LEGGE 15 gennaio 1992, n. 24
Modificazione dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la Fondazione "Giovanni Spitali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.7 della legge 14/02/1987, n.41 inserendo il comma 2‑bis che annette la Fondazione "Giovanni Spitali" alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna. Compiti e funzioni della Fondazione sono stabiliti dallo statuto della Scuola. Le iniziative finanziate con mezzi della Fondazione devono essere deliberate dal consiglio direttivo integrato con due rappresentanti della famiglia Spitali e deve essere espressamente indicato il contributo della Fondazione. Nessun limite temporale previsto.
Annessa Fondazione Giovanni Spitali alla Scuola Superiore Sant'Anna
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