Circolare Inail n. 20 del 16 maggio 2022
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare specifica l'applicazione per il 2022 della riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, legge 147/2013 per talune polizze speciali e contributi; illustra il quadro normativo di riferimento, l'ambito di applicazione (elenco delle categorie ammesse), la misura della riduzione fissata al 15,27% e i criteri e le modalità operative per l'applicazione in funzione della durata dell'attività (oltre il biennio o entro il primo biennio). Vengono inoltre indicate le esclusioni relative alle nuove tariffe entrate in vigore dal 2019 e le procedure online/PEC per la presentazione delle domande.
Riduzione dei premi e contributi INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali: misura 2022 per settori/gestioni per i quali la revisione tariffaria non è stata completata
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti principali: art.1, comma 128 legge 27/12/2013 n.147 e successivi decreti e determinazioni ministeriali e Inail (elenco cronologico di decreti e circolari 2014-2022) che disciplinano misura e modalità della riduzione
Ambito di applicazione per il 2022
La riduzione si applica esclusivamente a: 1) premi speciali unitari per alunni/studenti non statali in esperienze tecnico-scientifiche; 2) pescatori autonomi/associati di piccola pesca marittima e acque interne; 3) premi per frantoio (campagna olearia) per addetti a frangitura/spremitura; 4) premi speciali unitari per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative/associazioni; 5) premi speciali per assicurazione contro raggi X e sostanze radioattive; 6) premi unitari per allievi dei corsi IeFP (art.32, c.8 d.lgs.150/2015); 7) contributi della gestione agricoltura riscossi unificati dall'Inps
Esclusioni
La riduzione non si applica ai premi determinati con le nuove tariffe approvate dai decreti interministeriali del 27/02/2019 (Tariffe per Industrie, Artigianato, Terziario e Altre Attività, premi speciali unitari artigiani, e gestione Navigazione)
Misura della riduzione per il 2022
La percentuale di riduzione è fissata al 15,27% dal decreto ministeriale dell'1 febbraio 2022 che ha approvato la deliberazione n.238 del CdA Inail del 21/09/2021
Criteri di applicazione per attività iniziate da oltre un biennio
Per attività con inizio antecedente al 3/1/2020 si applica il confronto tra Indice di Gravità Medio (IGM) e Indice di Gravità Aziendale (IGA) usando gli IGM fissati dal decreto del 7/2/2020; il criterio tiene conto dell'andamento infortunistico aziendale
Criteri di applicazione per attività nel primo biennio
Per attività iniziate dal 3/1/2020 la riduzione è riconosciuta, su domanda, previa attestazione del rispetto delle norme di salute e sicurezza. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del primo biennio dall'avvio dell'attività
Modalità operative di presentazione delle domande
Per settori diversi dall'agricoltura: servizio online 'Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali' disponibile su inail.it dal 12/5/2022. Per la polizza IeFP: servizio 'Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP' (quadro R). Per agricoltura: modulo 'Riduzione L.147-2013 primo biennio Agricoltura' da inviare via PEC a dcod@postacert.inail.it (la Direzione centrale organizzazione digitale inserisce gli aventi diritto negli elenchi per Inps)
Decorrenze, validità e note operative
Attività considerate nel primo biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3/1/2020. Le istanze già presentate e accettate nel biennio restano valide e la riduzione 2022 del 15,27% si applica senza nuova istanza. Nota specifica su frantoi: se le olive sono acquistate da terzi la frangitura è considerata attività industriale; se le olive provengono dal fondo del gestore si applica la gestione agricoltura; in caso di promiscuità prevale la gestione agricoltura salvo diversa consistenza produttiva
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