Circolare INAIL n. 44 del 23 luglio 2004
Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi. Criteri e modalità di applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina INAIL sulla rateazione dei debiti contributivi, con particolare riguardo ai debiti iscritti a ruolo, alla luce del quadro normativo e delle nuove competenze decentrate. Definisce i requisiti per l’ammissibilità, i casi in cui è richiesta una motivazione rafforzata, i limiti di importo e di durata, nonché le garanzie necessarie. Stabilisce inoltre le competenze decisionali tra Dirigente di Sede e Dirigente regionale, conferma i termini procedurali e richiama l’esigenza di una gestione uniforme sul territorio.
Rateazione dei debiti contributivi: criteri e modalità di applicazione
Rateazione dei debiti contributivi: criteri e modalità di applicazione
La circolare definisce la disciplina INAIL sulla rateazione dei debiti contributivi, con particolare riguardo ai debiti iscritti a ruolo, aggiornando criteri, competenze interne e requisiti di ammissibilità. L’obiettivo è garantire uniformità applicativa sul territorio, adeguamento agli indirizzi ministeriali e maggiore decentramento decisionale.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
Il documento si colloca nel solco della normativa richiamata in premessa e delle precedenti circolari e delibere in materia di rateazione. La circolare richiama, tra gli altri, la legge n. 389 del 1989, la legge n. 537 del 1981, la legge n. 448 del 1998, nonché la delibera del Presidente-Commissario straordinario n. 445 del 17 giugno 2004. L’intervento è giustificato dall’esigenza di armonizzare le procedure interne con il sistema unificato di riscossione dei crediti pubblici e con gli orientamenti del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda la rateazione dei debiti contributivi verso INAIL, sia prima sia dopo l’iscrizione a ruolo. La circolare precisa che, per i debiti iscritti a ruolo, il pagamento rateale può arrivare fino a 60 mensilità con provvedimento motivato dell’ente impositore, in deroga al regime ordinario, mentre per i debiti non iscritti a ruolo restano fermi i limiti e le condizioni già previsti dalla normativa e dagli indirizzi ministeriali.
Requisiti per l’accesso al beneficio
Ai fini dell’ammissibilità, il debito deve essere non inferiore a 1.000 euro. Il datore di lavoro deve presentare una domanda motivata nella quale attesti:
- la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione;
- l’impegno formale a rispettare il piano di rateazione, con scadenze e importi;
- l’impegno a corrispondere gli interessi dovuti, calcolati nella misura vigente alla data della richiesta.
La circolare prevede inoltre l’inammissibilità al beneficio per i datori di lavoro che non abbiano osservato precedenti piani di rateazione concessi nel biennio precedente.
Durata della dilazione e presupposti motivazionali
Per le rateazioni non superiori a 24 mensilità è sufficiente la dimostrazione di una situazione di temporanea obiettiva difficoltà, intesa come impossibilità di pagare in un’unica soluzione pur mantenendo la capacità di sostenere il carico finanziario della dilazione.
Per le rateazioni superiori a 24 mensilità e fino a 60 mensilità è richiesto un provvedimento motivato fondato su specifiche situazioni, tra cui:
- calamità naturali con sospensione dei termini disposta dai relativi decreti;
- procedure concorsuali già dichiarate;
- trasmissione agli eredi di debiti contributivi;
- temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardati introiti da amministrazioni dello Stato o enti pubblici, oppure a tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici;
- carenza di liquidità connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o del settore, se l’importo dilazionato è rilevante rispetto alle dimensioni aziendali;
- crisi dovuta a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi non imputabili alla ditta, connessi a situazioni temporanee di mercato, riorganizzazioni, ristrutturazioni o riconversioni;
- contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi con scadenze concomitanti;
- incertezze oggettive derivanti da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti o sopravvenuti sull’obbligo assicurativo;
- mancato o tardato pagamento dei premi per fatto doloso del terzo, denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine previsto dall’articolo 124, comma 1, del codice penale.
La circolare richiama infine la necessità di valutare con particolare attenzione l’opportunità di concedere un elevato numero di rate, per garantire comunque all’Istituto un congruo flusso di cassa.
Competenza decisionale
La competenza è stata ridefinita in chiave decentrata.
Il Dirigente di Sede è competente per:
- rateazioni fino a 258.000 euro;
- piani non superiori a 12 mensilità.
Il Dirigente regionale è competente per:
- domande relative a importi superiori a 258.000 euro;
- richieste con rate eccedenti le 12 mensilità.
Per le somme non iscritte a ruolo, il Dirigente regionale può concedere fino a 24 rate senza autorizzazione ministeriale e, in casi eccezionali, da 24 a 36 ovvero fino a 60 rate nei limiti previsti dalla normativa richiamata, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per le somme iscritte a ruolo, il Direttore regionale può concedere fino a 60 rate con provvedimento motivato e senza autorizzazione ministeriale.
Al Dirigente regionale compete anche la decisione definitiva sui riesami presentati dai datori di lavoro avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale emessi dal Dirigente di Sede.
Garanzie di solvibilità
L’accoglimento della domanda deve essere assistito da idonea garanzia nei casi di:
- frazionamenti superiori a 24 mensilità;
- importi superiori a 26.000 euro, indipendentemente dal numero delle rate.
La garanzia deve essere prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari iscritti nell’apposito elenco speciale.
Istruzioni operative e termini
La circolare conferma l’iter già vigente, salvo le tipologie per le quali in passato era richiesta la determinazione del Direttore generale. Viene ribadita la necessità di rispettare rigorosamente il termine di 20 giorni per l’esame delle istanze. L’eventuale rigetto deve essere comunicato con raccomandata A.R., così da consentire al datore di lavoro di proporre ricorso al Direttore regionale entro 10 giorni.
Profili organizzativi e informatici
È in corso la definizione di una procedura informatizzata per la gestione delle rateazioni, coerente con la nuova disciplina e, per i crediti iscritti a ruolo, con i tracciati record predisposti dall’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico dei provvedimenti. La circolare evidenzia che tale applicazione dovrà avere priorità assoluta per superare le difficoltà operative connesse ai rapporti con i Concessionari locali.
Indicazione conclusiva
L’Istituto raccomanda la massima cura nella gestione delle domande di rateazione, in attesa di ulteriori istruzioni operative di dettaglio.
Punti principali
Aggiornamento del quadro applicativo della rateazione
La circolare interviene per armonizzare la disciplina INAIL della rateazione dei debiti contributivi con il sistema unificato di riscossione dei crediti pubblici e con gli orientamenti ministeriali. L’attenzione è rivolta soprattutto ai debiti già iscritti a ruolo, per i quali viene confermata la possibilità di arrivare fino a 60 mensilità, con criteri omogenei su tutto il territorio e con una ridefinizione delle competenze interne.
Requisiti di ammissibilità e condizioni generali
Per ottenere la rateazione il debito deve essere almeno pari a 1.000 euro. Il datore di lavoro deve presentare un’istanza motivata, attestando la temporanea e obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione e l’impegno a rispettare il piano rateale e a versare gli interessi nella misura di legge vigente alla data della domanda. Non è ammessa la concessione del beneficio a datori di lavoro che abbiano violato piani di rateazione concessi nel biennio precedente.
Durata della rateazione e motivazioni richieste
Per rateazioni fino a 24 mensilità è sufficiente la dimostrazione di una temporanea obiettiva difficoltà. Per dilazioni superiori a 24 mesi e fino a 60 mensilità occorre invece un provvedimento motivato fondato su specifiche situazioni: calamità naturali con sospensione dei termini, procedure concorsuali già dichiarate, trasmissione agli eredi di debiti contributivi, temporanea carenza di liquidità per ritardati introiti o per tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici, difficoltà economico-sociali del territorio o del settore, crisi produttive non imputabili alla ditta, richieste contestuali di premi/contributi/tributi con scadenze concomitanti, incertezze giurisprudenziali o amministrative sull’obbligo assicurativo, oppure mancato o tardato pagamento dei premi per fatto doloso di terzo denunciato nei termini di legge.
Competenze decisionali tra sede e direzione regionale
Il Dirigente di Sede è competente per le rateazioni fino a 258.000 euro e per piani non superiori a 12 rate. Il Dirigente regionale decide per importi superiori a 258.000 euro o per richieste oltre le 12 mensilità, con differenziazione tra somme non iscritte a ruolo e somme iscritte a ruolo. Per i crediti non iscritti a ruolo, oltre le 24 rate resta necessaria l’autorizzazione ministeriale, salvo i casi eccezionali previsti dalla normativa richiamata; per i crediti iscritti a ruolo il Direttore regionale può concedere fino a 60 rate senza autorizzazione ministeriale. Il Dirigente regionale decide anche sui riesami avverso reiezioni o accoglimenti parziali del Dirigente di Sede.
Garanzie e tutela della solvibilità
L’accoglimento dell’istanza richiede idonea garanzia per i frazionamenti oltre 24 mensilità e per gli importi superiori a 26.000 euro, indipendentemente dal numero delle rate. La garanzia deve essere prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale previsto dalla normativa bancaria.
Iter procedurale e tempi di risposta
È confermato l’iter operativo già previsto, con l’obbligo di esaminare le istanze entro 20 giorni. L’eventuale reiezione deve essere comunicata al datore di lavoro con raccomandata A.R., così da consentire il ricorso al Direttore regionale entro 10 giorni. La circolare segnala inoltre lo sviluppo di una procedura informatizzata per la gestione delle rateazioni, anche in relazione ai crediti iscritti a ruolo e ai tracciati telematici definiti dall’Agenzia delle Entrate.
Finalità organizzative e uniformità di comportamento
La circolare sottolinea l’esigenza di uniformare i comportamenti delle strutture INAIL nei confronti dell’utenza e di completare il decentramento avviato nel 1999. La ridefinizione delle competenze e dei requisiti è finalizzata a semplificare la gestione delle domande, garantire coerenza con le indicazioni ministeriali e assicurare un congruo flusso di cassa all’Istituto rispetto agli importi oggetto di dilazione.
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