L.R. Sicilia 34/2021
Istituzione del Garante regionale della persona anziana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso l’Assessorato regionale della famiglia il Garante regionale della persona anziana, figura onoraria e gratuita con funzioni di tutela, vigilanza, segnalazione e promozione dei diritti degli anziani. Il Garante è nominato per 5 anni, rinnovabile una sola volta, e opera con un ufficio dedicato. La legge è tuttora applicabile in Sicilia.
Istituzione del Garante regionale della persona anziana in Sicilia
Istituzione del Garante regionale della persona anziana
La legge regionale siciliana istituisce il Garante regionale della persona anziana presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. La figura è concepita come organo di tutela e impulso, dotato di autonomia e indipendenza di giudizio, operante per la protezione dei diritti delle persone anziane nel territorio della Regione Siciliana.
Natura dell’incarico e ufficio di supporto
Il Garante svolge un incarico a titolo gratuito e onorario: non sono previsti compensi né rimborsi spese. Per l’esercizio delle funzioni è istituito un apposito ufficio alle sue dirette dipendenze; la sede e il personale sono individuati con decreto dell’Assessore regionale competente.
Nomina, durata, requisiti e incompatibilità
Il Garante è nominato con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Commissione dell’Assemblea regionale siciliana competente in materia di salute, servizi sociali e sanitari. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.
I requisiti richiesti sono:
- cittadinanza italiana;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana;
- diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali o equipollenti, medicina o psicologia.
Sono previste ampie incompatibilità: non possono essere nominati dipendenti dell’amministrazione regionale, magistrati, deputati regionali, amministratori di comuni ed enti di area vasta, membri del Parlamento europeo, del Senato e della Camera, né in generale soggetti che ricoprano ruoli istituzionali di governo regionale, nazionale o europeo. Sono inoltre esclusi coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi o siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
Il Garante può essere revocato, con decreto dell’Assessore competente e previo parere della Commissione assembleare, in caso di gravi e ripetute violazioni di legge.
Funzioni di tutela e vigilanza
Le attribuzioni del Garante sono ampie e riguardano la vigilanza sull’applicazione della normativa vigente a tutela degli anziani, la ricezione di segnalazioni di presunte violazioni dei loro diritti e la loro trasmissione agli organi competenti per le verifiche e gli interventi necessari.
Il Garante:
- promuove iniziative per assicurare le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita degli anziani a livello regionale, provinciale e comunale;
- vigila sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, con particolare riferimento ad assistenza sanitaria e prestazioni sociali;
- controlla i requisiti qualitativi dell’assistenza e dei servizi erogati da strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate dalla Regione;
- vigila sulle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche convenzionate e accreditate per garantire il rispetto dei diritti delle persone anziane;
- segnala ai servizi sociali e, se necessario, agli organi competenti, i contesti che richiedono interventi immediati di assistenza o sicurezza;
- interviene verso strutture ed enti regionali, provinciali e comunali in caso di omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni, proponendo le iniziative opportune e informando, se l’inerzia perdura, le autorità competenti per eventuali sanzioni e per l’adempimento;
- attua misure di sostegno e tutoraggio degli anziani;
- segnala fattori di rischio o danno di cui venga a conoscenza anche tramite interessati, associazioni o organizzazioni, comprese ONG;
- propone agli organi regionali risoluzioni per il pieno rispetto dei diritti degli anziani;
- propone iniziative di informazione e promozione culturale sui diritti degli anziani;
- cura la conoscenza e diffusione delle leggi in materia di tutela degli anziani;
- propone all’Assessore iniziative per la concreta attuazione dei diritti e della tutela degli anziani;
- richiede, nei limiti di legge, l’accesso ai documenti amministrativi a tutela delle persone anziane.
Relazione annuale e pubblicità dell’attività
Il Garante deve riferire annualmente all’Assessore regionale competente sull’attività svolta, mediante relazione dettagliata. Nella relazione propone anche iniziative per incrementare il benessere degli anziani, per la partecipazione delle organizzazioni di volontariato che operano in loro favore e per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. La relazione deve ricevere adeguata pubblicità a livello regionale, provinciale e comunale.
Riservatezza e rinvio alla normativa vigente
Il Garante è tenuto agli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente per i casi conosciuti in ragione dell’incarico. Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano le leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
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