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Sentenza

Sentenza del 25/06/2020 n. 1933 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifica della cartella di pagamento a mezzo posta - Adempimenti - Relata di notifica - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la regolarità della notificazione postale di una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative. La questione è se, quando l’esattore invia direttamente la cartella con raccomandata e avviso di ricevimento, sia necessaria anche un’apposita relata di notifica.

La decisione

È affermato che, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, la cartella può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si perfeziona alla data riportata sull’avviso sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario. Non occorre una distinta relata: l’esattore deve conservare, per cinque anni, la matrice o copia della cartella con la relata oppure, se è stata scelta la notificazione postale diretta, l’avviso di ricevimento. Il testo non riporta le parti, l’esito specifico del giudizio, eventuali statuizioni sulle spese o altri dati processuali.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 602/1973

    la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica

    La notificazione diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità autonoma e non richiede una separata relata. Ai fini del perfezionamento rileva la data indicata nell’avviso sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario.

  • Penultimo comma dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973

    l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

    L’obbligo di conservazione contempla documenti alternativi in funzione della modalità utilizzata: relata per la notificazione corredata da relazione, oppure avviso di ricevimento per la notificazione postale diretta. Ciò conferma che in quest’ultima ipotesi la relata non è necessaria.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dall’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è richiesta un’apposita relata di notifica.
  • Per verificare il perfezionamento della notificazione postale occorre fare riferimento alla data indicata sull’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario.
  • L’esattore deve conservare per cinque anni la documentazione pertinente alla modalità di notifica prescelta e renderla disponibile su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

Testo integrale

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