere iscritti al libro genealogico; per la specie suina valgono anche i registri degli ibridi. Per ovini e caprini tale condizione è obbligatoria solo per i soggetti maschi inseriti in un programma genetico.
Per l’inseminazione artificiale, i maschi delle medesime specie devono essere iscritti al libro genealogico oppure, per i suini, ai registri dei suini ibridi, e devono aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche previste dal programma genetico, nei limiti temporali fissati per tali valutazioni.
Sono ammesse deroghe regionali e delle Province autonome, per specifiche esigenze zootecniche locali, per l’impiego in monta naturale di stalloni di cavalli e asini non destinati a cavalli da corsa o sport equestri, nonché per la produzione di muli e bardotti con l’impiego autorizzato di asini stalloni e cavalli stalloni. È inoltre ammesso il trapianto embrionale e altro materiale riproduttivo, purché gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici del programma.
Sono vietati la fecondazione in forma girovaga per suini ed equidi e la monta pubblica naturale per la specie suina.
Inseminazione artificiale
Gli interventi di inseminazione artificiale devono essere eseguiti da veterinari iscritti all’albo professionale oppure da operatori pratici di inseminazione artificiale animale muniti di idoneità ai sensi della legge n. 74/1974.
Soggetti e materiali provenienti da altri Paesi
Sono ammessi alla riproduzione i maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari di Paesi UE o SEE, purché in possesso dei requisiti della normativa europea. È altresì ammesso l’impiego di seme, ovuli ed embrioni provenienti da tali Paesi se conformi al regolamento (UE) n. 2016/1012.
Per i Paesi terzi, l’ammissione è subordinata ai requisiti del regolamento europeo e alla reciprocità. È vietata l’introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o con ascendenti clonati.
Deroghe per ricerca e sperimentazione
Il Ministero, sentito il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del CREA e le regioni interessate, può autorizzare deroghe alle regole sulla riproduzione per l’impiego di riproduttori e materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e sperimentazione.
Disposizioni attuative
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore, con decreto ministeriale adottato di concerto con il Ministero della salute e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sono emanate le disposizioni attuative del decreto, tenendo conto anche della disciplina europea in materia di sanità animale e riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale.
Sanzioni amministrative
Il decreto prevede sanzioni amministrative per l’uso difforme di animali o materiale riproduttivo rispetto alle regole sulla riproduzione. Le sanzioni variano in base alla specie e alla tipologia di violazione e possono essere accompagnate dal sequestro del capo e dalla confisca e distruzione del materiale riproduttivo a spese del contravventore.
Sono previste inoltre sanzioni aumentate per l’impiego di animali o materiale riproduttivo privi dei requisiti sanitari, nonché per la violazione delle prescrizioni da parte del responsabile dell’ente selezionatore che gestisce un programma genetico in difformità dalle prescrizioni approvate.
Ulteriori sanzioni si applicano alle violazioni della normativa vigente in materia di requisiti del bestiame, materiale seminale e controlli all’importazione ed esportazione, nonché alle violazioni relative ad autorizzazioni, stazioni di monta, centri di inseminazione artificiale, produzione e stoccaggio di materiale germinale, flussi informativi e autocontrollo di qualità.
Agli illeciti amministrativi si applica la disciplina generale della legge n. 689/1981, con esclusione del pagamento in misura ridotta, salvo alcune infrazioni specifiche. Le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto restano soggette alla previgente legge n. 30/1991 come modificata dalla legge n. 280/1999.
Regime transitorio
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore, le Associazioni nazionali allevatori e gli enti pubblici già riconosciuti per libri genealogici e registri anagrafici devono adeguare requisiti tecnici e organizzativi ai nuovi parametri. Lo stesso termine vale per i soggetti titolari dei registri riproduttori suini ibridi.
I disciplinari, i libri genealogici, i registri anagrafici e i registri suini ibridi già approvati sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento europeo. I soggetti che svolgono controlli delle attitudini produttive sulla base di disciplinari già approvati sono considerati soggetti riconosciuti.
I registri anagrafici già approvati sono considerati libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità.
Talune disposizioni si applicano solo dopo 18 mesi: in particolare il requisito relativo al divieto per i soggetti con ruolo nell’organizzazione delegata alla raccolta dati e le condizioni per gli enti selezionatori beneficiari di finanziamenti pubblici. Per i maschi della specie bufalina destinati alla monta naturale, l’iscrizione al libro genealogico deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Clausola di invarianza finanziaria e abrogazione
L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve essere realizzata con le risorse già disponibili. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogata; i rinvii alle norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
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