L.R. Molise 4/2008
Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise raccolta, controllo sanitario e commercio dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati. Prevede tesserino abilitativo, contributi annuali, corsi ed esame di idoneità, limiti e divieti di raccolta, autorizzazioni speciali e regole per la vendita. Contiene sanzioni, disciplina transitoria e abrogazioni; gli oneri finanziari iniziali riguardano il solo esercizio 2008.
Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei nel Molise
Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei nel Molise
La legge disciplina, nel territorio della Regione Molise, la raccolta dei funghi epigei spontanei, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei prodotti freschi, secchi e conservati. L’intervento è finalizzato sia alla tutela della risorsa fungina e degli habitat, sia alla salvaguardia della salute pubblica tramite formazione, controlli e Ispettorati micologici.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina regionale si applica alla raccolta dei funghi epigei spontanei e alla loro commercializzazione, nel rispetto dei principi statali in materia. La legge mira a:
- tutelare la risorsa fungina e i relativi habitat;
- agevolare i residenti per i quali la raccolta rappresenta fonte di reddito;
- garantire la sicurezza alimentare tramite formazione, verifica delle competenze e controlli micologici.
Abilitazione alla raccolta e permesso annuale
La raccolta è consentita solo a chi possiede il tesserino regionale di idoneità, valido in tutto il territorio regionale. Per i residenti nel Molise il tesserino presuppone il conseguimento dell’attestato di idoneità; per i non residenti è riconosciuto il titolo abilitativo o autorizzativo rilasciato dalla regione di residenza.
Per esercitare la raccolta è inoltre richiesto il versamento di un contributo amministrativo annuale:
- euro 25,00 per i residenti;
- euro 50,00 per i non residenti.
Il versamento va di norma effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno; se eseguito in un momento successivo, vale solo per l’anno in corso e consente la raccolta solo dalla data del pagamento. Il contributo non è dovuto se nell’anno non si esercita la raccolta. I residenti nel Molise che hanno compiuto 65 anni sono esonerati dal versamento annuale.
Rilascio del tesserino e attestato di idoneità
Il tesserino è rilasciato a chi abbia compiuto 16 anni, su domanda, con allegati:
- attestato di idoneità alla raccolta;
- due fotografie formato tessera;
- ricevuta del versamento del contributo, salvo esonero per chi ha compiuto 65 anni.
Il tesserino è personale e non cedibile, riporta i dati anagrafici, la fotografia e la data di rilascio, ha validità decennale ed è rinnovabile su domanda. La Regione deve provvedere al rilascio o al rigetto entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
Per ottenere l’attestato di idoneità occorre frequentare almeno 10 ore di corso di micologia, nell’ambito di un corso della durata minima di 14 ore, e superare un esame. Per i maggiori di 65 anni è sufficiente la frequenza del corso, senza esame. Sono esentati dall’attestato i micologi iscritti al Registro nazionale ai fini del rilascio del tesserino. Sono validi anche gli attestati di frequenza a corsi di micologia già rilasciati dall’ASReM o da associazioni micologiche riconducibili al codice civile.
Corsi di formazione e commissioni d’esame
I corsi sono organizzati dai soggetti indicati dalla legge e devono essere autorizzati dal servizio regionale competente; la domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso e si intende accolta se l’amministrazione non si pronuncia entro 30 giorni.
Gli esami sono svolti davanti a commissioni regionali istituite per i territori delle Province di Campobasso e Isernia, con durata quinquennale. La prova è di regola sostenuta entro 90 giorni dalla domanda o dal perfezionamento della stessa; in caso di non superamento, può essere ripetuta non prima di tre mesi.
Modalità, limiti e divieti della raccolta
La raccolta autorizzata deve rispettare precise modalità operative:
- è consentita dall’alba al tramonto;
- riguarda solo i corpi fruttiferi epigei;
- deve essere effettuata esclusivamente a mano, senza attrezzi che possano danneggiare terreno, micelio o vegetazione;
- gli esemplari devono restare interi e completi delle parti necessarie all’identificazione;
- occorre una sommaria pulizia sul luogo di raccolta e la ricopertura delle buche;
- il trasporto deve avvenire in contenitori rigidi e aerati o comunque idonei alla dispersione delle spore.
Il limite giornaliero ordinario è di 3 kg più un carpoforo per persona, con possibilità di superamento solo se si tratta di un unico esemplare o di un unico carpoforo di specie cespitose. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici, entro il limite di tre esemplari per specie. La raccolta è ammessa solo quando siano manifeste tutte le caratteristiche utili alla determinazione della specie.
La raccolta è consentita anche a minori di 16 anni e a nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti concorrono al quantitativo giornaliero personale.
Aree interdette e specie soggette a divieto
La raccolta è vietata:
- nei giardini e nei terreni pertinenziali di immobili abitativi, salvo il proprietario;
- nelle aree dove il proprietario ha esposto regolari cartelli di divieto;
- nelle aree urbane a verde pubblico;
- entro 20 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica;
- nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali;
- nelle riserve naturali integrali;
- nelle aree di parchi nazionali, riserve naturali e parchi naturali regionali individuate dagli enti gestori;
- nelle aree interdette dalla Giunta regionale per motivi selvicolturali;
- in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dalla Giunta regionale;
- nelle aree oggetto di rimboschimento fino a 15 anni dall’impianto.
Per ragioni ecologiche e sanitarie è vietata anche la raccolta di esemplari troppo giovani di alcune specie, tra cui:
- Boletus edulis e relativo gruppo con cappello inferiore a 3 cm;
- Calocybe gambosa con cappello inferiore a 2 cm;
- Cantharellus cibarius con cappello inferiore a 2 cm;
- Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;
- Russula virescens con cappello inferiore a 2 cm.
La Regione può inoltre disporre ulteriori limitazioni, divieti temporanei o interdizioni per salvaguardia dell’ecosistema o di specie in estinzione.
Raccolta riservata e autorizzazioni speciali
Gli imprenditori agricoli e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati possono ottenere una raccolta riservata ed esclusiva, senza limiti temporali o quantitativi, purché:
- siano in possesso del tesserino e abbiano effettuato il versamento annuale;
- vi sia apposizione di specifici cartelli lungo il perimetro del fondo;
- sia approvato un progetto che garantisca equilibrio morfologico e idrogeologico e l’autorigenerazione dell’ecosistema.
Nei fondi segnalati la raccolta senza limiti è consentita anche ai componenti del nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo. Le tabelle devono riportare la dicitura “Raccolta funghi riservata” e rispettare misure e posizionamento stabiliti dalla legge.
Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica, il servizio regionale competente può rilasciare autorizzazioni speciali, fissandone periodo di validità e nominativi autorizzati.
Raccolta a fini economici
La Regione può rilasciare permessi speciali per la raccolta oltre il quantitativo massimo ordinario a favore di:
- soci di cooperative agricolo-forestali e residenti per i quali la raccolta costituisce attività prevalente di lavoro e reddito;
- imprenditori agricoli, utenti di beni civici e altri titolari o gestori di terreni e boschi che raccolgono per integrare il reddito normale.
Il permesso vale solo per boschi e terreni condotti dai soggetti interessati. Questi soggetti possono anche vendere direttamente il prodotto raccolto nel rispetto della disciplina vigente. Le modalità di rilascio sono definite da direttiva della Giunta regionale.
Ispettorati micologici e funzioni di controllo
L’ASReM istituisce l’Ispettorato micologico nell’ambito del Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione, eventualmente articolato in più centri di controllo distrettuali o comunali. La struttura deve essere accessibile e dotata di attrezzature idonee.
L’ASReM opera con proprio personale e senza aggravio di spesa, salvo i casi di collaborazione esterna. Se mancano risorse sufficienti, può avvalersi di enti pubblici, associazioni micologiche o privati muniti dell’attestato ministeriale richiesto.
All’Ispettorato sono attribuite, tra le altre, le funzioni di:
- rilascio delle certificazioni sanitarie per i funghi freschi spontanei destinati alla vendita;
- organizzazione di corsi per l’idoneità all’identificazione delle specie fungine ai fini dell’autorizzazione comunale alla vendita;
- svolgimento degli esami relativi a tali corsi;
- consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti;
- supporto alle strutture sanitarie nei casi di intossicazione;
- attività didattiche, educative e preventive;
- verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi provenienti da altri Paesi.
Commercializzazione dei funghi freschi, secchi e conservati
La vendita dei funghi freschi spontanei è subordinata ad autorizzazione del Sindaco ed è riservata a soggetti idonei all’identificazione delle specie fungine commercializzabili. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività e deve indicare la persona o le persone in possesso del titolo di idoneità o dell’attestato di micologo.
L’autorizzazione resta valida finché almeno uno dei soggetti qualificati continua a svolgere l’attività; cessazioni o variazioni devono essere comunicate al comune entro 30 giorni.
Non richiedono l’autorizzazione gli esercizi che vendono esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo e recanti in etichetta il riferimento della certificazione sanitaria. È vietato il frazionamento di tali confezioni.
Sono inoltre disciplinati:
- la commercializzazione di funghi secchi, di funghi conservati e di porcini secchi sfusi da parte dei titolari di autorizzazione;
- il divieto di vendita al minuto di funghi secchi sfusi, salvo i Boletus edulis e relativo gruppo;
- l’obbligo di autorizzazione comunale per i funghi secchi sfusi;
- i requisiti di trattamento ed etichettatura dei funghi conservati, ammessi solo per le specie dell’allegato II del D.P.R. n. 376/1995.
Certificazione sanitaria per la vendita al dettaglio
La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita solo previa certificazione sanitaria a pagamento, rilasciata dall’Ispettorato micologico competente per territorio. La certificazione attesta specie e commestibilità e deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Il certificato, da apporre su ogni contenitore, deve indicare:
- peso e specie;
- eventuali istruzioni per il consumo;
- data del controllo sanitario;
- firma e timbro del responsabile.
I funghi devono essere presentati in confezioni separate per specie, freschi, interi, in buono stato di conservazione e ripuliti da terriccio e corpi estranei. Le regole non si applicano ai funghi destinati al proprio consumo.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza è affidata a più soggetti istituzionali e di controllo, tra cui Corpo forestale, nuclei antisofisticazione, guardie venatorie provinciali, polizia urbana e rurale, operatori sanitari dell’ASReM, guardie campestri e guardie volontarie convenzionate.
Le violazioni in materia di raccolta comportano la confisca dei funghi e sanzioni pecuniarie graduate in relazione alla gravità, tra cui:
- raccolta senza tesserino o con tesserino scaduto;
- raccolta senza permesso annuale;
- inosservanza delle modalità di raccolta;
- superamento dei limiti quantitativi;
- raccolta di esemplari vietati o in aree interdette;
- apposizione irregolare di cartelli di raccolta riservata;
- raccolta nelle aree di raccolta riservata senza titolo.
In caso di recidiva può essere disposto il ritiro dell’autorizzazione e, se del caso, la revoca definitiva. Per le violazioni in materia di commercializzazione si applicano le sanzioni previste dalla legge statale n. 352/1993. I funghi confiscati, previa certificazione di edibilità, sono affidati all’Ispettorato competente per la successiva donazione a enti di beneficenza o assistenza pubblica.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
In fase transitoria, gli iscritti ad associazioni micologiche possono ottenere il tesserino presentando copia del tesserino associativo, con validità attestata dall’associazione. Tale tesserino provvisorio vale un anno dalla data di entrata in vigore della legge; dopo la scadenza occorre l’attestato di idoneità.
Sono abrogate le precedenti leggi regionali molisane in materia di funghi del 2000 e del 2004-2005.
Aspetti finanziari
Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino, dal contributo annuale e dalle sanzioni confluiscono in un unico capitolo di entrata del bilancio regionale e sono destinate a iniziative di miglioramento e difesa dell’ambiente e al finanziamento di corsi di formazione e informazione micologica.
Per l’esercizio finanziario 2008 gli oneri sono quantificati in euro 50.000,00; per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.
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