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Circolare

Circolare numero 34 del 27-03-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l'Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione del 1° dicembre 2025 tra INPS ed E.SE.LAV. per la riscossione, tramite modello F24 con codice tributo "ESE6", dei contributi destinati all'Ente. Vengono specificate le modalità di versamento e contabilizzazione (incluso l'invio dei dati via UniEmens), le verifiche e il riversamento delle somme (98%/2% con trattenute per costi), le regole di accesso ai dati, i costi e le relative modalità di fatturazione e conguaglio, nonché le clausole di responsabilità, recesso, sospensione e le istruzioni contabili specifiche (conto GPA18418). La convenzione è valida fino al 31/12/2026 e rinnovabile su richiesta.

Convenzione INPS - riscossione contributi per l'Ente Bilaterale E.SE.LAV. (codice tributo "ESE6")

Punti principali

Premessa

Convenzione sottoscritta il 1° dicembre 2025 tra INPS ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.), valida fino al 31/12/2026 e rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta PEC entro giugno 2026; possibilità di recesso da entrambe le parti tramite PEC.

Modalità di riscossione e compilazione F24

I contributi vengono riscosi dall'INPS unitamente ai contributi obbligatori; il versamento avviene con modello F24 utilizzando il codice tributo "ESE6" (risoluzione n. 5/E del 4/2/2026). Indicazioni obbligatorie su sezioni e campi del F24 (codice sede, matricola INPS, periodo MM/AAAA, causale "ESE6" in importi a debito). L'Ente informa i datori di lavoro sulle modalità operative.

Misura del contributo

La misura e periodicità del contributo sono comunicate dall'Ente all'INPS e dichiarate dall'Ente stesso al momento della convenzione; l'Ente è responsabile delle comunicazioni ai datori di lavoro e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Compilazione flusso UniEmens

I datori di lavoro devono inserire nel flusso UniEmens, nel percorso indicato, il codice "ESE6" in <CodConv> e l'importo individuale in <Importo> con l'attributo <Periodo> nel formato "AAAA-MM", affinando la corrispondenza con il versamento F24.

Riversamento, controlli e trattenuta 98%/2%

INPS verifica coerenza tra F24 e UniEmens e può segnalare discrepanze all'Agenzia delle Entrate o all'Ente/datori di lavoro. I versamenti all'Ente sono effettuati al netto dei rimborsi spese e di eventuali compensazioni indebite: di norma il 98% delle somme viene riversato il mese successivo all'elaborazione; il 2% residuo è trattenuto per conguaglio sui costi (par. 7). Soglia minima di versamento pari a 50,00 euro mensili; importi inferiori accantonati. Pagamenti su conto comunicato dall'Ente (IBAN) e soggetti a verifica DURC; INPS non responsabile per IBAN errato o ritardi dovuti a esigenze operative.

Fornitura dati e accesso

Dati estratti dai sistemi INPS al completamento delle elaborazioni UniEmens e resi disponibili tramite il servizio "Enti bilaterali: download dei file dati". Accesso consentito a operatori autorizzati dell'Ente mediante SPID livello 2, CIE livello 3 o CNS; abilitazioni e revoche da richiedere via PEC con modulo e documenti di identità. Specifiche tecniche nei "Tracciati File Enti Bilaterali"; assistenza a assistenza.entibilaterali@inps.it.

Costi e fatturazione

Oneri a carico dell'Ente: a) 7.200,00 euro una tantum per sviluppo procedure (già corrisposto); b) 1.900,00 euro annui per costi ricorrenti; c) 0,32 euro per ogni rigo F24; d) rimborso oneri dell'Agenzia delle Entrate. Le voci b) e d) sono conguagliate con la trattenuta del 2% entro maggio dell'anno successivo; eventuale residuo da pagare tramite bonifico sul conto di contabilità speciale indicato. INPS può rivedere annualmente b) e c) e comunicare variazioni, consentendo all'Ente recesso entro 60 giorni.

Clausola di salvaguardia

INPS è esonerato da responsabilità verso datori di lavoro e terzi per l'attuazione della convenzione, inclusi pignoramenti sulle somme; eventuali restituzioni o controversie devono essere gestite tra Ente e datori di lavoro.

Recesso, risoluzione e sospensione

INPS può esercitare risoluzione per le cause previste; la convenzione è risolta di diritto se l'Ente non paga i debiti per i costi entro il termine assegnato. In caso di cessazione o recesso il servizio cessa immediatamente (con tempi tecnici). INPS può sospendere la convenzione se l'Ente è soggetto a procedimenti per reati patrimoniali. Comunicazioni via PEC.

Istruzioni contabili

Si rinvia alla circolare n. 112/2024 per la contabilizzazione; per E.SE.LAV. è istituito il conto di debito GPA18418 - "Debito per contributi verso E.SE.LAV - codice ESE6". Allegata variazione al piano dei conti (Allegato n.2).

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