Cassazione Civile, Ordinanza n. 02057/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa da un'azienda sanitaria per una presunta violazione in materia di commercializzazione di un prodotto fitosanitario. I destinatari del provvedimento hanno proposto opposizione deducendo, da un lato, che il verbale di contestazione non fosse stato notificato al presunto trasgressore nel modo e nei termini previsti dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, poiché la notifica sarebbe stata effettuata presso la sede sociale e non presso la residenza del rappresentante legale residente all'estero, nonché nei confronti di un coobbligato in solido; dall'altro lato, hanno contestato nel merito l'esistenza stessa della violazione, sostenendo che il prodotto fosse detenuto solo per sperimentazione e non fosse mai stato commercializzato. In appello, tuttavia, la Corte territoriale ha accolto il gravame dell'azienda sanitaria e ha confermato integralmente la sanzione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di opposizione relativi alla mancata notifica; violazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'art. 137 c.p.c. per omessa notifica al trasgressore con conseguente estinzione dell'illecito; ulteriore omessa pronuncia su altri motivi di opposizione concernenti competenza dell'autorità, attenuazione della sanzione per particolare tenuità del fatto e sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, rilevando che la sentenza d'appello era viziata per omessa pronuncia sulla questione della notificazione del verbale di contestazione al rappresentante legale della società e che, in base all'art. 14 l. 689/1981, la contestazione/notificazione deve essere autonoma e distinta nei confronti di ciascun obbligato, con estinzione dell'obbligazione solo per il soggetto nei cui confronti la notificazione sia mancata nel termine. È stato inoltre precisato che la mancata notifica al trasgressore non comporta automaticamente l'estinzione dell'obbligazione anche per il coobbligato in solido. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché verifichi se la notificazione sia stata regolarmente eseguita nei confronti dei soggetti interessati e riesamini la controversia alla luce di tale accertamento.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di opposizione ritualmente devoluti; la mancata risposta su un motivo integra vizio di omessa pronuncia.
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
La norma richiede una distinta e autonoma contestazione/notificazione a ciascun soggetto obbligato; l'omissione nel termine produce l'estinzione dell'obbligazione solo nei confronti del soggetto non raggiunto dalla notifica.
È richiamato per sostenere l'irregolarità della notificazione del verbale di contestazione rispetto alle forme prescritte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione delle norme sulla notificazione e sull'omessa pronuncia.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 69 del 2014
È richiamato solo nel terzo motivo come base per la richiesta di attenuazione della sanzione per particolare tenuità del fatto, motivo poi assorbito.
art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981
Per i soggetti residenti all'estero la notifica deve avvenire entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.
art. 14, comma 5, legge n. 689 del 1981
La notifica va eseguita nei modi previsti quando dimora o domicilio siano noti.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il verbale di contestazione deve essere notificato in modo autonomo a tutti gli obbligati indicati dalla norma; la mancata notifica nel termine legale determina l'estinzione dell'obbligazione solo per il soggetto non ritualmente raggiunto.
- La mancata notificazione al trasgressore non si estende automaticamente ai coobbligati in solido, per i quali l'obbligazione può permanere se la contestazione è stata validamente eseguita.
- La sentenza di merito è viziata per omessa pronuncia quando non esamina un motivo di opposizione ritualmente riproposto in appello.
- Quando il giudizio di cassazione accoglie i motivi relativi a un vizio decisivo preliminare, gli ulteriori motivi che investono questioni assorbite non devono essere esaminati e restano assorbiti.
Come è indicizzato
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