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Provvedimento

Deliberazione n. 460 del 04/08/2025

Provvedimento del 4 agosto 2025

Garante Privacy460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Instagram, Telegram e Hinge. Le misure impongono l’immediata adozione di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per dodici mesi di eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento ha natura di ratifica di decisioni d’urgenza, adottate e trasmesse il 21 luglio 2025.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn

Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited in relazione a segnalazioni riguardanti materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Contesto normativo e origine del procedimento

Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn, cioè a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Le segnalazioni risultano protocollate presso l’Ufficio del Garante e la persona interessata ha chiesto un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram, Telegram e Hinge. Il Garante richiama altresì l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica da parte dell’Autorità.

Valutazioni preliminari e adozione delle misure urgenti

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in data 21 luglio 2025, le determinazioni nn. 243, 244 e 245/2025. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del medesimo giorno.

Sono state inoltre acquisite e valutate le osservazioni rese ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, oltre alla documentazione in atti.

Misure ingiunte e prescrizioni accessorie

Le determinazioni urgenti hanno imposto ai destinatari:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, ai soli fini probatori;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Con il provvedimento del 4 agosto 2025, il Garante ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 243/2025, 244/2025 e 245/2025, confermandone quindi l’efficacia nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited.

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori statuizioni correttive oltre alla ratifica delle misure già adottate in via d’urgenza.

Punti principali

Origine della decisione

La decisione trae origine da due segnalazioni presentate dall’interessato, che ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram, Telegram e Hinge.

Provvedimenti urgenti del 21 luglio 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 243/2025, 244/2025 e 245/2025, ingiungendo ai gestori di impedire la diffusione del materiale e prescrivendone l’eventuale conservazione per 12 mesi ai soli fini probatori.

Destinatari e misure imposte

I destinatari sono Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited. Le società devono adottare misure immediate per bloccare la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash, e conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica integralmente i provvedimenti urgenti assunti il 21 luglio 2025, confermandone efficacia nei confronti dei gestori delle piattaforme interessate.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

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