L.R. Toscana 60/2001
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 60 del 10 dicembre 2001 modifica la disciplina dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese, incidendo sul funzionamento dell’ente, sulla governance, sui rapporti con la Regione e sugli aspetti patrimoniali e finanziari. Si tratta di una norma di modifica stabile, non limitata a un esercizio o a un evento specifico, salvo le singole disposizioni transitorie eventualmente richiamate nel testo consolidato.
Modifiche alla legge istitutiva dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese
Modifiche alla disciplina dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese
La legge regionale Toscana 10 dicembre 2001, n. 60 interviene sulla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 istitutiva dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese. Il provvedimento aggiorna la disciplina dell’ente regionale agricolo, incidendo sulla sua organizzazione, sulle funzioni e sui profili gestionali ed economico-finanziari.
Ambito di intervento
La legge non istituisce un nuovo assetto autonomo, ma modifica la normativa già vigente sull’Azienda Regionale Agricola di Alberese. Il suo effetto si inserisce quindi nel quadro della disciplina regionale toscana dell’ente, con applicazione limitata al territorio della Regione Toscana.
Oggetto delle modifiche
Il contenuto della legge è quello tipico di un intervento di novellazione della legge istitutiva dell’azienda agricola regionale. In particolare, essa opera aggiornamenti alla disciplina preesistente in materia di:
- organizzazione dell’ente;
- rapporti con la Regione;
- gestione amministrativa e patrimoniale;
- profili finanziari e contabili;
- eventuali disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.
Effetti sulla disciplina vigente
A seguito dell’intervento legislativo, la disciplina dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese deve intendersi quella risultante dalle modifiche apportate alla legge regionale n. 83 del 1995. Il testo consolidato va quindi letto come un unico insieme normativo, comprensivo delle integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge del 2001.
Portata temporale e utilità pratica
La legge non appare legata a un’esigenza temporanea o a un solo esercizio finanziario; si tratta di una modifica ordinamentale destinata a incidere stabilmente sulla normativa dell’ente. Perciò non risulta deprecata in quanto tale, poiché continua a rilevare come base della disciplina consolidata, salvo successive modifiche o abrogazioni non presenti nel testo fornito.
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