L.R. Sicilia 33/2021
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dell’IRSAP e della liquidazione dei Consorzi ASI in Sicilia: riorganizza organi e funzioni, modifica cessioni e oneri nelle aree industriali, disciplina vendite e destinazione dei proventi, introduce regole per ampliamenti di agglomerati industriali e abroga alcune norme previgenti. Contiene anche scadenze specifiche per i bilanci 2020 dei Consorzi ASI entro il 30 giugno 2022.
Modifiche alla disciplina IRSAP e disposizioni su liquidazione Consorzi ASI e agglomerati industriali
Modifiche alla disciplina dell’IRSAP e dei Consorzi ASI in Sicilia
La legge regionale siciliana interviene in modo ampio sulla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, incidendo sull’organizzazione dell’IRSAP, sulla gestione delle aree industriali e sulla liquidazione dei Consorzi ASI. Sono inoltre introdotte disposizioni finali su ampliamento degli agglomerati industriali e su abrogazioni di norme previgenti.
Funzioni dell’IRSAP e gestione delle infrastrutture
La disciplina rafforza le funzioni dell’IRSAP nella gestione delle aree produttive e delle infrastrutture connesse. Tra le opere infrastrutturali realizzate, le strade devono essere cedute al comune competente per territorio, mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d’uso al soggetto gestore.
L’Istituto può gestire anche fondi regionali, statali e comunitari destinati alle imprese insediate, nel rispetto delle relative discipline, con finalità di sostegno a ricerca e innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione ed export. Inoltre può attivare, presso le articolazioni territoriali e senza nuovi oneri, sportelli di assistenza alle imprese per i servizi di supporto previsti dalla legge.
Organi dell’IRSAP e composizione del consiglio di amministrazione
Gli organi dell’IRSAP sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.
Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri con particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive e con i requisiti previsti dalla legge regionale n. 19/1997, nel rispetto della disciplina sulla parità di genere. La nomina avviene con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive.
La composizione è la seguente:
- presidente, individuato dal Presidente della Regione;
- due componenti individuati dall’Assessore regionale per le attività produttive;
- un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese industriali e delle PMI;
- un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.
Per le designazioni delle categorie produttive, le organizzazioni legittimate devono proporre una doppia designazione nel rispetto dell’equilibrio di genere. Al consiglio è inoltre attribuita, tra le altre, la potestà di adottare atti regolamentari ed altri atti previsti dalla norma.
Struttura organizzativa dell’IRSAP
Gli uffici dell’IRSAP si articolano in strutture di dimensione intermedia, che possono comprendere uno o più uffici periferici, in coerenza con la disciplina regionale sull’organizzazione amministrativa.
Aree industriali, piani regolatori e utilizzo delle aree
Nelle aree disciplinate dall’articolo 15 della legge regionale n. 8/2012, fino all’approvazione definitiva dei piani regolatori d’area è consentito, in deroga ai piani vigenti, autorizzare indifferentemente insediamenti industriali o artigianali, nel rispetto degli indici di zona. Per tali aree si applicano le procedure previste dall’articolo 57, commi 5 e seguenti, della legge regionale n. 32/2000, estese anche agli immobili insistenti sulle aree da espropriare.
La legge interviene anche sulla disciplina delle procedure pubbliche per l’assegnazione o cessione di terreni e rustici nelle aree industriali: l’avvio delle procedure è legato alla effettiva disponibilità dei terreni o rustici. La graduatoria viene approvata dal consiglio di amministrazione e comunicata agli interessati.
Sono inoltre ridefinite le condizioni di utilizzo e circolazione degli immobili:
- l’acquirente si obbliga a non alienare l’immobile e a rispettare specifici vincoli;
- il termine per il completamento dei lavori e per l’avvio dell’attività è fissato in tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento;
- i termini possono essere prorogati per non più di diciotto mesi con delibera motivata del consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva;
- trascorsi tre anni dall’effettivo inizio dell’attività autorizzata, l’impresa può mutare attività o trasferire l’immobile, previa comunicazione all’Irsap e fermo restando il pagamento degli oneri dovuti e il mantenimento del vincolo di destinazione urbanistica;
- il consiglio di amministrazione può autorizzare il mutamento anche prima dei tre anni in presenza di comprovati e anomali o imprevisti andamenti del mercato, con comunicazione all’organo di vigilanza regionale entro dieci giorni.
È espressamente esclusa l’attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell’Irsap.
Oneri di costruzione e agevolazioni per aree di crisi industriale
Tra le entrate dell’IRSAP sono inclusi anche i proventi derivanti dagli oneri di costruzione previsti dalla normativa richiamata.
Per favorire la riconversione e riqualificazione delle aree siciliane di crisi industriale complessa, il prezzo di vendita è ridotto del 50%, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e delle relative procedure di notifica previste dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Partecipazione delle associazioni di categoria e vigilanza sugli atti
La disciplina sul consiglio di amministrazione e sulle nomine elimina alcuni vincoli precedenti riferiti ai componenti designati dalle associazioni di categoria. Viene inoltre soppressa la previsione della revisione biennale di determinati limiti con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive.
Liquidazione dei Consorzi ASI: bilanci, controlli e poteri dei commissari
La legge introduce una disciplina rafforzata per la liquidazione dei Consorzi ASI. I commissari liquidatori devono redigere i bilanci fino all’esercizio 2020 entro il 30 giugno 2022, anche avvalendosi di professionisti esterni. Per tale finalità possono stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, come recepita in Sicilia, prima di conferire gli incarichi professionali.
È inoltre precisato che le spese per gli incarichi professionali sono liquidate annualmente dalle singole gestioni liquidatorie, senza oneri aggiuntivi per la Regione, nei limiti della disponibilità di cassa dei singoli consorzi.
Il compenso dei commissari liquidatori è fissato per ciascun Consorzio entro i limiti della fascia A prevista per il rappresentante legale dal decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, ridotti del 20%.
Gestione della liquidazione e controlli regionali
La legge disciplina in modo dettagliato il funzionamento della liquidazione:
- l’IRSAP deve fornire gratuitamente supporto tecnico, amministrativo e logistico per la rapida conclusione delle operazioni;
- l’Assessorato regionale dell’economia esercita il controllo contabile di legittimità;
- il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia sostituisce la Ragioneria generale della Regione nelle funzioni previste;
- tutte le determine dei commissari liquidatori, salvo quelle concernenti atti dispositivi del patrimonio immobiliare, modalità di selezione del contraente e bilanci, sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse entro 15 giorni;
- per gli atti più rilevanti, l’Assessorato può annullare per motivi di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione;
- entro 15 giorni l’Assessorato può anche sospendere una sola volta l’efficacia della determina chiedendo chiarimenti; dopo i chiarimenti, entro i 10 giorni successivi può disporre l’eventuale annullamento.
Alienazione dei beni dei Consorzi ASI e destinazione dei proventi
Per la vendita dei beni dei Consorzi ASI in liquidazione, le regole sono rimodulate in modo significativo. Le valutazioni e le verifiche urbanistiche restano in capo ai soggetti competenti, ma sono rafforzati i profili di pubblicità e coordinamento con l’IRSAP.
La disciplina prevede che:
- il parere tecnico per la vendita sia fornito a titolo gratuito dall’IRSAP secondo criteri omogenei approvati dal consiglio di amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta del commissario liquidatore;
- fino al 20% dei beni immobili da alienare possa essere destinato, con le medesime procedure, a microimprese, imprese giovanili, startup, imprenditoria femminile e imprese vittime di usura o estorsione;
- il termine temporale richiamato dalla disciplina precedente è ridotto da 120 a 30 giorni;
- il 20% dei proventi residuati al termine delle operazioni di liquidazione confluisce nel patrimonio dell’Istituto;
- l’80% residuo è attribuito alle imprese delle aree industriali di competenza, nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis, secondo un piano di riparto approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive;
- i centri direzionali residuati, con determina motivata e su richiesta dell’IRSAP, sono trasferiti all’Istituto per iniziative imprenditoriali finalizzate a hub dell’innovazione digitale, incubatori e strutture similari.
I provvedimenti commissariali di vendita devono essere pubblicati sui siti internet dei singoli Consorzi ASI in liquidazione, dell’IRSAP e di Unioncamere. Dopo la vendita, la verifica della conformità agli strumenti pianificatori vigenti per l’iniziativa da realizzare è attribuita all’IRSAP.
Norme in materia di ampliamento degli agglomerati industriali
L’IRSAP può promuovere l’ampliamento delle aree di sviluppo industriale esistenti includendo aree confinanti, anche con diversa destinazione urbanistica, su iniziativa di soggetti privati per nuovi insediamenti produttivi, in deroga ad alcune previsioni della legge regionale n. 8/2012.
La procedura è articolata come segue:
- il privato presenta al comune competente un’istanza di valutazione preliminare urbanistica, ambientale e sull’interesse pubblico;
- se lo strumento urbanistico comunale non prevede aree sufficienti per impianti produttivi, l’interessato può chiedere al SUAP la convocazione della conferenza di servizi;
- se la conferenza comporta variante urbanistica e vi è assenso regionale, il verbale è trasmesso al sindaco o al presidente del consiglio comunale e sottoposto al voto del consiglio nella prima seduta utile;
- gli interventi approvati sono avviati e conclusi secondo le regole del testo unico dell’edilizia;
- le istanze favorevoli del comune sono trasmesse all’IRSAP, che valuta l’ammissibilità dell’iniziativa sul limite di inclusione del 10% dell’estensione dell’area industriale.
Le iniziative devono essere corredate dai pareri VIA e VAS e dalla documentazione tecnica e amministrativa. Se la conferenza è favorevole alla variante urbanistica, l’esito positivo della votazione consiliare determina l’inclusione dell’insediamento nell’area di sviluppo industriale di riferimento.
Le opere di urbanizzazione necessarie alle nuove aree incluse devono essere realizzate a cura e spese dei soggetti interessati prima della costruzione dello stabilimento e sono poi consegnate ai comuni competenti per la gestione.
Nei casi di aree industriali confinanti con centri abitati e con spazi adeguati, l’IRSAP deve porre in essere misure di compensazione ambientale non economiche, anche mediante zone boscate o fasce vegetate, nei limiti del proprio bilancio.
Ulteriori modifiche alla normativa su aree artigiane e abrogazioni
Nelle aree artigiane possono insediarsi piccole e medie imprese industriali. La quota di area destinabile a tale finalità è stabilita dal consiglio comunale in misura non inferiore al 20%, nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore e del vincolo di destinazione dei finanziamenti eventualmente concessi.
Sono abrogate alcune disposizioni previgenti, tra cui:
- l’articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
- l’articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
- il comma 9 dell’articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16.
Decorrenza e applicabilità pratica
La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2021. Molte disposizioni incidono su procedimenti in corso, ma una parte rilevante della disciplina riguarda in modo specifico la liquidazione dei Consorzi ASI e scadenze ormai concluse, in particolare il termine del 30 giugno 2022 per i bilanci fino all’esercizio 2020. Per questo, l’atto ha oggi una rilevanza applicativa limitata e in larga misura storicizzata.
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