L.R. Molise 5/2008
Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise l’installazione di impianti serricoli e tunnel serre nelle zone agricole, anche in presenza di vincoli previo nulla-osta. Definisce caratteristiche costruttive, distanze minime e titoli abilitativi: permesso di costruire, o DIA per strutture senza trasformazione permanente del suolo. Restano fermi i vincoli di tutela e le norme sanzionatorie vigenti.
Installazione di impianti serricoli e tunnel serre
Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre
La legge regionale del Molise disciplina localizzazione, caratteristiche costruttive e titolo abilitativo per gli impianti serricoli e i tunnel serre. Il provvedimento inquadra tali strutture come opere di miglioramento fondiario a servizio dell’attività agricola e ne regola l’installazione esclusivamente nel territorio regionale molisano.
Definizione e finalità degli impianti
Sono considerati impianti serricoli e tunnel serre le strutture idonee a creare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione di colture orto-frutticole e floreali, sia a ciclo stagionale sia continuo, nonché per la ripetizione della stessa specie di prodotto senza interruzione.
La legge qualifica tali impianti come opere di miglioramento fondiario, finalizzate a:
- elevare i redditi agricoli;
- salvaguardare i livelli occupazionali;
- valorizzare l’impresa diretto-coltivatrice.
Ambito territoriale e localizzazione
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, l’installazione è consentita esclusivamente nelle zone agricole.
Nei Comuni privi di strumento urbanistico generale, gli impianti possono essere realizzati solo nelle parti di territorio che risultino destinate, da almeno dieci anni in modo di fatto e continuativo, ad attività agricole.
Vincoli e aree escluse
La realizzazione degli impianti in aree soggette a vincoli derivanti da leggi statali o regionali, oppure da prescrizioni urbanistiche poste a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici o della sicurezza del traffico, richiede il previo nulla-osta dell’autorità competente alla tutela del vincolo.
Resta espressamente vietata la realizzazione nelle zone boscate soggette a vincolo forestale.
Caratteristiche costruttive e requisiti tecnici
La disciplina impone che gli impianti siano realizzati senza ricorrere a opere murarie eccedenti il piano di campagna o a pannelli prefabbricati che, per l’assemblaggio, richiedano opere murarie o altre tecniche di posa incompatibili con l’immediato e semplice smontaggio.
Sono ammesse soltanto opere murarie entroterra, strettamente necessarie per l’ancoraggio degli impianti.
Le chiusure laterali e la copertura devono essere eseguite con materiali che consentano dall’esterno la visione e il controllo delle colture. Sono vietate soluzioni progettuali che, anche senza opere edilizie, comportino mutamento di destinazione d’uso oppure che, alla dismissione, richiedano demolizione anziché semplice smontaggio.
Gli impianti devono inoltre essere dotati di opere per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall’esercizio dell’impianto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina antincendio richiamata e delle norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento.
Distanze minime e rapporti con la disciplina urbanistica
Gli impianti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici. Per essi non si applicano i limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente previsti dallo strumento urbanistico.
Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime:
- 3 metri dai fondi finitimi;
- 5 metri dalla viabilità pubblica;
- 10 metri dai fabbricati destinati a civile abitazione.
Titoli abilitativi e regime procedurale
La regola generale prevede il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli impianti.
È però ammessa la denuncia di inizio attività quando gli impianti non comportano trasformazione permanente del suolo, restando fermo il rispetto dei vincoli di legge e delle prescrizioni urbanistiche.
Sono considerati non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati:
- con strutture leggere e precarie;
- ancorate al terreno senza strutture fondali fisse;
- non interamente pavimentate;
- destinate a coltivazione temporanea o stagionale.
Per tali impianti è richiesta anche un’autocertificazione che preveda il mantenimento della destinazione dell’impianto a servizio dell’attività agricola.
Regime sanzionatorio
Per gli aspetti sanzionatori la legge rinvia alle disposizioni di legge vigenti, senza introdurre un sistema sanzionatorio autonomo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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