DECRETO LEGISLATIVO 15 luglio 2015, n. 112
Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto recepisce la direttiva 2012/34/UE e disciplina accesso, gestione e uso dell’infrastruttura ferroviaria, assegnazione della capacità, canoni e licenze. Stabilisce i principi di indipendenza e separazione contabile, i requisiti e i controlli sulle imprese ferroviarie e la pianificazione strategica della rete. L’estratto comprende gli articoli 1-9 e l’inizio dell’articolo 10.
Accesso al mercato e regolazione del trasporto ferroviario
Regolazione dell’accesso al mercato ferroviario
Il decreto attua la direttiva 2012/34/UE e disciplina l’utilizzo e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, l’attività delle imprese ferroviarie, il rilascio e la revisione delle licenze, i canoni e l’assegnazione della capacità. L’estratto fornito illustra le disposizioni iniziali del decreto, fino all’avvio della disciplina del certificato di sicurezza.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La disciplina riguarda le infrastrutture utilizzate per servizi ferroviari nazionali e internazionali e i servizi delle imprese operanti in Italia. Regola inoltre le licenze delle imprese stabilite in Italia, i principi di determinazione e riscossione dei canoni e l’assegnazione della capacità ferroviaria.
Sono esclusi:
- le reti locali e regionali isolate per passeggeri e le imprese che vi svolgono esclusivamente servizi urbani, extraurbani o regionali;
- le reti destinate unicamente a servizi passeggeri urbani e suburbani e le imprese che vi svolgono esclusivamente servizi urbani ed extraurbani;
- le infrastrutture ferroviarie private destinate esclusivamente alle operazioni merci del proprietario e le imprese che vi svolgono soltanto servizi merci.
Se un’impresa ferroviaria esclusa in quanto operante su reti urbane, suburbane o regionali è controllata, direttamente o indirettamente, da un’impresa o entità che svolge o integra altri servizi ferroviari, le si applicano le disposizioni indicate dal decreto in materia di separazione e indipendenza, licenza e contabilità.
Le reti ricadenti nel decreto per le quali le funzioni di programmazione e amministrazione sono attribuite alle Regioni sono regolate secondo i principi della direttiva e del decreto, anche per accesso, trasporto, gestione e assegnazione della capacità. Per tali reti le funzioni dell’organismo di regolazione sono esercitate dall’Autorità di regolazione dei trasporti.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve individuare tali reti con decreto, previa intesa in Conferenza permanente e sentito l’organismo di regolazione. Fino all’emanazione si applica il decreto ministeriale 5 agosto 2005. L’elenco va aggiornato periodicamente, almeno ogni cinque anni, tenendo conto dell’evoluzione del mercato; le esclusioni di infrastrutture locali non strategiche devono essere previamente notificate alla Commissione europea.
Pianificazione strategica della rete
Entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma, il Ministero trasmette alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata e all’Autorità di regolazione dei trasporti il Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM), di durata almeno decennale. Il documento definisce gli indirizzi di lungo periodo per lo sviluppo della rete e della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, la promozione del trasporto multimodale e l’integrazione delle esigenze industriali e logistiche.
Il DSPM comprende la ricognizione delle esigenze di mobilità e dei fabbisogni manutentivi; gli interventi per gestione, manutenzione e rafforzamento della rete; i criteri di valutazione ambientale, economica e sociale e gli standard di sicurezza e resilienza, anche rispetto ai cambiamenti climatici. Individua inoltre gli assi strategici e le priorità per sicurezza, sviluppo tecnologico, direttrici e progetti da rivedere, progettazione, collegamenti di ultimo miglio a porti e aeroporti e localizzazione degli interventi, con specifica indicazione di quelli nel Mezzogiorno in conformità alla normativa richiamata.
Il documento indica anche le linee delle sperimentazioni tecnologiche e ambientali, le metodologie di valutazione degli investimenti — inclusi sostenibilità sociale e accessibilità per le persone con disabilità — e la strategia pluriennale degli investimenti, calibrata sui fabbisogni logistici industriali e volta a favorire il trasporto ferroviario merci e la connessione delle aree industriali e dei nodi logistici alla rete.
Le Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata e l’Autorità di regolazione dei trasporti si esprimono entro 30 giorni dalla ricezione; l’Autorità valuta la coerenza degli investimenti con le esigenze di mercato raccolte attraverso i meccanismi di coordinamento previsti dalla direttiva. Decorso il termine, il Ministero approva il DSPM con proprio decreto. Il documento è aggiornato dopo tre anni o in caso di mutamenti eccezionali degli scenari.
Principi di organizzazione e concorrenza
Le attività ferroviarie devono rispettare l’autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle imprese; l’indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura e la separazione contabile o organizzativa tra gestione della rete e trasporto; la libertà di accesso al mercato merci e passeggeri a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie; nonché la possibilità di risanamento finanziario delle imprese pubbliche o controllate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. L’attuazione di questi principi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le imprese ferroviarie stabilite in Italia operano con autonomia amministrativa, economica e contabile e devono mantenere patrimonio, bilancio e contabilità distinti da quelli dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. Sono gestite secondo i principi applicabili alle società commerciali anche quando soggette a obblighi o contratti di servizio pubblico. Definiscono programmi di attività, investimenti e finanziamento diretti all’equilibrio finanziario e agli obiettivi tecnici, commerciali e finanziari.
Nel rispetto degli orientamenti generali, dei piani o contratti nazionali e delle disposizioni richiamate dal decreto, le imprese sono libere di organizzarsi, definire fornitura, commercializzazione e tariffe dei servizi, assumere decisioni sul personale, sul patrimonio e sugli acquisti, sviluppare mercato e tecnologie e avviare attività connesse al settore ferroviario. Per le imprese detenute o controllate dallo Stato, gli azionisti possono riservarsi l’approvazione preventiva delle principali decisioni gestionali, secondo le regole societarie applicabili alle società per azioni private; restano ferme le competenze degli organi di vigilanza sulle nomine del consiglio di amministrazione.
Contabilità e bilancio
Le imprese ferroviarie pubblicano il bilancio annuale e tengono distinti e pubblicano i conti economici e le situazioni patrimoniali-finanziarie relativi al trasporto merci e al trasporto passeggeri. I fondi pubblici destinati ai servizi di trasporto pubblico devono risultare separatamente e non possono essere trasferiti ad altri servizi o attività.
Se l’impresa gestisce anche l’infrastruttura, devono essere separati e pubblicati i conti relativi al trasporto e quelli relativi alla gestione della rete. Il finanziamento pubblico concesso a uno dei due settori non può essere trasferito all’altro e deve essere evidenziato contabilmente. La tenuta dei conti deve permettere di verificare il rispetto dei divieti di trasferimento e l’utilizzo delle entrate da canoni e delle eccedenze derivanti da attività commerciali. Resta salva la disposizione richiamata del decreto-legge n. 201 del 2011.
Accesso all’infrastruttura e licenza
L’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura per svolgere trasporto ferroviario richiedono che l’impresa disponga della licenza corrispondente al servizio, del certificato di sicurezza rilasciato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il gestore. Le condizioni contrattuali devono essere trasparenti e non discriminatorie e pubblicate nel prospetto informativo della rete. Il gestore verifica che l’impresa possieda una licenza rilasciata dall’Italia o da un altro Stato membro.
Le imprese con sede fuori dall’Unione europea, o loro controllate, devono inoltre possedere il titolo autorizzatorio ministeriale che consente i servizi sul territorio nazionale a condizioni di reciprocità. La licenza è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese stabilite in Italia la cui attività principale consiste nel trasporto ferroviario. La domanda, soggetta a imposta di bollo, specifica i servizi da svolgere ed è corredata dalla documentazione richiesta dalle procedure pubblicate dal Ministero.
Il Ministero rilascia la licenza entro 90 giorni dalla ricezione delle informazioni complete; il diniego deve essere motivato ed è impugnabile in sede giurisdizionale. Il rilascio è comunicato alle autorità e agli organismi indicati dal decreto. Alla domanda è dovuto un diritto commisurato ai costi di istruttoria, verifiche, controlli e procedure di rilascio o modifica.
Requisiti per il rilascio della licenza
L’impresa deve dimostrare onorabilità, capacità finanziaria, competenza professionale e adeguata copertura della responsabilità civile.
I requisiti di onorabilità comprendono, tra l’altro, l’assenza di procedure concorsuali rilevanti, salvo riabilitazione nei casi previsti; l’assenza di condanne definitive per le categorie di reati indicate, di condanne per violazioni gravi o ripetute degli obblighi previdenziali, lavoristici, di sicurezza sul lavoro e doganali pertinenti, di misure di prevenzione e dei divieti previsti dalla normativa antimafia, nonché l’assenza di condanne definitive per gravi violazioni di leggi specifiche sui trasporti e per gravi illeciti penali connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti. I requisiti devono essere posseduti dai titolari di imprese individuali, dai soci delle società di persone, dai soci accomandatari e, per le altre società, dagli amministratori delegati e dai rappresentanti legali. Per le imprese diverse da quelle individuali, il requisito relativo alle procedure concorsuali deve sussistere anche in capo alla persona giuridica.
La capacità finanziaria consiste nella capacità di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, sulla base di presupposti realistici, per almeno 12 mesi. La domanda deve documentare risorse finanziarie disponibili, garanzie e attività realizzabili, capitale di esercizio, costi operativi e di acquisizione, oneri patrimoniali, imposte e contributi sociali. La valutazione è attestata da una relazione di un revisore o esperto contabile giurato, terzo e indipendente, accompagnata da documentazione bancaria. Arretrati ingenti o ricorrenti di imposte o contributi sociali escludono il possesso del requisito.
La competenza professionale richiede un’organizzazione gestionale efficiente e conoscenze ed esperienza adeguate per controllare e supervisionare in sicurezza i servizi. La domanda documenta le caratteristiche e la manutenzione del materiale rotabile e le qualifiche e la formazione del personale responsabile della sicurezza; tali informazioni possono essere sostituite da un piano organico per acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione. Il possesso del certificato di sicurezza soddisfa il requisito di competenza professionale.
L’impresa deve essere coperta da assicurazione o da garanzie adeguate, a condizioni di mercato e secondo la normativa nazionale e internazionale, per la responsabilità civile derivante da incidenti, con riguardo in particolare a passeggeri, bagagli, merci, posta e terzi. Il livello minimo assicurativo è determinato con decreto ministeriale, dopo una relazione motivata dei gestori dell’infrastruttura e il parere dell’organismo di regolazione, tenendo conto dei tipi di servizio e dei relativi rischi. Il richiedente allega l’impegno a disporre della copertura al momento dell’avvio dell’attività.
Durata, verifiche e vicende della licenza
La licenza ha durata illimitata, ma il Ministero può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti, anche mediante ispezioni, quando sussistono fondati dubbi. È previsto un riesame di ciascuna posizione ogni cinque anni. Le imprese devono fornire annualmente i bilanci consolidati, un rapporto sul traffico e sui servizi prestati e una relazione sui controlli di qualità, sulla soddisfazione della clientela, sui ritardi e sui rimborsi.
Il Ministero revoca la licenza se mancano i titoli o i requisiti e può sospenderne l’efficacia, per non oltre 30 giorni, quando sussistono fondati dubbi e sono necessari accertamenti. Se la perdita dei requisiti di capacità finanziaria determina sospensione o revoca, può essere rilasciata una licenza temporanea per la riorganizzazione dell’impresa, per un massimo di sei mesi, purché non sia compromessa la sicurezza. Qualora emergano dubbi sui requisiti di un’impresa licenziata da un altro Stato membro, il Ministero informa tempestivamente l’autorità di quello Stato.
Il Ministero può sospendere la licenza o richiedere la conferma della domanda se l’impresa interrompe l’attività per oltre sei mesi o non la avvia entro sei mesi dal rilascio. Può essere chiesto un termine maggiore, adeguatamente motivato, tenuto conto della specificità dei servizi, ma le proroghe non possono superare complessivamente due anni né essere ulteriormente richieste oltre tale limite. La proroga o la sospensione comportano l’obbligo di trasmettere al Ministero, ogni sei mesi, un rapporto sullo stato delle attività preparatorie, sulle modifiche societarie e sulle criticità sopravvenute.
La licenza deve essere sottoposta a conferma in caso di modifiche della configurazione giuridica dell’impresa, in particolare per fusione, incorporazione o acquisizione del controllo. L’impresa può proseguire l’attività durante la richiesta, salvo sospensione motivata per ragioni di sicurezza. Nei casi pertinenti il Ministero verifica anche la permanenza delle condizioni per il titolo autorizzatorio. L’estensione o la modifica rilevante dell’attività richiedono la revisione della licenza. La licenza può inoltre essere revocata in caso di procedura concorsuale quando non vi siano realistiche possibilità di una ristrutturazione soddisfacente entro un periodo ragionevole. I provvedimenti di revoca, sospensione o modifica sono comunicati agli organismi e al gestore indicati dal decreto.
Definizioni rilevanti nell’estratto
Il decreto definisce, tra gli altri, impresa ferroviaria e gestore dell’infrastruttura, distinguendo le funzioni di sviluppo, esercizio, manutenzione, rinnovo e potenziamento della rete. Sono inoltre precisati i concetti di funzioni essenziali del gestore — assegnazione delle tracce e imposizione dei canoni —, capacità e assegnazione della capacità, infrastruttura saturata, coordinamento, accordo quadro, prospetto informativo della rete, traccia oraria e orario di servizio.
Sono definiti anche richiedente, impianto e operatore di impianto di servizio, percorso alternativo e alternativa valida, servizi ferroviari internazionali, urbani, extraurbani e regionali, nonché impresa a integrazione verticale, biglietto cumulativo e servizi passeggeri ad alta velocità, intesi come servizi su linee appositamente costruite e attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h.
Certificato di sicurezza
L’articolo 10, nell’unica parte riportata nell’estratto, indica che il certificato di sicurezza è finalizzato a garantire lo svolgimento sicuro e affidabile dei servizi ferroviari. Il testo fornito si interrompe prima della disciplina delle condizioni e delle procedure di rilascio.
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