Messaggio numero 12712 del 21-05-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce che le cittadine extracomunitarie riconosciute rifugiate politiche sono equiparate alle cittadine italiane ai fini dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e possono quindi accedervi anche senza carta di soggiorno, fermo restando il possesso degli altri requisiti di legge. Viene inoltre precisato che tale estensione non vale per l’assegno per il terzo figlio ex art. 65 L. 448/1998.
Assegno di maternità di base per cittadine extracomunitarie rifugiate politiche
Assegno di maternità di base per rifugiate politiche
Il documento fornisce un chiarimento interpretativo sul diritto all’assegno di maternità di base previsto dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, già art. 66 della L. 448/1998, nei confronti delle cittadine extracomunitarie riconosciute rifugiate politiche. La precisazione nasce da richieste di chiarimento pervenute da diverse sedi INPS.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato il fatto che, in base al comma 1 dell’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 e all’art. 10 del D.P.C.M. 452/2000, l’assegno di maternità di base è concesso dai Comuni in favore di:
- madri cittadine italiane;
- madri cittadine comunitarie;
- madri extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno.
Equiparazione delle rifugiate politiche alle cittadine italiane
Il messaggio richiama una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.07.2005, inviata all’ANCI, fondata sulla Convenzione di Ginevra ratificata con L. 722/1954 e acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Generale per l’Immigrazione e del Ministero dell’Interno. Secondo tale impostazione, ai fini della concessione dell’assegno di maternità, le cittadine extracomunitarie titolari dello status di rifugiate politiche devono essere equiparate alle cittadine italiane.
Ne consegue che le rifugiate politiche possono accedere al beneficio anche se non sono in possesso della carta di soggiorno, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Limiti dell’estensione del beneficio
Il documento precisa, sempre in base alla medesima nota ministeriale, che la stessa interpretazione non si estende all’assegno “per il terzo figlio” previsto dall’art. 65 della L. 448/1998, per il quale non è riconosciuta l’applicabilità in favore dei rifugiati politici.
Rinvii ad altri chiarimenti
Per la disciplina relativa ai rifugiati politici in materia di assegno per il nucleo familiare, il messaggio rinvia integralmente a quanto già esposto nella circolare n. 62 del 06.04.2004.
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