L.R. Calabria 10/2020
Modifiche e integrazioni al Piano Casa (Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 10/2020 modifica la disciplina del Piano Casa (l.r. 21/2010), ampliando in alcuni casi gli incrementi volumetrici e aggiornando requisiti, limiti di altezza e condizioni applicative. Tuttavia diverse disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (sent. n. 219/2021) e la l.r. 21/2010 è stata poi abrogata dalla l.r. 25/2022, rendendo la disciplina oggi sostanzialmente non più applicabile.
Modifiche al Piano Casa della Regione Calabria
Modifiche al Piano Casa della Regione Calabria
La legge regionale Calabria 2 luglio 2020, n. 10 interviene sulla disciplina del Piano Casa contenuta nella l.r. 11 agosto 2010, n. 21, aggiornando alcuni requisiti per gli interventi edilizi di ampliamento e di variazione d’uso. Il testo va letto tenendo conto che varie disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 219 del 2021 e che la l.r. 21/2010 è stata successivamente abrogata dalla l.r. 25/2022.
Ambito e finalità dell’intervento
La legge mira a modificare la disciplina straordinaria di sostegno all’attività edilizia residenziale, incidendo sui parametri per ampliamenti volumetrici, distanze, altezze e requisiti temporali degli immobili interessati. L’effetto è limitato al territorio della Regione Calabria.
Interventi sulle distanze e sulle regole edilizie
La legge estende il richiamo non solo alla distanza tra i fabbricati, ma anche alla distanza dai confini, aggiornando così il perimetro delle deroghe e dei vincoli rilevanti nella disciplina del Piano Casa.
Incrementi volumetrici e mutamento di destinazione d’uso
Vengono ampliati i limiti di aumento volumetrico previsti per alcune tipologie di immobili e di interventi:
- per taluni casi l’incremento passa dal 15% al 20%;
- per altri casi l’incremento passa dal 15% al 20% e dal 25% al 30%;
- viene elevato a 700 metri quadrati interni netti il limite dimensionale prima fissato a 500 metri quadrati;
- l’ambito delle destinazioni d’uso viene esteso, includendo anche destinazioni produttive, direzionali, commerciali e artigianali, oltre a quelle residenziali e turistico-ricettive.
È inoltre prevista, per gli immobili esistenti che superino i 1000 metri cubi, la possibilità di ottenere un ampliamento volumetrico fino al 20% della superficie lorda, entro il tetto massimo di 70 metri quadrati, anche per un’unica unità immobiliare, a condizione che sull’intero fabbricato siano eseguite lavorazioni idonee a migliorare di almeno una classe l’efficienza termica o strutturale/sismica.
Riposizionamento dell’edificio e limiti di distanza
La disciplina modificata consente, in termini più ampi, il riposizionamento dell’edificio all’interno delle aree di pertinenza catastale dell’unità immobiliare interessata, anche se tali aree sono state conformate con atti successivi alla realizzazione dell’edificio. La deroga ai limiti di distanza tra fabbricati opera solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria a tale fine e nel rispetto delle norme statali e del d.m. 1444/1968.
Regole sulle altezze e poteri dei comuni
L’altezza massima della nuova edificazione può essere derogata fino all’utilizzo della volumetria realizzabile. I consigli comunali possono tuttavia fissare limiti di altezza, con provvedimento motivato, purché compatibili con la realizzazione dell’aumento di volumetria consentito dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge; quelli adottati oltre il termine sono inefficaci.
Requisiti temporali degli immobili e durata di alcune misure
Gli interventi previsti possono riguardare immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2019, aggiornando il precedente termine di esistenza dell’immobile. Viene inoltre modificato il termine di applicazione di una specifica misura temporanea, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.
Parametri edilizi e requisiti tecnici
Per una specifica fattispecie vengono rivisti i parametri di altezza interna minima, fissando il requisito di almeno 2,20 metri, riducibile a 2,0 metri, al posto dei precedenti 2,30 e 2,10 metri.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Obsolescenza dell’atto
L’atto è oggi da considerarsi deprecato/obsoleto: la legge regionale 21/2010 cui esso si riferisce è stata abrogata e, inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge regionale n. 10/2020. Di conseguenza, la disciplina residua non presenta utilità pratica attuale.
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