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Legge

L.R. Liguria 35/2002

Soppressione del Comitato di Controllo sugli Enti locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 .

Normativa regionaleL.R. Liguria 35/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 35/2002 sopprime il Comitato regionale di controllo e trasferisce le relative funzioni alle strutture regionali competenti. Abroga parti della disciplina regionale sui controlli degli atti degli enti locali e adegua il regime degli atti non più soggetti a controllo necessario, in coerenza con il d.lgs. 267/2000 e con la riforma costituzionale del 2001.

Soppressione del Comitato regionale di controllo e nuova disciplina dei controlli sugli enti locali in Liguria

Soppressione del Comitato regionale di controllo e riordino dei controlli

La legge regionale Liguria 7 ottobre 2002, n. 35 interviene sulla disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali dopo la riforma costituzionale del 2001. Il provvedimento elimina il Comitato regionale di controllo e rialloca le funzioni residue presso le strutture regionali competenti.

Abrogazioni e trasferimento delle funzioni

La disciplina regionale previgente viene in parte superata per effetto di abrogazioni espresse e del trasferimento delle competenze amministrative.

  • È soppresso, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge, il Comitato regionale di controllo previsto dall’art. 128 del d.lgs. 267/2000.
  • Sono abrogati i Capi I e III della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17, relativa ai controlli sugli atti degli enti locali.
  • I controlli regionali sugli atti delle I.P.A.B. e sugli atti degli enti di gestione delle aree protette sono attribuiti alle strutture regionali competenti.
  • I servizi di consulenza già previsti dall’art. 129 del d.lgs. 267/2000 sono esercitati dalle competenti strutture della Giunta regionale.
  • Ogni altra funzione assegnata per legge o regolamento al soppresso Comitato regionale di controllo è svolta dalle competenti strutture della Giunta regionale.

Soppressione del controllo necessario sugli atti degli enti locali

La legge prende atto della soppressione del controllo necessario sugli atti prevista dall’art. 126 del d.lgs. 267/2000 e adegua il regime degli atti interessati.

  • Per gli atti già soggetti a quel controllo si applica il regime degli atti non sottoposti a controllo, come previsto dall’art. 134, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000.
  • La disciplina regionale, quindi, si conforma al nuovo assetto dei controlli successivo alla riforma dell’ordinamento degli enti locali.

Ambito territoriale ed efficacia

La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Liguria. Le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge e riguardano i controlli regionali sugli atti degli enti e organismi indicati, nonché le funzioni amministrative connesse.

Valutazione di attualità

Il provvedimento ha carattere prevalentemente organizzativo e di riordino istituzionale, riferito a una fase ormai superata dell’ordinamento dei controlli sugli enti locali. Pur costituendo un tassello storico della disciplina regionale, oggi ha utilità pratica limitata e risulta sostanzialmente depotenziato dal successivo assetto normativo.

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