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Messaggio

Messaggio numero 16167 del 19-06-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che la riapertura dei termini prevista dalla legge n. 17/2007 riguarda solo agevolazioni fiscali e non si estende ai contributi previdenziali. Le domande presentate per ottenere la definizione automatica dei contributi non possono quindi essere accolte.

Differimento al 31 luglio 2007 per la definizione automatica limitata al settore tributario per i soggetti colpiti dall’alluvione del Piemonte del 1994

Definizione automatica per i soggetti colpiti dall’alluvione del Piemonte del 1994

Il messaggio dell’INPS, emanato dalla Direzione Centrale delle Entrate Contributive il 19 giugno 2007, interviene sull’interpretazione dell’art. 3-quater della legge n. 17 del 26 febbraio 2007. Il documento precisa l’ambito applicativo della riapertura dei termini per la definizione automatica delle posizioni debitorie connesse all’alluvione del novembre 1994 in Piemonte, chiarendo che tale agevolazione è limitata al settore tributario.

Quadro normativo richiamato

La norma citata dispone che, per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, il termine per presentare le domande di cui all’art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 è differito al 31 luglio 2007. La disposizione è applicabile entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2007.

Il messaggio ricorda che la previsione dell’art. 4, comma 90, della legge n. 350/2003 richiama espressamente l’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, cioè norme riferite alla definizione automatica delle sole pendenze di natura fiscale.

Limiti dell’applicazione: esclusione del settore previdenziale

L’INPS evidenzia che non vi è alcun richiamo all’art. 7, comma 1, della legge n. 22/1995, che sarebbe stato necessario per estendere la definizione automatica anche alla sospensione contributiva. Di conseguenza, la riapertura dei termini non comporta l’applicazione dell’istituto ai contributi previdenziali.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato in via definitiva che la definizione agevolata non può essere applicata al settore previdenziale, poiché la norma continua a richiamare esclusivamente disposizioni fiscali. Viene anche sottolineato che gli anni richiamati (1995/1996/1997) non coincidono con il periodo della sospensione contributiva previdenziale, che era stato disposto soltanto da novembre 1994 a novembre 1995.

Effetti operativi per le sedi INPS

Le domande eventualmente presentate dai contribuenti all’Istituto per ottenere la definizione automatica dei contributi previdenziali non possono essere accolte. Le sedi interessate devono assicurare uniformità di comportamento nell’applicazione di tale indirizzo interpretativo.

Conclusione sostanziale

Il documento conferma quindi che il differimento al 31 luglio 2007 opera solo per le posizioni tributarie e non consente alcuna definizione automatica dei debiti contributivi previdenziali connessi all’alluvione del 1994 in Piemonte.

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