L.R. Liguria 35/2002
Soppressione del Comitato di Controllo sugli Enti locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 35/2002 sopprime il Comitato regionale di controllo e trasferisce le relative funzioni alle strutture regionali competenti. Abroga parti della disciplina regionale sui controlli degli atti degli enti locali e adegua il regime degli atti non più soggetti a controllo necessario, in coerenza con il d.lgs. 267/2000 e con la riforma costituzionale del 2001.
Soppressione del Comitato regionale di controllo e nuova disciplina dei controlli sugli enti locali in Liguria
Soppressione del Comitato regionale di controllo e riordino dei controlli
La legge regionale Liguria 7 ottobre 2002, n. 35 interviene sulla disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali dopo la riforma costituzionale del 2001. Il provvedimento elimina il Comitato regionale di controllo e rialloca le funzioni residue presso le strutture regionali competenti.
Abrogazioni e trasferimento delle funzioni
La disciplina regionale previgente viene in parte superata per effetto di abrogazioni espresse e del trasferimento delle competenze amministrative.
- È soppresso, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge, il Comitato regionale di controllo previsto dall’art. 128 del d.lgs. 267/2000.
- Sono abrogati i Capi I e III della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17, relativa ai controlli sugli atti degli enti locali.
- I controlli regionali sugli atti delle I.P.A.B. e sugli atti degli enti di gestione delle aree protette sono attribuiti alle strutture regionali competenti.
- I servizi di consulenza già previsti dall’art. 129 del d.lgs. 267/2000 sono esercitati dalle competenti strutture della Giunta regionale.
- Ogni altra funzione assegnata per legge o regolamento al soppresso Comitato regionale di controllo è svolta dalle competenti strutture della Giunta regionale.
Soppressione del controllo necessario sugli atti degli enti locali
La legge prende atto della soppressione del controllo necessario sugli atti prevista dall’art. 126 del d.lgs. 267/2000 e adegua il regime degli atti interessati.
- Per gli atti già soggetti a quel controllo si applica il regime degli atti non sottoposti a controllo, come previsto dall’art. 134, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000.
- La disciplina regionale, quindi, si conforma al nuovo assetto dei controlli successivo alla riforma dell’ordinamento degli enti locali.
Ambito territoriale ed efficacia
La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Liguria. Le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge e riguardano i controlli regionali sugli atti degli enti e organismi indicati, nonché le funzioni amministrative connesse.
Valutazione di attualità
Il provvedimento ha carattere prevalentemente organizzativo e di riordino istituzionale, riferito a una fase ormai superata dell’ordinamento dei controlli sugli enti locali. Pur costituendo un tassello storico della disciplina regionale, oggi ha utilità pratica limitata e risulta sostanzialmente depotenziato dal successivo assetto normativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 15 ott 2002L.R. Liguria 37/2002
- Legge · 15 ott 2002L.R. Liguria 36/2002
- Legge · 27 set 2002L.R. Liguria 34/2002
- Legge · 18 ott 2002L.R. Liguria 38/2002
- Legge · 8 nov 2002L.R. Liguria 39/2002
- Legge · 15 nov 2002L.R. Liguria 41/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →