DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2002, n. 311
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTesto unico che disciplina il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e le anagrafi delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: iscrizione, eliminazione, trasmissione, conservazione dei dati e rilascio di certificati (generale, penale, civile). Regola l'accesso da parte di autorità giudiziarie, difensori, interessati e pubbliche amministrazioni e fissa termini di cancellazione (es. eliminazione all'80° anno o per morte; termini da 3 a 10 anni secondo il tipo di provvedimento; 5 anni per le sanzioni amministrative). Prevede esclusioni particolari (es. reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2.1.2002).
Testo unico sul casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafi delle sanzioni amministrative
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