L.R. Toscana 59/2001
Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA - e norme per il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 59/2001 modifica le norme su agricoltura, foreste, caccia e pesca e la disciplina di ARTEA/CAA. Introduce l’adeguamento dei CAAP ai requisiti ministeriali dei CAA, con domanda di abilitazione nei termini fissati dalla Giunta; in mancanza o in caso di rigetto, l’autorizzazione è revocata. Le nuove disposizioni operano dall’emanazione della deliberazione regionale prevista.
Modifiche alla disciplina toscana in materia di semplificazione amministrativa agricola e di centri di assistenza agricola (CAA) e ARTEA
Modifiche alla disciplina regionale su agricoltura e servizi di assistenza
La legge regionale Toscana 10 dicembre 2001, n. 59 interviene sulla normativa regionale in materia di snellimento e semplificazione amministrativa per agricoltura, foreste, caccia e pesca, nonché sulla disciplina dell’ARTEA e dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Il testo consolidato qui disponibile contiene soprattutto norme di modifica e regole finali/transitorie che regolano il passaggio dai CAAP ai CAA.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento modifica la legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 e la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60. Le modifiche incidono sulla disciplina organizzativa e procedimentale del settore agricolo regionale e sul sistema di assistenza agli agricoltori, coordinandolo con i requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dalla normativa ministeriale.
Regime transitorio per i CAAP e passaggio ai CAA
I centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) già autorizzati dalla Regione ai sensi della l.r. n. 11/1998 devono adeguare la propria struttura societaria e operativa ai requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale 27 marzo 2001. L’adeguamento e la successiva domanda di abilitazione a CAA devono avvenire entro il termine stabilito da una deliberazione della Giunta regionale.
La richiesta di abilitazione deve essere corredata dalla documentazione pertinente. Se la domanda non viene presentata nei termini oppure il procedimento si conclude con rigetto, l’autorizzazione regionale è revocata. Restano però salve le convenzioni in corso al momento della revoca.
Procedura di abilitazione
Dalla presentazione della richiesta, la Regione dispone di trenta giorni per verificare i requisiti e rilasciare l’abilitazione come centro autorizzato di assistenza agricola, secondo la disciplina dell’articolo 6 della l.r. n. 11/1998 come modificato dalla presente legge. La norma configura quindi un procedimento amministrativo accelerato, con controllo regionale dei requisiti e rilascio dell’abilitazione entro un termine breve.
Decorrenza ed efficacia delle modifiche
Le modifiche introdotte agli articoli richiamati della l.r. n. 11/1998 e della l.r. n. 60/1999 producono effetto dall’emanazione della deliberazione della Giunta regionale prevista per fissare il termine di adeguamento dei CAAP. La data di riferimento non è quindi immediata in assoluto, ma collegata all’atto amministrativo regionale che avvia concretamente il regime transitorio.
Rapporti giuridici in corso
Il CAAP che viene abilitato come CAA conserva a ogni effetto la titolarità dei rapporti giuridici in corso al momento della trasformazione. La disposizione tutela la continuità dei rapporti già instaurati, evitando soluzione di continuità nella gestione delle attività e delle convenzioni.
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