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Regolamento

R.R. Lombardia 11/2003

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

Normativa regionaleR.R. Lombardia 11/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento lombardo di attuazione della l.r. 1/2003 sul riordino delle IPAB: disciplina trasformazione in ASP o in enti privati non profit, fusioni, estinzioni, statuti, organi, bilanci, controlli, URP e albi di direttori/commissari. Molte norme operative riguardano soprattutto il 2003-2004 e la fase di prima applicazione.

Trasformazione, gestione e controlli delle IPAB e delle ASP in Lombardia

Trasformazione e riordino delle IPAB in Lombardia

Il regolamento attua la legge regionale lombarda 13 febbraio 2003, n. 1 sul riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia. La disciplina detta procedure, documentazione e termini per la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in Aziende di Servizi alla Persona (ASP), nonché per fusioni, estinzioni e controlli.

Procedura di trasformazione in persona giuridica privata senza scopo di lucro

Gli organi di amministrazione delle IPAB che deliberano la privatizzazione devono inviare entro 5 giorni la delibera e il nuovo statuto al Comune della sede legale per il parere, e darne comunicazione alla Direzione generale regionale competente e alla ASL. Ottenuto il parere del Comune, o decorso inutilmente il termine, l’istanza va trasmessa alla Regione, al Comune e alla ASL con una documentazione completa: delibera, atti istitutivi, nuovo statuto, relazione sull’attività, inventari e perizie dei beni, certificazione bancaria aggiornata e parere comunale o prova del mancato rilascio.

Le perizie e gli inventari, insieme alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, devono essere approvati dal consiglio di amministrazione. La perizia immobiliare deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.

Parere del Comune e conferenza interistituzionale

Il Comune trasmette il parere entro 5 giorni dall’adozione; se manca, la Giunta regionale decide sulla base degli atti acquisiti. L’IPAB deve provare di avere presentato la richiesta di parere e dichiarare l’infruttuosa scadenza del termine.

Se il Comune esprime parere contrario, il Direttore generale convoca una conferenza interistituzionale composta dal Sindaco o da un delegato, dal legale rappresentante dell’IPAB e dal Direttore generale regionale o suo delegato. La conferenza può farsi assistere da funzionari o consulenti. Le determinazioni finali sono trasmesse subito alla Giunta, che decide comunque anche in assenza di conclusioni della conferenza.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private

La trasformazione in persona giuridica privata senza scopo di lucro è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione generale competente, che approva anche il nuovo statuto e dispone l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private. Per le privatizzazioni disposte nel 2003 l’iscrizione avviene nell’ultimo giorno lavorativo dell’anno con effetti dal 1º gennaio successivo; per le trasformazioni successive gli effetti decorrono dalla data di iscrizione nei registri del d.P.R. n. 361/2000.

Trasformazione in ASP

L’istanza di trasformazione in ASP va presentata entro 5 giorni alla Direzione generale regionale competente e alla ASL territoriale, corredata della medesima documentazione prevista per la privatizzazione. Lo statuto del nuovo ente deve essere trasmesso in originale, con timbro e firme su ogni pagina. La trasformazione è disposta con decreto del Direttore della competente Direzione generale regionale.

Verifiche dei Comuni e delle ASL, commissariamenti e termini 2003

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, Comuni e ASL verificano la presenza di IPAB nelle condizioni previste dalla legge regionale. Se l’IPAB è priva di organo di amministrazione, il Comune propone il nominativo del commissario.

I Comuni devono accertare che le IPAB adottino gli atti di trasformazione entro il 30 settembre 2003. Se il termine decorre inutilmente, il Sindaco trasmette entro i 10 giorni successivi il nominativo di un commissario idoneo. Se il Comune non provvede, la Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario. Il commissario trasmette il curriculum e la dichiarazione di assenza di incompatibilità.

Entro il 10 dicembre 2003 il commissario invia alla Giunta gli atti di trasformazione. In caso di intervento sostitutivo, il nuovo statuto deve essere adottato entro 6 mesi dall’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Fusione ed estinzione delle IPAB

Le IPAB possono fondersi mediante delibere degli organi amministrativi e presentazione dell’istanza con ricognizione dei rapporti giuridici, inventari patrimoniali, elenco del personale, ultimo conto consuntivo e, nelle fusioni per incorporazione, dichiarazione dell’ente incorporante di recepire patrimonio, personale e rapporti giuridici.

Gli organi che amministrano più IPAB devono deliberare entro il 30 settembre 2003 la fusione contestualmente alla trasformazione in un’unica persona giuridica privata o in una unica ASP. In mancanza di volontà espressa, la fusione è disposta d’ufficio dall’organo regionale competente.

Per l’estinzione, il consiglio di amministrazione o il commissario ricognisce i rapporti giuridici e patrimoniali e trasmette entro il 30 settembre 2003 l’esito alla Regione e all’autorità di controllo, con relazione sulle finalità statutarie e proposte sul patrimonio residuo e sul personale. La Giunta regionale delibera l’estinzione; il patrimonio e il personale sono attribuiti agli enti individuati dalla legge regionale nell’ambito territoriale di riferimento del piano di zona.

Statuto delle ASP e controlli regionali

Le ASP devono indicare nello statuto le attività sociali, socio-sanitarie o educative svolte, con riferimento a assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria integrata, beneficenza, istruzione e formazione. Lo statuto deve disciplinare anche controlli interni, eventuale revisione esterna, URP, periodicità e convocazione del consiglio e ulteriori funzioni del vicepresidente.

Lo statuto e le modifiche statutarie vanno pubblicati all’albo per 8 giorni e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall’approvazione. La Direzione generale verifica la conformità entro 60 giorni, può chiedere integrazioni o riesame e, se rileva vizi o incompatibilità con la programmazione regionale o di zona, nega il visto. Lo statuto senza visto non produce effetti. Lo statuto vistato deve essere nuovamente pubblicato all’albo per 8 giorni.

Le modifiche statutarie sono adottate solo dall’organo di amministrazione; l’autorità di controllo può proporre adeguamenti per allineare gli scopi ai fabbisogni dei piani di zona.

Organi di amministrazione: durata, nomina, candidature e requisiti

La durata del consiglio di amministrazione è fissata dallo statuto tra 3 e 5 anni. Le modifiche che cambiano la durata producono effetti dal successivo insediamento del consiglio.

La candidatura ad amministratore deve essere pubblicizzata dall’azienda entro il 120º giorno precedente la scadenza del consiglio; gli interessati presentano domanda entro il 90º giorno precedente. La candidatura deve includere autocertificazione di assenza di incompatibilità. Possono candidarsi soggetti con comprovata esperienza nei settori dell’azienda; sono escluse, tra l’altro, persone condannate per determinati reati, soggetti falliti nei 5 anni precedenti, dipendenti di enti preposti alla nomina dell’autorità di controllo o debitori dell’azienda.

La nomina dei componenti deve avvenire entro il 65º giorno precedente la scadenza del consiglio e gli atti devono essere trasmessi entro 5 giorni alla Regione e alla ASL. La Giunta regionale assume i provvedimenti entro 40 giorni dall’acquisizione. Il presidente uscente convoca l’insediamento entro 10 giorni dall’ultimo atto di nomina. La durata del mandato decorre dalla prima seduta validamente verbalizzata del consiglio completo.

Dimissioni, revoca e surroga degli amministratori

Le dimissioni vanno presentate contemporaneamente all’ASP e al soggetto che ha nominato l’amministratore; sono irrevocabili e producono effetto con la presa d’atto della surroga. La revoca può essere disposta solo dal soggetto che ha nominato l’amministratore, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio scritto.

La surroga dei consiglieri dimessi, decaduti o cessati deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione; la surroga diventa efficace con il provvedimento del consiglio che ne prende atto. La cessazione della maggioranza degli amministratori prima della ricostituzione dell’organo comporta lo scioglimento del consiglio.

Funzionamento del consiglio, deliberazioni e verbali

Le sedute sono valide con la maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche statutarie, l’approvazione del bilancio di esercizio e gli atti di disposizione del patrimonio, esclusi i provvedimenti di alienazione, richiedono la maggioranza assoluta dei componenti; le alienazioni patrimoniali richiedono i due terzi dei componenti.

Le altre deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione statutaria. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono sempre nominali e palesi. L’amministratore interessato all’argomento deve astenersi e lasciare la sala; la circostanza va verbalizzata.

Le proposte di deliberazione devono essere motivate e accompagnate dai pareri tecnici e/o contabili. Le deliberazioni vanno pubblicate all’albo per 15 giorni dal quinto giorno successivo all’adozione e diventano esecutive dopo 8 giorni dalla pubblicazione, salvo immediata esecutività espressamente motivata. I verbali devono ricostruire discussione e dichiarazioni e sono sottoscritti dal verbalizzante e dagli intervenuti.

Organizzazione, direttore e documentazione gestionale

L’organizzazione dell’ASP è definita da statuto e regolamento di organizzazione e contabilità, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza. Il regolamento è approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso alla Regione entro 10 giorni; la Regione può chiedere riesame per violazioni di legge o regolamento.

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce obiettivi, controlli e trattamento economico entro i limiti regionali. Il contratto di lavoro, sottoscritto dal direttore e dal presidente, definisce compiti, attribuzioni e orario. Il direttore garantisce il funzionamento dell’azienda, risponde annualmente sugli obiettivi e, alla cessazione, predispone una relazione finale sulla gestione, sui rapporti giuridici, sul patrimonio, sui lavori in corso, sul personale e sulla documentazione obbligatoria.

Sono disciplinate incompatibilità e decadenza del direttore, con accertamento in contraddittorio, invito a rimuovere l’incompatibilità e, se necessario, dichiarazione di decadenza e nomina provvisoria di un sostituto interno.

Le ASP devono tenere un archivio gestionale con registri obbligatori e un archivio storico. I registri vanno conservati almeno 30 anni, salvo termine maggiore previsto dal regolamento aziendale; l’inventario patrimoniale va aggiornato almeno annualmente.

Programmazione economica, bilanci e controllo di gestione

Il documento di programmazione economica deve programmare costi ordinari e interventi straordinari coerentemente con i ricavi stimati e va approvato entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del piano precedente, con efficacia dal 1º gennaio successivo.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatti secondo il codice civile e secondo schemi uniformi allegati al regolamento. La nota integrativa deve specificare criteri di valutazione, operazioni straordinarie, consistenza del personale, utilizzo dei fondi di riserva e motivi delle variazioni rispetto all’anno precedente; deve inoltre evidenziare gli interventi di conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare.

La relazione sulla gestione deve illustrare situazione e andamento dell’ente, fatti successivi alla chiusura, prospettive, fonti di finanziamento e impieghi, donazioni e contributi, rendiconto dei contributi erogati e rapporti con la comunità locale. Deve inoltre evidenziare le attività dell’URP.

Copia del bilancio e dei documenti allegati va trasmessa all’autorità di controllo, agli enti/soggetti nominanti e alla ASL competente. Ai fini del controllo di gestione, le ASP devono individuare centri di responsabilità, ricavo e costo, criteri di riparto, responsabili e risorse; il monitoraggio va svolto almeno trimestralmente.

Le ASP possono predisporre un bilancio pluriennale di almeno tre anni, con esposizione separata di ricavi, costi, situazione patrimoniale e flussi di cassa previsionali.

Gestione del patrimonio e scelta del tesoriere

Le alienazioni e gli acquisti immobiliari devono essere accompagnati da perizia asseverata e allegati al bilancio dell’esercizio in cui l’operazione è deliberata. I contratti di locazione degli immobili non istituzionali devono essere stipulati secondo condizioni di mercato e con il criterio della maggiore convenienza economica. Gli investimenti in titoli e obbligazioni devono rispettare diversificazione e contenimento del rischio.

Gli organi di amministrazione scelgono l’istituto di credito tesoriere, salvo diversa previsione statutaria.

Controlli sulle ASP e gestione delle irregolarità

Le commissioni di controllo sono nominate ogni 5 anni; in prima applicazione la nomina doveva avvenire entro il 31 dicembre 2003 e la scadenza era fissata al 31 dicembre 2008. In mancanza di rinnovo, l’ASL convoca la conferenza dei sindaci; se questa non provvede, le funzioni di controllo sono esercitate dall’ASL fino alla nuova nomina.

Le commissioni effettuano verifiche almeno annuali, possono ispezionare, chiedere atti e segnalare violazioni, disservizi e carenze. Verificano anche l’esistenza dell’organo deliberante, l’insediamento, la documentazione di nomina, le certificazioni di sicurezza, l’aggiornamento del registro inventario, l’adozione degli atti obbligatori, la regolarità delle convocazioni, i pareri tecnici e la corretta tenuta della documentazione.

Se emergono irregolarità, la commissione assegna un termine per il ripristino della legalità; in caso di inadempimento scioglie l’organo amministrativo e nomina un commissario. Dopo i primi 6 mesi di commissariamento valuta il rinnovo del mandato o la nomina di un nuovo commissario.

Sul piano economico, se il conto economico presenta una perdita superiore al 15% dei ricavi ordinari, la commissione invita la Direzione generale regionale a convocare la conferenza di servizi. Gli amministratori devono collaborare fornendo la documentazione necessaria.

Il commissario deve prioritariamente attivare procedure di risanamento senza dismissione immobiliare; se ciò non basta, può avviare la fusione con altre ASP e, solo in ulteriore subordine, la trasformazione in persona giuridica privata senza scopo di lucro o, se ancora impossibile, l’estinzione.

URP, istituzione, fusione ed estinzione delle ASP

Entro 12 mesi dalla trasformazione in ASP deve essere istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con risorse adeguate. L’URP deve curare informazione agli utenti, raccolta di istanze e suggerimenti, relazioni esterne, proposte agli organi, deleghe per utenti impossibilitati a operare, promozione dell’ente e forme di collaborazione. Il responsabile è individuato dall’organo di amministrazione e riferisce annualmente; l’organo determina ogni anno i fondi per il suo funzionamento.

Le nuove ASP sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta e proposta della Direzione competente, sulla base della documentazione degli enti interessati. Le ASP possono essere fuse con deliberazione degli organi amministrativi; l’istanza richiede statuto dell’ente risultante, inventari e perizie, ricognizione dei rapporti giuridici e relazione motivata. La fusione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le ASP possono essere estinte nei casi previsti dalla legge; l’estinzione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta della Direzione competente entro 60 giorni da quando il commissario rimette gli atti.

Partecipazione alla programmazione sociale e sanitaria

I presidenti delle ASP e delle persone giuridiche private derivanti dalle IPAB partecipano agli organismi di programmazione previsti dalla normativa statale e formulano proposte sui piani di zona e sugli interventi educativi-formativi, anche sulla base dei fabbisogni emersi tramite gli URP. Le ASP partecipano inoltre alla conferenza dei sindaci e presentano annualmente bilancio e relazione sulla gestione.

Albi dei direttori e dei commissari

È istituito l’albo dei direttori delle ASP, aggiornato annualmente e suddiviso in due sezioni: la prima per i direttori delle ASP originate da IPAB di classe prima, la seconda per quelle di classe seconda. Per l’iscrizione nella prima sezione occorrono laurea specialistica o laurea quadriennale e almeno 5 anni di esperienza dirigenziale; la seconda sezione richiede almeno uno dei due requisiti. In prima applicazione possono iscriversi, a domanda, i segretari-direttori delle IPAB che possiedono i requisiti previsti; sono inoltre disciplinate le istanze e la documentazione da presentare.

È istituito anche l’albo dei commissari, aggiornato annualmente. Possono iscriversi coloro che abbiano svolto incarichi di commissario straordinario di IPAB lombarde, di segretario-direttore o direttore di IPAB/ASP, di amministratore di IPAB/ASP o funzioni direttive nella pubblica amministrazione. Sono cause di cancellazione la condanna per determinati reati, il fallimento e il trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Norme transitorie e finali

Le disposizioni si applicano anche alla Casa di Riposo per Musicisti Giuseppe Verdi di Milano, restando ferme le competenze del Comune di Milano previste dalla normativa statale speciale. Fino al 31 dicembre 2003 gli enti soggetti alla legge continuano ad applicare il regime contabile delle IPAB. L’esercizio 2003 si chiude il 31 dicembre 2003, salvo le IPAB ancora in trasformazione a quella data.

Per la prima applicazione, il documento di programmazione economica delle ASP doveva essere approvato entro il 31 dicembre 2004. Il consiglio di amministrazione delle IPAB in carica al momento della trasformazione può essere sostituito solo dal nuovo organo nominato dopo la trasformazione.

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