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Messaggio

Messaggio numero 20494 del 9-8-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS comunica che, in base a un D.P.C.M. in corso di pubblicazione, i versamenti F24 con scadenza nel mese di agosto 2007 entro il giorno 20 possono essere effettuati fino al 20 agosto senza maggiorazione. Il differimento vale anche per contributi previdenziali e assistenziali di datori di lavoro, collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio e titolari di posizioni assicurative. Restano fermi i termini di presentazione della denuncia DM10/2 e alcune regole specifiche per le aziende autorizzate al differimento per ferie collettive.

Differimento dei versamenti contributivi con scadenza entro il 20 agosto 2007

Differimento dei versamenti contributivi di agosto 2007

Il messaggio INPS n. 20494 del 9 agosto 2007 informa del differimento dei termini per alcuni versamenti contributivi aventi scadenza entro il 20 agosto 2007. La comunicazione richiama un recente D.P.C.M., firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che consente di eseguire i versamenti entro la predetta data senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Ambito di applicazione

Il differimento riguarda i versamenti delle somme disciplinate dagli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con scadenza nel mese di agosto 2007 entro il giorno 20. Si tratta di versamenti unitari da effettuare tramite modello F24.

Soggetti e contribuzioni interessate

Il rinvio al 20 agosto si applica a tutti i versamenti effettuati con modello F24 e comprende anche:

  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro;
  • i contributi dovuti dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • i contributi dovuti dai venditori a domicilio;
  • i contributi dovuti dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Adempimenti dei datori di lavoro con sistema DM10

Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il messaggio precisa che il termine di presentazione della denuncia modello DM10/2 rimane invariato e continua a essere l’ultimo giorno del mese.

Casi particolari: aziende autorizzate per ferie collettive

Per le aziende autorizzate, con riferimento al mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, viene specificato che:

  • i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
  • gli interessi di differimento decorrono dal termine differito, cioè dal 20 agosto.

Quadro finale

In sintesi, il messaggio estende al 20 agosto 2007 il termine per i versamenti contributivi e unitari F24 in scadenza entro tale data, mantenendo però fermi i termini dichiarativi DM10/2 e dettando una disciplina specifica per le aziende con differimento per ferie collettive.

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