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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31922/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, nella sua qualità di amministratrice di sostegno di Fussi Vittoria, è stata accusata di peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriata di complessivi euro 140.000: aveva prelevato somme dai conti e libretti della assistita e le aveva investite in polizze vita "Postafuturo Multiutile" intestate alla assistita ma con indicazione di Siboni come unica beneficiaria. Al decesso della Fussi la ricorrente ha richiesto e ottenuto la liquidazione delle polizze. In cassazione la difesa ha rilevato, tra l'altro, che al momento della riscossione Siboni aveva cessato la qualità di amministratrice di sostegno, che la designazione quale beneficiaria era un atto prodromico non idoneo a integrare l'appropriazione, che mancava il possesso o la disponibilità effettiva delle somme in costanza della carica e che poteva agire in buona fede ritenendo il proprio padre unico erede; inoltre sosteneva l'assenza di autorizzazione del giudice tutelare circa la destinazione a beneficiaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la condanna per peculato. Ha ritenuto provato che, in forza del ruolo pubblico di amministratrice di sostegno, la ricorrente ha ottenuto la disponibilità delle somme della assistita e, sottoscrivendo le polizze indicandosi come unica beneficiaria, ha acquisito un credito certo e liquido a suo favore (anche se esigibile solo alla morte). La successiva riscossione post-mortem è stata considerata funzionalmente connessa all'operato svolto in carica e dunque rilevante ai fini dell'art. 314 c.p., anche se l'effettivo incasso è avvenuto dopo la cessazione della qualifica, secondo l'interpretazione dell'art. 360 c.p. La Corte ha inoltre valorizzato la tempestività della richiesta di liquidazione rispetto alla pubblicazione del testamento, ritenendola indizio della consapevolezza della ricorrente di non avere titolo successorio, e ha escluso la buona fede invocata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata; la ricorrente è stata altresì condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La condotta consistente nell'appropriazione di denaro o beni, avvenuta in connessione con la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, integra il reato di peculato; è stato ritenuto che la designazione della beneficiaria e le operazioni compiute durante la carica sono atti rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie

  • art. 360 cod. pen.

    Applicata nella parte in cui stabilisce l'irrilevanza del momento dell'appropriazione rispetto alla cessazione della qualità pubblicistica: è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni d'ufficio o di servizio e che la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio precedentemente esercitato

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. 18/12/2020)

    Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedura adottata nel caso)

Massime di principio

  • Se chi è amministratore di sostegno impiega o dispone dei fondi dell'assistito in modo tale da creare, durante la carica, un diritto soggettivo a proprio favore (es. designandosi beneficiario di una polizza con somme trasferite nei titoli), tale atto può integrare il presupposto del peculato anche se l'effettiva riscossione avviene dopo la cessazione della carica.
  • La disponibilità o il possesso 'per ragioni di ufficio' si valuta in base alle operazioni compiute durante l'esercizio della funzione: atti prodromici compiuti in carica che rendono certo il credito del responsabile sono rilevanti penalmente.
  • Il buon motivo o la buona fede dell'amministratore devono risultare chiaramente documentati: la mancata trasparenza verso il giudice tutelare, la mancata indicazione della destinazione del denaro e la tempestiva richiesta di liquidazione dopo la pubblicazione del testamento sono indizi contrari alla buona fede.
  • Per chi svolge funzioni di tutela/amministrazione di sostegno è fondamentale ottenere autorizzazioni specifiche e rendere manifesta al giudice la destinazione degli investimenti o beneficiari, evitando conflitti di interesse o l'autodesignazione come beneficiario.
  • In situazioni simili, la valutazione dei tempi (data delle operazioni, pubblicazione del testamento, istanza di liquidazione) è cruciale: una correlazione temporale ravvicinata con atti che rendono noto l'assenza di titolo ereditario può aggravare la valutazione di colpevolezza.

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