L.R. Basilicata 12/2012
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata promuove il consumo e la vendita di prodotti agricoli regionali, con misure per la ristorazione collettiva, la vendita diretta, i mercati riservati agli agricoltori, la distribuzione e i controlli. Molte disposizioni agevolative sono state dichiarate incostituzionali nel 2013; resta la disciplina generale di promozione e controllo.
Promozione dei prodotti agricoli regionali a chilometri zero
Promozione dei prodotti agricoli regionali a chilometri zero
La legge della Regione Basilicata disciplina interventi per valorizzare le produzioni agricole regionali e favorirne consumo, commercializzazione e corretta informazione al consumatore. Il provvedimento interviene su ristorazione collettiva, vendita diretta, spazi nei punti vendita, controlli e promozione di un circuito regionale, ma alcune previsioni incentivanti risultano colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale.
Finalità e ambito di applicazione
La nozione di “prodotti a chilometri zero” riguarda prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati. La Regione persegue la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, la maggiore trasparenza dei prezzi e un’adeguata informazione sull’origine e sulle specificità dei prodotti. La disciplina è affidata alla Regione, agli enti locali e agli enti strumentali regionali, ciascuno per le rispettive competenze.
Ristorazione collettiva pubblica
Per i servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici, la legge prevede che l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti debba essere reso esplicito agli utenti mediante idonei strumenti informativi. La previsione che attribuiva un titolo preferenziale negli appalti pubblici per l’uso di tali prodotti è stata dichiarata illegittima costituzionalmente.
Vendita diretta e mercati riservati agli imprenditori agricoli
La legge mirava a favorire la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e la presenza di mercati dedicati ai prodotti locali. La disposizione che riservava ai produttori agricoli una quota minima del 20% dei posteggi nei mercati al dettaglio su aree pubbliche ed autorizzava nuovi posteggi fino al raggiungimento di tale quota è stata dichiarata illegittima. Resta invece la previsione che consente ai comuni, nell’ambito del proprio territorio e del piano per il commercio, di destinare aree a farmer markets e mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla disciplina regionale richiamata.
Promozione, marchio e circuito regionale
La Regione promuove la conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali. La disciplina prevedeva un contrassegno con lo stemma regionale per le imprese di ristorazione o vendita al pubblico che si approvvigionassero per almeno il 30% di prodotti agricoli regionali a chilometri zero, nonché l’inserimento in un circuito regionale e l’adozione, entro 180 giorni dalla pubblicazione, di un regolamento del marchio e di un programma di valorizzazione con eventuali sgravi, contributi o premialità. Le previsioni sul contrassegno e sulla documentazione degli acquisti sono state dichiarate illegittime; il restante quadro promozionale risulta descritto dalla legge, nei limiti della sua persistente applicabilità.
Commercio al dettaglio e spazi dedicati
Nelle strutture di vendita disciplinate dalla normativa regionale sul commercio, con esclusione degli esercizi di vicinato, erano previsti spazi esclusivi per la vendita di prodotti agricoli regionali. Per le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, l’obbligo era previsto dal 1° gennaio 2011. Tale disposizione, nel testo riportato, si presenta riferita a un termine già decorso.
Controlli e vigilanza
La Regione, le Province e i Comuni esercitano i controlli per accertare le infrazioni alla legge, avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e, se necessario, di appositi gruppi di intervento. Per i controlli di conformità relativi alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
Compatibilità europea e efficacia
Gli effetti della legge sono subordinati al parere positivo di compatibilità della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE. La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale ed è stata emanata per la Regione Basilicata.
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