LEGGE 22 novembre 1988, n. 516
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva l’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e disciplina autonomia religiosa, assistenza spirituale, scuola, matrimonio, enti ecclesiastici, agevolazioni fiscali e riparto dell’otto per mille. Prevede disposizioni transitorie con decorrenze dal 1989-1993 e richiami a rinnovi periodici dell’intesa.
Intesa Stato–Avventisti del 7° giorno e disciplina dei rapporti con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
Intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Il provvedimento approva l’intesa tra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, definendo il quadro dei rapporti reciproci e rendendo inapplicabili, per tali soggetti, la legge n. 1159/1929 e il R.D. n. 289/1930 dalla data di entrata in vigore.
Autonomia religiosa e libertà di organizzazione
La Repubblica riconosce l’autonomia delle Chiese avventiste, che si organizzano secondo i propri ordinamenti e statuti. Le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti disciplinari e spirituali avvengono senza ingerenza statale. È riconosciuta la piena libertà di svolgere missione pastorale, educativa, caritativa ed evangelizzatrice, nonché la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.
Ministero di culto, missionari e colportori
Ai ministri di culto liberamente nominati è assicurato il libero esercizio del ministero. Ai missionari avventisti è garantito lo svolgimento delle attività religiose o di culto. Ai colportori evangelisti è assicurata la libera diffusione del messaggio avventista, anche mediante vendita di pubblicazioni religiose; se in possesso dei requisiti di legge, essi possono iscriversi negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche oltre i limiti comunali.
Obiezione di coscienza e servizio militare
Per motivi di fede contrari all’uso delle armi, gli avventisti soggetti all’obbligo militare possono chiedere il servizio sostitutivo civile. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano già prestato servizio militare possono chiedere servizio sostitutivo civile, servizio militare non armato o servizi sanitari. I ministri di culto possono chiedere l’esonero dal servizio militare o il servizio sostitutivo civile; i ministri con cura d’anime mantengono tale facoltà anche in mobilitazione generale.
Militari, ospedali, penitenziari e assistenza spirituale
I militari avventisti hanno diritto a partecipare alle attività religiose nei luoghi in cui si trovano per servizio; se non esiste una chiesa avventista in zona, possono chiedere di frequentare la chiesa più vicina nel territorio provinciale, compatibilmente con le esigenze di servizio. In caso di decesso in servizio, le esequie devono essere organizzate, d’intesa con i familiari, da un ministro avventista. L’assistenza spirituale è garantita anche ai ricoverati in ospedali, case di cura e di riposo, con accesso libero e senza limiti di orario per ministri di culto e, con autorizzazione, diaconi. Negli istituti penitenziari l’assistenza è assicurata da ministri designati dall’Unione e l’istituto deve informare il ministro competente delle richieste dei detenuti.
Scuola, insegnamento religioso e libertà educativa
Agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie è riconosciuto il diritto di non avvalersi dell’insegnamento religioso. L’organizzazione scolastica deve evitare orari discriminanti, non può prevedere forme di insegnamento religioso diffuso in altre discipline e non può imporre pratiche religiose o atti di culto. Gli incaricati designati dall’Unione possono rispondere a richieste di alunni, famiglie o organi scolastici sul fatto religioso, nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento. Le Chiese avventiste possono istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione; alle scuole paritarie è assicurato un trattamento equipollente a quello delle scuole statali, anche per l’esame di Stato.
Istituto avventista di cultura biblica e titoli di studio
Sono riconosciuti, alle condizioni della normativa italiana ed europea, i titoli accademici in teologia e scienze religiose e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dall’Istituto universitario avventista a studenti diplomati nella scuola secondaria di secondo grado. I regolamenti dell’istituto vanno comunicati al Ministero dell’università e della ricerca. Gli studenti possono ottenere i medesimi rinvii dal servizio militare previsti per studenti universitari di pari durata.
Matrimonio con effetti civili
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto avventisti cittadini italiani, purché l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile e siano state effettuate le pubblicazioni in Comune. La procedura richiede nulla osta dell’ufficiale di stato civile, redazione dell’atto in duplice originale, trasmissione entro cinque giorni e trascrizione entro ventiquattro ore. Il matrimonio produce effetti civili dal momento della celebrazione anche se la trascrizione non avviene nei termini.
Personalità giuridica degli enti ecclesiastici
La legge riconosce la personalità giuridica dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell’Istituto avventista di cultura biblica, ferma restando quella dell’Ente patrimoniale già riconosciuto nel 1979. Altri enti avventisti con fine di religione o di culto possono ottenere personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica, su domanda del rappresentante e previa delibera dell’Unione, purché rappresentati da cittadino italiano domiciliato in Italia. Gli enti riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche; per i tre enti principali la domanda va presentata entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. Decorso tale termine, gli enti possono concludere negozi giuridici solo dopo l’iscrizione.
Regime degli enti, mutamenti e scioglimento
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti civilmente riconosciuti avvengono sotto il controllo delle autorità ecclesiastiche, senza ingerenza statale. Ogni mutamento sostanziale del fine, del patrimonio o del modo di esistenza richiede un nuovo riconoscimento; se vengono meno i requisiti, il riconoscimento è revocato. La revoca o la cessazione dell’ente ecclesiastico comportano la perdita della personalità giuridica con provvedimento statale. La devoluzione dei beni segue il provvedimento dell’Unione, nel rispetto della volontà dei disponenti, dei diritti dei terzi e delle norme civilistiche.
Edifici di culto e beni culturali
Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’Unione. Salvo urgenza, la forza pubblica può entrare solo dopo preavviso e accordo con il ministro responsabile. L’autorità civile deve tener conto delle esigenze religiose segnalate dall’Unione nella costruzione di nuovi edifici di culto. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle chiese avventiste.
Riposo sabatico e tutela nella vita lavorativa e scolastica
È riconosciuto il riposo sabatico dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato. I lavoratori avventisti, pubblici o privati, autonomi, commerciali o in servizio civile sostitutivo possono chiederne l’applicazione come riposo settimanale, nel quadro della flessibilità organizzativa; le ore non lavorate il sabato vanno recuperate in altri giorni senza compensi straordinari. Restano salve le esigenze dei servizi essenziali. Le assenze scolastiche del sabato sono giustificate su richiesta dei genitori o dell’alunno maggiorenne e gli esami devono essere organizzati, ove richiesto, in giorni diversi dal sabato.
Pubblicazioni, collette, radio e attività economiche
Le affissioni e la distribuzione di stampati religiosi nei luoghi di culto e nelle pertinenti opere religiose, così come le collette raccolte in tali luoghi, restano libere, senza autorizzazione o ingerenza statale e senza tributi. In sede di pianificazione delle radiofrequenze deve essere tenuto conto delle richieste delle emittenti locali gestite dalle chiese dell’Unione, per favorire economicità e pluralità dell’offerta.
Trattamento fiscale e sostegno economico
La legge prende atto che l’Unione si sostiene con decime e offerte. Dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, fino a lire 2 milioni, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione destinate al sostentamento di ministri e missionari e a specifiche esigenze di culto ed evangelizzazione. Le modalità sono demandate a decreto ministeriale. Dal 1990 l’Unione partecipa alla ripartizione dell’otto per mille IRPEF e le somme attribuite sono destinate a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero. Dal 1993 lo Stato versa annualmente all’Unione la quota spettante, entro giugno, sulla base delle dichiarazioni relative al terzo periodo d’imposta precedente. Le scelte non espresse sono ripartite proporzionalmente alle scelte espresse. Ogni tre anni, a partire dal 1989, una commissione paritetica verifica importo deducibile e gettito dell’otto per mille per eventuali modifiche. Gli assegni ai ministri e missionari sono fiscalmente equiparati al reddito da lavoro dipendente; l’Unione opera le ritenute e versa i contributi previdenziali e assistenziali dovuti. I missionari sono equiparati ai ministri anche ai fini assistenziali e previdenziali. L’Unione deve trasmettere annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto sull’utilizzo delle somme, indicando numero dei beneficiari, importi destinati al sostentamento e agli interventi previsti e relative ritenute e contribuzioni.
Agevolazioni su trasferimenti e iscrizioni
I trasferimenti di immobili scorporati dal patrimonio dell’Ente patrimoniale e assegnati agli enti riconosciuti, compresi gli adempimenti connessi, sono esenti da tributi e oneri se effettuati entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge. La stessa esenzione è richiamata anche per il trasferimento derivante dalla donazione autorizzata nel 1979, salve le somme già percepite dall’amministrazione finanziaria.
Clausole finali, revisione e prevalenza della nuova disciplina
Ogni norma incompatibile con la legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese e degli enti avventisti dalla data di entrata in vigore. Le parti si impegnano a riesaminare l’intesa al termine del decimo anno; possono comunque riaprirla prima in caso di esigenza di modifiche. Per le materie che incidono sui rapporti con lo Stato, devono essere promosse previamente le intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. La disposizione relativa ai titoli di studio può essere riesaminata anche prima della scadenza decennale su richiesta dell’Unione.
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