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Legge

L.R. Lombardia 6/2003

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

Normativa regionaleL.R. Lombardia 6/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Regione Marche la tutela dei consumatori e degli utenti, promuove le associazioni del settore, istituisce un Comitato regionale consultivo e prevede interventi di informazione, educazione, monitoraggio prezzi e conciliazione. Contiene norme finanziarie per l’esercizio 2003 e successive per il funzionamento del Comitato; abroga le precedenti disposizioni regionali in materia dopo l’adozione dei regolamenti attuativi.

Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in Regione Marche

Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

La legge regionale disciplina, per la Regione Marche, le misure di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti di beni e servizi. Il provvedimento si colloca nell’ambito della programmazione regionale e valorizza sia l’azione pubblica sia il ruolo delle associazioni consumeristiche.

Finalità e impostazione generale

La Regione afferma di tutelare i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini in quanto consumatori e utenti, con particolare attenzione a:

  • salute e ambiente;
  • sicurezza e qualità di prodotti e servizi;
  • corretta informazione ed educazione al consumo;
  • trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

Per perseguire tali obiettivi, la Regione promuove lo sviluppo dell’associazionismo dei consumatori e degli utenti, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza delle singole associazioni, e favorisce l’azione coordinata di enti pubblici, soggetti privati, autonomie locali e funzionali, con specifico rilievo alla collaborazione con il sistema camerale.

Promozione dell’associazionismo consumeristico

La legge sostiene le associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, purché dimostrino requisiti di affidabilità e rappresentatività. I requisiti richiesti riguardano:

  • rappresentatività valutata in base all’attività svolta sul territorio;
  • competenza ed esperienza maturate nel tempo;
  • indipendenza e autonomia finanziaria, risultanti da statuto e bilancio annuale;
  • democrazia interna nella composizione degli organi e nella partecipazione degli iscritti;
  • correttezza e trasparenza.

Le associazioni in possesso dei requisiti sono iscritte in un apposito elenco presso la struttura competente della Giunta regionale. L’iscrizione, aggiornata annualmente, è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati a iniziative di tutela dei consumatori e degli utenti.

Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

È istituito un Comitato regionale con funzione di consultazione, proposta e coordinamento, che si riunisce almeno tre volte l’anno. È costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduto dall’assessore competente o da un suo delegato.

Ne fanno parte:

  • un rappresentante di ciascuna associazione iscritta nell’elenco regionale, salvo forme di rappresentanza congiunta;
  • soggetti e rappresentanti di direzioni generali regionali e altri interessati, che partecipano ai lavori in relazione alle materie trattate.

Il Comitato svolge funzioni ampie, tra cui:

  • contribuire alla definizione delle linee di programmazione regionale e alla formulazione di proposte di leggi e regolamenti;
  • proporre programmi regionali di tutela, informazione ed educazione;
  • suggerire indagini, studi e ricerche sui temi consumeristici e ambientali;
  • individuare aree di monitoraggio e valutazione, anche in collaborazione con le Camere di commercio e con osservatori regionali;
  • promuovere coordinamento e collaborazione fra le associazioni;
  • curare rapporti con organismi analoghi di altre regioni, in ambito nazionale ed europeo;
  • esaminare l’andamento generale dei prezzi e delle tariffe e proporre politiche antinflattive;
  • proporre azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per elevare gli standard di qualità di produzione, distribuzione ed erogazione dei beni e servizi.

Il Comitato può essere convocato anche su richiesta dei componenti, in relazione ai compiti attribuiti.

Interventi regionali e strumenti di attuazione

La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e in raccordo con il Comitato, è chiamata a promuovere e adottare varie iniziative, tra cui:

  • formazione, educazione e informazione sul consumo;
  • misure di salvaguardia degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
  • armonizzazione delle normative regionali che incidono sulla materia;
  • cooperazione tra soggetti economici, sociali e istituzionali;
  • accesso alle soluzioni extragiudiziali delle controversie, con valorizzazione della rete degli sportelli di conciliazione;
  • ogni altro intervento utile alla tutela dei consumatori e degli utenti.

Le iniziative da realizzare vengono individuate annualmente dalla Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il Comitato, e devono essere oggetto della più ampia informazione tramite idonee forme di comunicazione.

Gli interventi possono essere attuati in collaborazione con associazioni, autonomie locali e funzionali, soggetti pubblici e privati e organismi erogatori di pubblici servizi.

Monitoraggio dei prezzi e dei consumi

Nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio, la Giunta regionale cura il monitoraggio dei prezzi e dei consumi, con l’obiettivo di approfondire e valutare le specificità dell’andamento regionale e diffondere i relativi dati. L’attività si svolge in collaborazione con l’ISTAT e con altri soggetti rilevatori.

Informazione ed educazione al consumo

Per rafforzare l’informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.

Sul piano formativo, d’intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, alimentare e sanitaria rivolti agli studenti e al personale docente.

Collaborazione con strutture regionali, ARPA e ASL

Per la protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell’ambiente, il Comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti, dell’ARPA e delle Aziende sanitarie locali. Queste ultime possono essere coinvolte, se necessario, per analisi di laboratorio e accertamenti inerenti alle materie disciplinate dalla legge.

Norme attuative, abrogazioni e regime transitorio

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere adottati uno o più regolamenti attuativi per disciplinare:

  • requisiti e modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni;
  • funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato.

Dall’entrata in vigore di tali norme regolamentari sono abrogate:

  • la legge regionale 14 febbraio 1985, n. 11, in materia di difesa dei consumatori e utenti;
  • il comma 17 dell’articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15.

Copertura finanziaria

Le spese per la promozione dell’associazionismo, per gli interventi regionali, per il monitoraggio dei prezzi e dei consumi e per i programmi di informazione ed educazione sono poste a carico di specifiche disponibilità del bilancio regionale per l’esercizio 2003. Le spese per il funzionamento del Comitato gravano sugli stanziamenti previsti per il 2003 e per gli esercizi successivi. Le ulteriori spese saranno autorizzate con successivo provvedimento di legge.

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