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Messaggio

Messaggio numero 12690 del 21-05-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che le lavoratrici che optano per il sistema contributivo possono accedere alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà solo dalla data di decorrenza successiva alle delibere dei relativi Comitati amministratori, con termini specifici per credito ordinario, tributi erariali e credito cooperativo. Precisa inoltre che la deroga per i pensionamenti di anzianità prevista dall’art. 1, comma 18, della legge n. 243/2004 non si applica a chi sceglie la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. In allegato sono richiamate tabelle sinottiche aggiornate.

Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito

Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito

Il messaggio INPS chiarisce alcuni profili applicativi relativi ai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, con particolare riguardo alle lavoratrici che esercitano l’opzione per il sistema di calcolo contributivo e alla deroga prevista dall’art. 1, comma 18, della legge n. 243/2004. Vengono inoltre richiamate tabelle sinottiche aggiornate alla data del messaggio.

Lavoratrici e opzione per il sistema di calcolo contributivo

L’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 conferma la possibilità, per le lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo previsto dal d.lgs. 30 aprile 1997, n. 180, di accedere al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di:

  • anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti;
  • età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici autonome.

I Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà per i settori del credito, del credito cooperativo e dei tributi erariali hanno deliberato di ammettere le lavoratrici alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito finalizzate al conseguimento della pensione di anzianità con il sistema contributivo.

Poiché prima di tali deliberazioni l’INPS non poteva certificare il diritto alla futura pensione, certificazione necessaria per l’accesso al Fondo, il messaggio precisa che la possibilità di accesso decorre dal primo giorno del mese successivo alla deliberazione del Comitato amministratore.

In particolare:

  • Fondo di solidarietà del credito ordinario: deliberazione n. 25 del 20 luglio 2005, con prima decorrenza ammessa dal 1° agosto 2005;
  • Fondo di solidarietà dei tributi erariali: deliberazione n. 16 del 18 ottobre 2005, con prima decorrenza ammessa dal 1° novembre 2005;
  • Fondo di solidarietà del credito cooperativo: deliberazione n. 39 del 15 novembre 2006, con prima decorrenza ammessa dal 1° dicembre 2006.

Il comma 9 ha carattere sperimentale e la scelta è esercitabile fino al 31 dicembre 2015, data entro la quale il Governo verifica i risultati della sperimentazione per una eventuale prosecuzione. Di conseguenza, la domanda di accesso all’esodo, corredata dalla dichiarazione sottoscritta dalla lavoratrice con cui si richiede la liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo, può essere accolta solo se il periodo individuale di permanenza nel Fondo non supera tale data.

Deroga ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge n. 243/2004

Il messaggio richiama il testo dell’art. 1, comma 18, della legge n. 243/2004, che mantiene applicabili, entro il limite di 10.000 lavoratori beneficiari di cui al comma 19, le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell’entrata in vigore della legge, anche per i lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, purché gli accordi sindacali previsti risultino già intervenuti alla data del 1° marzo 2004.

Viene richiamato il messaggio n. 017612 del 20 giugno 2006, con cui erano state illustrate le deliberazioni dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà dei dipendenti delle aziende del credito e dei dipendenti delle concessionarie della riscossione dei tributi erariali, che avevano introdotto la possibilità di accedere all’assegno straordinario per il conseguimento della pensione di vecchiaia contributiva.

Il messaggio precisa che, nel sistema contributivo, non è prevista la pensione di anzianità ma solo quella di vecchiaia. Poiché la deroga relativa ai 10.000 lavoratori fa espresso riferimento alla pensione di anzianità, essa non si applica a chi esercita l’opzione per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Ne consegue che tali lavoratori non possono essere inclusi nella graduatoria dei beneficiari della deroga.

Tabelle sinottiche

In allegato sono riportate le tabelle sinottiche già richiamate nei messaggi n. 027418 del 12 ottobre 2006 e n. 0007372 del 20 marzo 2007, aggiornate alla data del messaggio.

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