Cassazione Civile, Sentenza n. 9546/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione n. 7846-2019 era stato proposto da FORMEZ PA avverso la sentenza n. 676/2018 della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Morini e FORMEZ con decorrenza 10/2/2003, condannando FORMEZ alla riammissione in servizio e al pagamento di un'indennità. Il ricorso in Cassazione (con due motivi) è stato però ritirato: con atto depositato il 6 novembre 2024 FORMEZ ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione tra le parti; il controricorrente Morini ha dichiarato di accettare tale rinuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, accertando che la rinuncia risultava dall'atto del 6/11/2024 e che il controricorrente l'aveva accettata. Di conseguenza il ricorso è estinto, nulla per le spese e la Corte ha rilevato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/2002 (quindi non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso). La sentenza di merito (Corte d'appello n.676/2018) rimane quindi efficace.
Norme richiamate
d.P.R. n.115 del 2002, art.13
La Corte ha richiamato l'art.13 del d.P.R. n.115/2002 (in particolare il comma 1 quater e il riferimento al comma 1 bis) per attestare l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, in ragione dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta l’estinzione del giudizio: se il ricorrente ritira il gravame e ciò è documentato, il procedimento di legittimità viene dichiarato estinto.
- Se la rinuncia è contestuale all'accettazione da parte del controricorrente (o comunque risulta da atto depositato), la Corte dichiara l'estinzione senza entrare nel merito; il provvedimento di merito impugnato resta efficace.
- La rinuncia al ricorso è spesso conseguenza di una conciliazione tra le parti: in tali casi conviene formalizzare per iscritto la rinuncia e, se possibile, l'accettazione dell'altra parte per accelerare l'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione per rinuncia la Corte può esaminare l'applicabilità di disposizioni sul contributo unificato (come l'art.13 d.P.R.115/2002) e, se ricorrono i presupposti, dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di versamento di ulteriori importi.
- Prima di rinunciare a un gravame valutare l'effetto pratico: la decisione di merito impugnata rimane in vigore e le obbligazioni da essa derivanti (ad es. riammissione in servizio, pagamento di somme) restano efficaci salvo diverso accordo tra le parti.
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