L.R. Toscana 3/2026
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026. Attuazione impegni con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione a seguito di esame leggi regionali approvate a giugno e luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale corregge e aggiorna varie disposizioni toscane in materia finanziaria, forestazione, sanità e sociale, educazione alimentare e caregiver familiare. Interviene su norme già vigenti, precisa alcuni riferimenti e aggiorna la copertura finanziaria della l.r. 42/2025. Non introduce oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e opera nel territorio della Toscana.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026 della Toscana
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026
La legge interviene sull’ordinamento regionale della Toscana con modifiche puntuali e correttive a diverse leggi regionali già vigenti. L’obiettivo è adeguare riferimenti, precisare discipline settoriali e rendere coerenti alcune disposizioni finanziarie e organizzative in materia di sanità, sociale, forestazione, educazione alimentare e caregiver familiare.
Correzioni di carattere finanziario e coperture
Il provvedimento rettifica un refuso nella disciplina del contributo straordinario al Comune di Scarperia e San Piero per il miglioramento della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve, sostituendo il riferimento all’anno 2025 con quello al 2026.
Modifica anche la norma finanziaria della l.r. 42/2025 sulla promozione della cultura di pace, ribadendo che:
- dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
- il finanziamento degli interventi è assicurato con risorse già stanziate nel bilancio 2025-2027;
- sono destinati euro 70.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo;
- sono destinati euro 50.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per organi istituzionali.
Forestazione e aree percorse dal fuoco
Nella legge forestale toscana vengono aggiornate le denominazioni del Comando dei Carabinieri competente in materia forestale e ambientale, sia nel catasto delle aree percorse dal fuoco sia nella banca dati delle aree percorse dal fuoco. La disciplina sostanziale resta invariata, ma i riferimenti organizzativi sono resi coerenti con la denominazione corretta del corpo dell’Arma.
Servizio sanitario regionale
In materia sanitaria, la legge introduce due precisazioni rilevanti.
Per il fondo sanitario regionale, la previsione sulle risorse della lettera b bis) viene integrata con il vincolo del rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.
Per la continuità assistenziale pediatrica, la norma sostituisce il riferimento ai soli pediatri o specializzandi in pediatria con quello al personale medico specializzato in pediatria o in discipline equipollenti, ampliando il novero dei professionisti impiegabili.
Fondo regionale per la non autosufficienza
La disciplina dei destinatari delle prestazioni viene aggiornata per ricomprendere espressamente le persone che si trovano in condizione di non autosufficienza o di disabilità, accertata secondo le norme vigenti, e che siano state valutate dall’UVM o dall’UVMD.
Sono inoltre precisati i compiti delle unità di valutazione multidisciplinare:
- viene eliminato un riferimento alla qualificazione “professionale”;
- per l’UVMD si chiarisce che la valutazione e il progetto di vita sono svolti, ove necessario, entro sessanta giorni dall’istanza;
- il progetto di vita deve essere elaborato secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali;
- nel progetto di assistenza individualizzato il termine richiamato è aggiornato da 5 a 6;
- nella valutazione multidimensionale il riferimento passa dai “livelli di gravità” ai “bisogni”.
Educazione alimentare
La legge amplia i destinatari delle azioni di educazione alimentare includendo, oltre al personale non docente, anche il personale educativo. Viene inoltre precisato che una parte degli interventi riguarda i servizi educativi per la prima infanzia.
Caregiver familiare
Nella rete di sostegno al caregiver familiare si ridefiniscono i soggetti di riferimento: il medico di medicina generale è indicato come referente terapeutico del familiare assistito, mentre l’infermiere, nell’ambito del PAI o del progetto di vita, assume la funzione di referente per le attività infermieristiche.
Regime finanziario finale
La legge stabilisce infine che dall’attuazione delle sue disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che le attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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