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Circolare

Circolare numero 30 del 27-03-2026

Con la presente circolare si riepilogano i termini e le modalità di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna e riepiloga la disciplina sui termini di erogazione e sulle modalità di rateizzazione del TFS/TFR per i dipendenti pubblici alla luce della legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 198 L. n. 199/2025) che riduce il termine dilatorio da 12 a 9 mesi per le cessazioni correlate al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia con decorrenza dal 1° gennaio 2027. Restano confermati termini specifici per decesso/inabilità (105 giorni), dimissioni/altre causali (24 mesi) e le regole di rateizzazione e interessi in caso di ritardo.

Termini di liquidazione e pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici; novità introdotte dall'art. 1, comma 198, L. n. 199/2025 (riduzione del termine dilatorio da 12 a 9 mesi dal 01/01/2027)

Punti principali

Novità normativa principale

L'art. 1, comma 198, L. n. 199/2025 sostituisce "dodici mesi" con "nove mesi" nell'art. 3, comma 2, D.L. n. 79/1997 per le cessazioni dovute al raggiungimento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027; l'applicazione è limitata ai casi di collocamento a riposo per limiti di età/servizio e collocamento d'ufficio.

Termini generali di pagamento

Decessi e inabilità: entro 105 giorni; cessazioni per raggiungimento limiti di età/fine incarico/resoluzione per pensione anticipata: decorrenza a 12 mesi (per chi matura entro il 31/12/2026) o a 9 mesi (per chi matura da 01/01/2027) ed entro i 3 mesi successivi; dimissioni volontarie e altre causali non previste: dopo 24 mesi ed entro i successivi 3 mesi.

Rateizzazione del TFS/TFR

Pagamenti in unica soluzione se l'importo lordo ≤ €50.000; in due annualità se > €50.000 e < €100.000 (primo anno €50.000); in tre annualità se ≥ €100.000 (primi due anni €50.000 ciascuno). Le rate successive alla prima sono corrisposte dopo 12 mesi dal primo pagamento.

Personale in regime di diritto pubblico (art. 3 D.Lgs. n. 165/2001)

Magistrati, avvocati/procuratori dello Stato, professori/ricercatori ecc. seguono la disciplina della liquidazione del TFS; per le cessazioni per pensione di vecchiaia si applicano i termini 12/9 mesi secondo la decorrenza normativa sopra indicata.

Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

I termini generali si applicano anche al personale militare e di sicurezza; la riduzione a 9 mesi opera pure per il collocamento in ausiliaria in relazione ai soggetti che maturano la vecchiaia dal 01/01/2027; nei casi di cumulo si fa riferimento ai requisiti anagrafici/contributivi della generalità dei lavoratori.

Personale del comparto scuola

La cessazione può avere effetto al 1° settembre se il requisito è maturato entro il 31 dicembre dell'anno; per pensionamenti disciplinati da norme speciali (quota 100/102, precoci, gravosi, cumulo ecc.) la decorrenza dei termini è collegata alla data teorica/effettiva di conseguimento del requisito pensionistico.

Decorrenze per casi particolari (cumulo, APE sociale, quota 100/102, precoci ecc.)

Per cumulo e APE sociale i termini decorrono dalla data di compimento dell'età prevista per la vecchiaia (normalmente 12 mesi + 3 mesi). Per quota 100/102 e pensione anticipata flessibile i termini decorrono dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o, se più favorevole, dall'età anagrafica (12 mesi + 3 o 24 mesi + 3 a seconda dei casi). La data va adeguata agli incrementi di speranza di vita previsti per il biennio 2027-2028.

Inabilità e cumulo

La cessazione per inabilità dà diritto al pagamento entro 105 giorni anche se il soggetto esercita la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi; il termine è indipendente dall'ottenimento del diritto a pensione.

Cessazione senza diritto a pensione e domanda successiva

Chi cessa senza requisito pensionistico e presenta entro 24 mesi domanda per cumulo/precoci/quota100/102 o simili vede il termine di pagamento differito alla data di maturazione del requisito; dopo 24 mesi dalla cessazione eventuali domande non posticipano più il pagamento.

Rapporti a tempo determinato

Se la cessazione è per scadenza di un rapporto a tempo determinato si applica l'ordinaria decorrenza per fine incarico (12 mesi + 3), con esclusione dell'applicazione del comma relativo al cumulo quando previsto.

Interessi per ritardato pagamento

Il mancato rispetto dei termini comporta il pagamento degli interessi legali per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.

Conferma della rateizzazione e fonti

Resta ferma la disciplina della rateizzazione introdotta negli anni precedenti; la circolare richiama le norme di riferimento principali (D.L. n. 79/1997, modifiche legislative successive, L. n. 199/2025) e le circolari/messaggi interpretativi citati.

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