LEGGE 7 marzo 2001, n. 58
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce nel 2001 un fondo presso il Ministero degli Affari Esteri per programmi integrati di sminamento umanitario e bonifica di aree con residuati bellici (educazione preventiva, censimento/mappatura, bonifica, assistenza alle vittime, sviluppo comunitario, trasferimento tecnologico, formazione di operatori locali e sensibilizzazione contro mine e munizioni a grappolo). Dotazione: lire 5 mld (2001), 19 mld (2002), 5 mld (2003); stanziamenti successivi disciplinati dalla legge n.468/1978. Dal 2011 il fondo comprende anche la bonifica e l'assistenza per residui di munizioni a grappolo (Convenzione di Oslo). Prevede decreti attuativi e relazione annuale al Parlamento.
Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica da residuati bellici
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