Circolare numero 34 del 27-03-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l'Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione del 1° dicembre 2025 tra INPS ed E.SE.LAV. per la riscossione, tramite modello F24 con codice tributo "ESE6", dei contributi destinati all'Ente. Vengono specificate le modalità di versamento e contabilizzazione (incluso l'invio dei dati via UniEmens), le verifiche e il riversamento delle somme (98%/2% con trattenute per costi), le regole di accesso ai dati, i costi e le relative modalità di fatturazione e conguaglio, nonché le clausole di responsabilità, recesso, sospensione e le istruzioni contabili specifiche (conto GPA18418). La convenzione è valida fino al 31/12/2026 e rinnovabile su richiesta.
Convenzione INPS - riscossione contributi per l'Ente Bilaterale E.SE.LAV. (codice tributo "ESE6")
Punti principali
Premessa
Convenzione sottoscritta il 1° dicembre 2025 tra INPS ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.), valida fino al 31/12/2026 e rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta PEC entro giugno 2026; possibilità di recesso da entrambe le parti tramite PEC.
Modalità di riscossione e compilazione F24
I contributi vengono riscosi dall'INPS unitamente ai contributi obbligatori; il versamento avviene con modello F24 utilizzando il codice tributo "ESE6" (risoluzione n. 5/E del 4/2/2026). Indicazioni obbligatorie su sezioni e campi del F24 (codice sede, matricola INPS, periodo MM/AAAA, causale "ESE6" in importi a debito). L'Ente informa i datori di lavoro sulle modalità operative.
Misura del contributo
La misura e periodicità del contributo sono comunicate dall'Ente all'INPS e dichiarate dall'Ente stesso al momento della convenzione; l'Ente è responsabile delle comunicazioni ai datori di lavoro e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Compilazione flusso UniEmens
I datori di lavoro devono inserire nel flusso UniEmens, nel percorso indicato, il codice "ESE6" in <CodConv> e l'importo individuale in <Importo> con l'attributo <Periodo> nel formato "AAAA-MM", affinando la corrispondenza con il versamento F24.
Riversamento, controlli e trattenuta 98%/2%
INPS verifica coerenza tra F24 e UniEmens e può segnalare discrepanze all'Agenzia delle Entrate o all'Ente/datori di lavoro. I versamenti all'Ente sono effettuati al netto dei rimborsi spese e di eventuali compensazioni indebite: di norma il 98% delle somme viene riversato il mese successivo all'elaborazione; il 2% residuo è trattenuto per conguaglio sui costi (par. 7). Soglia minima di versamento pari a 50,00 euro mensili; importi inferiori accantonati. Pagamenti su conto comunicato dall'Ente (IBAN) e soggetti a verifica DURC; INPS non responsabile per IBAN errato o ritardi dovuti a esigenze operative.
Fornitura dati e accesso
Dati estratti dai sistemi INPS al completamento delle elaborazioni UniEmens e resi disponibili tramite il servizio "Enti bilaterali: download dei file dati". Accesso consentito a operatori autorizzati dell'Ente mediante SPID livello 2, CIE livello 3 o CNS; abilitazioni e revoche da richiedere via PEC con modulo e documenti di identità. Specifiche tecniche nei "Tracciati File Enti Bilaterali"; assistenza a assistenza.entibilaterali@inps.it.
Costi e fatturazione
Oneri a carico dell'Ente: a) 7.200,00 euro una tantum per sviluppo procedure (già corrisposto); b) 1.900,00 euro annui per costi ricorrenti; c) 0,32 euro per ogni rigo F24; d) rimborso oneri dell'Agenzia delle Entrate. Le voci b) e d) sono conguagliate con la trattenuta del 2% entro maggio dell'anno successivo; eventuale residuo da pagare tramite bonifico sul conto di contabilità speciale indicato. INPS può rivedere annualmente b) e c) e comunicare variazioni, consentendo all'Ente recesso entro 60 giorni.
Clausola di salvaguardia
INPS è esonerato da responsabilità verso datori di lavoro e terzi per l'attuazione della convenzione, inclusi pignoramenti sulle somme; eventuali restituzioni o controversie devono essere gestite tra Ente e datori di lavoro.
Recesso, risoluzione e sospensione
INPS può esercitare risoluzione per le cause previste; la convenzione è risolta di diritto se l'Ente non paga i debiti per i costi entro il termine assegnato. In caso di cessazione o recesso il servizio cessa immediatamente (con tempi tecnici). INPS può sospendere la convenzione se l'Ente è soggetto a procedimenti per reati patrimoniali. Comunicazioni via PEC.
Istruzioni contabili
Si rinvia alla circolare n. 112/2024 per la contabilizzazione; per E.SE.LAV. è istituito il conto di debito GPA18418 - "Debito per contributi verso E.SE.LAV - codice ESE6". Allegata variazione al piano dei conti (Allegato n.2).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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