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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02057/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa da un'azienda sanitaria per una presunta violazione in materia di commercializzazione di un prodotto fitosanitario. I destinatari del provvedimento hanno proposto opposizione deducendo, da un lato, che il verbale di contestazione non fosse stato notificato al presunto trasgressore nel modo e nei termini previsti dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, poiché la notifica sarebbe stata effettuata presso la sede sociale e non presso la residenza del rappresentante legale residente all'estero, nonché nei confronti di un coobbligato in solido; dall'altro lato, hanno contestato nel merito l'esistenza stessa della violazione, sostenendo che il prodotto fosse detenuto solo per sperimentazione e non fosse mai stato commercializzato. In appello, tuttavia, la Corte territoriale ha accolto il gravame dell'azienda sanitaria e ha confermato integralmente la sanzione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di opposizione relativi alla mancata notifica; violazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'art. 137 c.p.c. per omessa notifica al trasgressore con conseguente estinzione dell'illecito; ulteriore omessa pronuncia su altri motivi di opposizione concernenti competenza dell'autorità, attenuazione della sanzione per particolare tenuità del fatto e sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, rilevando che la sentenza d'appello era viziata per omessa pronuncia sulla questione della notificazione del verbale di contestazione al rappresentante legale della società e che, in base all'art. 14 l. 689/1981, la contestazione/notificazione deve essere autonoma e distinta nei confronti di ciascun obbligato, con estinzione dell'obbligazione solo per il soggetto nei cui confronti la notificazione sia mancata nel termine. È stato inoltre precisato che la mancata notifica al trasgressore non comporta automaticamente l'estinzione dell'obbligazione anche per il coobbligato in solido. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché verifichi se la notificazione sia stata regolarmente eseguita nei confronti dei soggetti interessati e riesamini la controversia alla luce di tale accertamento.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di opposizione ritualmente devoluti; la mancata risposta su un motivo integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 14 legge n. 689 del 1981

    gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati

    La norma richiede una distinta e autonoma contestazione/notificazione a ciascun soggetto obbligato; l'omissione nel termine produce l'estinzione dell'obbligazione solo nei confronti del soggetto non raggiunto dalla notifica.

  • art. 137 c.p.c.

    È richiamato per sostenere l'irregolarità della notificazione del verbale di contestazione rispetto alle forme prescritte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione delle norme sulla notificazione e sull'omessa pronuncia.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 69 del 2014

    È richiamato solo nel terzo motivo come base per la richiesta di attenuazione della sanzione per particolare tenuità del fatto, motivo poi assorbito.

  • art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981

    Per i soggetti residenti all'estero la notifica deve avvenire entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

  • art. 14, comma 5, legge n. 689 del 1981

    La notifica va eseguita nei modi previsti quando dimora o domicilio siano noti.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il verbale di contestazione deve essere notificato in modo autonomo a tutti gli obbligati indicati dalla norma; la mancata notifica nel termine legale determina l'estinzione dell'obbligazione solo per il soggetto non ritualmente raggiunto.
  • La mancata notificazione al trasgressore non si estende automaticamente ai coobbligati in solido, per i quali l'obbligazione può permanere se la contestazione è stata validamente eseguita.
  • La sentenza di merito è viziata per omessa pronuncia quando non esamina un motivo di opposizione ritualmente riproposto in appello.
  • Quando il giudizio di cassazione accoglie i motivi relativi a un vizio decisivo preliminare, gli ulteriori motivi che investono questioni assorbite non devono essere esaminati e restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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