L.R. Valle d'Aosta 16/2006
Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Valle d’Aosta, ripartizione, assegnazione, introduzione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e derivati in esenzione fiscale. Prevede banca dati, fido, buoni di prelievo, contrassegni, controlli e sanzioni. Efficacia transitoria: fino al 31 dicembre 2006 restò applicabile il regolamento del 1973; la legge fu inoltre sospesa dal 2008 al 31 dicembre 2008 ma la sospensione è stata poi abrogata.
Ripartizione e gestione dei contingenti in esenzione fiscale di alcool, birra e zucchero in Valle d’Aosta
Ripartizione e gestione dei contingenti in esenzione fiscale di alcool, birra e zucchero in Valle d’Aosta
La legge disciplina, per la Regione Valle d’Aosta, il sistema di ripartizione, assegnazione, introduzione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e derivati in esenzione fiscale previsti dalla legge n. 623/1949. La disciplina riguarda i soggetti autorizzati che operano nel territorio regionale e si basa su una banca dati, su assegnazioni a fido, su buoni di prelievo, su contrassegni e su controlli amministrativi.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il provvedimento si applica agli operatori economici che, in Valle d’Aosta, introducono, fabbricano o commercializzano i generi contingentati in esenzione fiscale. Il sistema distingue tra soggetti autorizzati alla fabbricazione e alla commercializzazione, imprese che trasformano vinacce in acquavite, piccoli distillatori per uso familiare e, per le sezioni dedicate, operatori della catena distributiva.
Definizioni rilevanti
La legge chiarisce alcuni concetti operativi centrali:
- per alcool si intendono spirito, liquori e acquaviti, inclusi gli spiriti ottenuti in Valle d’Aosta dalla distillazione domestica di vinacce o altra frutta autoctona;
- per ripartizione si intende la suddivisione dei contingenti per tipologie di impiego;
- per assegnazione l’attribuzione di una quota di contingente;
- per introduzione l’ingresso nel territorio regionale dei quantitativi in esenzione fiscale o, per i titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero;
- per immissione in consumo la vendita tra operatori, l’impiego nei processi produttivi, la cessione al consumatore finale e, per gli spiriti da vinacce e frutta autoctona, il consumo familiare.
Rapporti istituzionali e banca dati
I rapporti tra Amministrazione regionale, Agenzia delle dogane e imprese assegnatarie sono regolati da una convenzione triennale approvata dalla Giunta regionale; in mancanza di nuova approvazione, la convenzione si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio. Le modalità operative con l’Agenzia delle dogane sono definite da protocollo operativo.
La struttura regionale competente gestisce una banca dati informatica dei soggetti interessati. Le imprese devono registrarsi con sistemi di autenticazione e comunicare telematicamente i dati relativi a quantità e prezzi unitari dei generi introdotti, fabbricati e immessi in consumo, con obblighi informativi specifici per alcool e per gli altri generi. Le caratteristiche del collegamento sono definite nella convenzione.
Assegnazione dei contingenti e fido
I contingenti di alcool, birra e zucchero sono ripartiti tra imprese autorizzate alla fabbricazione e alla commercializzazione. L’assegnazione è disposta dalla struttura competente su domanda dell’interessato, che consente la registrazione nella banca dati.
La struttura assegna una prima quota, detta fido, entro limiti stabiliti dalla Giunta regionale; in caso di primo insediamento il fido è fissato in misura determinata dalla Giunta. Le ulteriori assegnazioni avvengono entro il fido in relazione ai quantitativi già assegnati e immessi in consumo. I provvedimenti di assegnazione e reintegro non possono superare i sei mesi di validità. La Giunta può rideterminare i fidi in corso d’anno e fissare quantitativi massimi assegnabili per evitare accaparramenti.
Introduzione dei generi in esenzione fiscale
L’introduzione avviene mediante comunicazione telematica dei dati richiesti alla struttura competente, tramite banca dati, cui segue l’emissione del buono di prelievo. Se i dati di introduzione sono omessi o tardivi oltre il termine stabilito dalla Giunta, il buono non viene rilasciato. I buoni, convalidati dal dirigente competente, sono trasmessi immediatamente all’impresa e all’ufficio doganale competente e non possono essere ceduti.
Ogni buono riduce corrispondentemente il fido. Le imprese assegnatarie e le imprese di trasformazione di vinacce in acquavite devono inoltre versare un diritto per il servizio di gestione dei contingenti, disciplinato dalla Giunta regionale.
Immissione in consumo e circolazione sul territorio regionale
Per l’immissione in consumo le imprese assegnatarie devono inviare periodicamente alla struttura competente, per via telematica e tramite banca dati, i dati previsti dalla legge. La struttura verifica la congruità dei dati rispetto agli obblighi convenzionali ai fini del reintegro del fido. Se i dati non coincidono con le quantità effettivamente immesse in consumo, il fido non viene reintegrato, in tutto o in parte, ferme restando le sanzioni.
I generi in esenzione fiscale sono posti in vendita libera, ma devono essere consumati o commercializzati nel territorio regionale.
Disciplina specifica dell’alcool
Il contingente di alcool è assegnato a imprese autorizzate alla fabbricazione e alla commercializzazione, nonché alle imprese che trasformano vinacce in acquavite e ai piccoli distillatori.
L’alcool può essere destinato a:
- fabbricazione di bevande spiritose;
- importazione o fabbricazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato alla commercializzazione;
- importazione di alcool incorporato nelle bevande spiritose destinate alla commercializzazione del prodotto finito in Valle d’Aosta;
- produzione di acquavite da vinacce e altra frutta autoctona da parte delle imprese autorizzate;
- produzione familiare di acquavite da parte dei piccoli distillatori.
La fabbricazione effettuata presso terzi nel territorio regionale, su commissione di imprese assegnatarie, è imputata esclusivamente all’impresa committente. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di ripartizione del contingente tra i diversi impieghi.
I prodotti derivati dall’impiego di alcool devono recare fascette di colori differenziati con la dicitura “Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d’Aosta”. Le fascette sono fornite dalla struttura competente e gestite contabilmente. La Giunta definisce inoltre modalità e condizioni per rendere visibile al consumatore finale lo sgravio d’imposta.
Disciplina specifica della birra
Il contingente di birra è assegnato a imprese autorizzate alla fabbricazione e alla commercializzazione. La birra può essere destinata alla fabbricazione e al successivo confezionamento in bottiglie, lattine e fusti metallici, oppure alla commercializzazione nel territorio regionale del prodotto finito.
La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di ripartizione del contingente annuo tra i diversi impieghi. La birra deve essere contrassegnata con la dicitura “Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d’Aosta”:
- per bottiglie e lattine, sui tappi o con etichette adesive inamovibili;
- per i fusti metallici, con capsula monouso sullo spinone e dicitura ad inchiostro.
Anche per la birra la Giunta definisce le modalità di fruizione dell’agevolazione da parte dei consumatori finali e le modalità di vendita che evidenzino lo sgravio.
Disciplina specifica dello zucchero
Il contingente di zucchero è assegnato a imprese autorizzate alla fabbricazione e alla commercializzazione. Può essere impiegato nel processo produttivo oppure commercializzato nel territorio regionale se confezionato.
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione del contingente annuo e può anche fissare i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale. Le confezioni devono riportare la dicitura “Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d’Aosta”.
Situazioni contabili di fine anno e prevenzione dei crediti d’imposta
Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all’Agenzia delle dogane e alle imprese interessate una situazione contabile distinta a seconda della destinazione dei contingenti:
- per i generi destinati alla fabbricazione, il saldo tra quantitativi introdotti e immessi in lavorazione, nonché tra prodotti finiti e corrispondenti quantitativi immessi in consumo;
- per i generi destinati alla commercializzazione, il saldo tra quantitativi introdotti e corrispondenti quantitativi immessi in consumo.
Se emergono quantitativi introdotti in esenzione fiscale non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente segnala gli squilibri contabili relativi ai debiti d’imposta all’Agenzia delle dogane, che può richiederne la copertura.
Le imprese non possono immettere in consumo quantitativi superiori a quelli introdotti o fabbricati nell’anno, salvo le regole di chiusura annuale. La struttura competente blocca nella banca dati l’inserimento di immissioni in consumo eccedenti le disponibilità, per evitare crediti d’imposta.
Controlli e poteri ispettivi
Il personale della struttura competente, appartenente a categorie non inferiori alla C e formalmente designato, effettua ispezioni e controlli anche con la collaborazione di soggetti esterni. Può accedere liberamente alle sedi amministrative, agli stabilimenti e alle sedi operative degli operatori, nonché visionare la documentazione sui prezzi praticati dall’importazione o fabbricazione fino alla vendita al consumatore finale. Degli accertamenti è redatto processo verbale.
Sanzioni, sospensione e revoca del fido
Sono previste sanzioni amministrative per diverse violazioni, tra cui:
- omessa comunicazione dei dati necessari al funzionamento della banca dati;
- violazioni degli obblighi di introduzione e immissione in consumo;
- mancato rispetto delle ripartizioni tra le diverse tipologie di impiego;
- mancata apposizione dei contrassegni;
- commercializzazione con modalità difformi dalle deliberazioni della Giunta;
- impedimento o ostacolo ai controlli.
Le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione precedente. Se è accertata una delle violazioni più gravi, il dirigente competente dispone la sospensione del fido da uno a tre mesi. In caso di ulteriore violazione nei tre anni successivi, la Giunta può revocare il fido oppure inibire temporaneamente le vendite in esenzione fiscale da un mese a un anno.
Le sanzioni sono irrogate secondo la legge n. 689/1981.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni su banca dati, contrassegni e gestione in valori distinti per il 2006, 2007 e dal 2008 in poi, individuando le relative coperture nel bilancio regionale. I proventi del diritto regionale per la gestione dei contingenti sono introitati in apposito capitolo di entrata.
Abrogazioni e regime transitorio
È abrogato il titolo IV del regolamento regionale 29 gennaio 1973, oltre alle disposizioni incompatibili con la nuova legge.
Per il regime transitorio, fino al 31 dicembre 2006 la disciplina della ripartizione, assegnazione e immissione in consumo continuò ad applicarsi secondo il regolamento del 1973. Alla stessa data furono regolate le situazioni di squilibrio contabile relative ai debiti d’imposta, mentre i crediti d’imposta in essere non furono riconosciuti. Le imprese non operative nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge non potevano ottenere il ripianamento degli squilibri contabili.
Valutazione di attualità della disciplina
La legge è stata oggetto di numerose modifiche e di una sospensione di efficacia prevista dalla L.R. 15 aprile 2008, n. 9 fino al 31 dicembre 2008, poi abrogata dalla L.R. 2 dicembre 2008, n. 27. Tuttavia, il nucleo della disciplina è fortemente legato al sistema dei contingenti e ai meccanismi regionali di esenzione fiscale, con una parte transitoria ormai esaurita; nel complesso il testo appare oggi di limitata utilità pratica e in larga misura superato.
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